Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1977

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Spagnol Pietro ed

altro, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1978;

udito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983, il Giudice

relatore Michele Rossano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 5 marzo 1974 il Pretore di Thiene dichiarò Spagnol

Pietro e Scalabrin Renato, amministratori della società a

responsabilità limitata La Silicea Veneta, colpevoli della

contravvenzione di cui agli artt. 9 e 36 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604

(T. U. delle leggi sulla pesca) e successive modifiche, per avere

versato rifiuti industriali in acque pubbliche senza il permesso della

Giunta Provinciale, e della contravvenzione di cui agli artt. 6, comma

primo, e 33, comma terzo, stesso decreto n. 1604 del 1931 per aver

scaricato in acque pubbliche sostanze dannose per la fauna acquatica; e

condannò ciascuno di essi alla pena complessiva di lire 100 mila di

ammenda.

Avverso tale sentenza proposero appello gli imputati con atto 6

marzo 1974, chiedendo al Tribunale di Vicenza, in parziale riforma

della sentenza impugnata, di assolverli dalla contravvenzione di cui

agli artt. 6 e 33 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, perché il fatto non

costituisce reato o, in subordine, per insufficienza di prove.

Con sentenza 21 settembre 1976 il Tribunale di Vicenza confermò la

sentenza del Pretore di Thiene, rilevando, con riferimento alle norme

della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque

dall'inquinamento), entrata n vigore nel corso del procedimento, che

gli appellanti non avevano presentato, nel termine prescritto, la

domanda di autorizzazione prevista dall'art. 15, comma secondo, lett.

a), stessa legge e, quindi, non potevano giovarsi del disposto

dell'art. 25 legge medesima, che condizionava la non punibilità dei

fatti connessi con l'inquinamento, previsti come reati da precedenti

disposizioni di legge, all'osservanza delle prescrizioni di cui al

citato art. 15.

Avverso tale sentenza proposero ricorso per cassazione gli

imputati, sollevando la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 legge n. 319 del 1976 in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Con ordinanza 20 maggio 1977 la Corte di Cassazione dichiarò non

manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge n. 319 del

1976 in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del

5 luglio 1978.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si sono costituite le

parti. Considerato in diritto :

1. - La Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante ai fini della

decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la

tutela delle acque dall'inquinamento), precisando, nella motivazione

della ordinanza, che i ricorrenti, nel sollevare la questione, avevano

richiamato erroneamente l'art. 24 invece dell'art. 32 della

Costituzione. Ha dato per pacifico che i due ricorrenti, se fossero

stati ancora amministratori della soc. La Silicea Veneta, avrebbero

avuto il diritto di chiedere, ai sensi della vigente legge n. 319 del

1976, l'autorizzazione amministrativa e, quindi, di ottenere

l'applicazione della scriminante prevista dall'art. 25 della stessa

legge. Ha affermato che il menzionato art. 25 era in contrasto con gli

artt. 3 e 32 della Costituzione perché riservava un trattamento

diverso ai ricorrenti dato che costoro, non essendo più legali

rapresentanti della soc. La Silicea Veneta, non avevano la

possibilità di chiedere l'autorizzazione prescritta dalla nuova legge

n. 319 del 1976, e, quindi, di avvalersi dell'esimente prevista dallo

stesso art. 25.

La questione è inammissibile.

L'impugnato art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319, introduce, con il

comma terzo, una speciale causa di non punibilità per coloro che

abbiano commesso i fatti di inquinamento di cui all'art. 1, lett. a),

previsti come reato da precedenti disposizioni di legge, qualora siano

osservate le norme e prescrizioni di cui all'art. 15, comma secondo,

lettere a) e b) ed allo stesso art.25. L'art.15, comma secondo,

lettere a) e b), prescrive che gli interessati devono chiedere

l'autorizzazione entro due mesi e il rinnovo dell'autorizzazione entro

sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 25 impone a coloro che effettuano scarichi già esistenti

l'adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche

temporaneo dell'inquinamento e l'osservanza delle prescrizioni

stabilite dalle regioni, dagli enti locali e dalle autorità sanitarie.

Nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione è dato per

pacifico che i due ricorrenti non rivestono più la qualifica di

amministratori della soc. La Silicea Veneta. Pertanto, gli stessi si

trovano nella impossibilità giuridica di proporre la domanda di

autorizzazione, che è prevista dalle norme sopra richiamate e

costituisce il presupposto per l'applicazione della speciale causa di

non punibilità introdotta dalla norma impugnata. Ora non è consentito

a questa Corte di integrare la casistica, prevista dalla norma

impugnata e dalle disposizioni da essa richiamate, al fine di rendere

applicabile l'esimente anche a quanti non hanno più il potere di

compiere quelle particolari attività sopra precisate, che giustificano

la previsione dell'esimente stessa (cfr. sentenza di questa Corte n. 12

del 1972).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento) proposta dalla Corte di Cassazione, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari