Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal

Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra

Francesca Strataglio e Antonina Velardita, iscritta al n. 291 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto nel corso di un giudizio promosso dal figlio adottivo che intendeva

partecipare alla divisione ereditaria dei beni del fratello della

madre adottiva subentrando, per rappresentazione, nel luogo e nel

grado di quest'ultima, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza

emessa il 16 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non

prevede che l'equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi si

estenda retroattivamente anche ai minori adottati secondo la

disciplina del codice civile, i quali non sono ammessi a succedere

per rappresentazione nell'asse ereditario dei parenti dell'adottante.

Il Tribunale di Caltagirone ritiene che, nel caso sottoposto al suo

esame, dovrebbe essere respinta la pretesa del figlio, adottato nel

1950 quando era minorenne, di succedere in luogo della madre

adottiva, premorta, nell'eredità del fratello di quest'ultima.

Difatti secondo la disciplina dell'adozione ordinaria i figli

adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante

(art. 567, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia lo stesso giudice

ritiene che l'art. 27 della legge n. 184 del 1983, omettendo di dare

applicazione retroattiva al principio che il minore adottato acquista

lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determini, in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento, agli

effetti della successione nei confronti dei parenti dell'adottante,

tra minori adottati prima e dopo la legge n. 184 del 1983, i quali

sarebbero trattati in modo diverso, anche se titolari dello stesso

stato di figlio adottivo. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la disciplina

della condizione, agli effetti successori, di chi sia stato adottato

in età minore prima della legge che, introducendo l'adozione

legittimante per i minori, ha disposto che l'adottato acquista lo

stato di figlio legittimo degli adottanti. Il Tribunale di

Caltagirone ritiene che questa regola, stabilita dall'art. 27 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), sia in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui non si estende anche a chi sia stato

adottato in precedenza secondo la disciplina dell'adozione ordinaria,

la quale non estraneo alla successione dei parenti dell'adottante

(art. 567, secondo comma, cod. civ.) consente, al figlio adottivo,

di subentrare per rappresentazione in luogo dell'adottante

nell'eredità alla quale quest'ultimo sia chiamato. Ciò

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

minori adottati prima o dopo la legge n. 184 del 1983, pur in

presenza, ad avviso del giudice rimettente, di un identico stato.

2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Il rimettente muove dall'inesatta premessa che siano identiche la

condizione del minore adottato in base alla legge n. 184 del 1983 e

quella di chi è stato adottato secondo le regole dell'adozione

ordinaria disciplinata dal codice civile (ora prevista unicamente per

i maggiori di età: art. 58 della legge n. 184 del 1983).

L'art. 27 della legge n. 184 del 1983 non detta una particolare

disciplina dei rapporti successori ai quali possa essere chiamato

l'adottato. La norma stabilisce, piuttosto, gli effetti dell'adozione

legittimante, in forza della quale il minore adottato viene

definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista lo

stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, mentre cessano i

suoi rapporti con la famiglia di origine. Gli effetti successori sono

soltanto una conseguenza di tale mutamento di status: il minore, una

volta adottato, non è equiparato ai figli legittimi, ma diviene

figlio legittimo degli adottanti ed in quanto tale partecipa alla

successione dei parenti di essi.

Diversa è la condizione di chi, sia pure in età minore, sia stato

adottato, prima dell'introduzione dell'adozione legittimante, secondo

la disciplina dettata dal codice civile.

L'adozione ordinaria - ancorata a presupposti, finalità e

requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l'adozione

legittimante - fa conservare all'adottato tutti i diritti ed i doveri

verso la famiglia d'origine e, parallelamente, non fa sorgere alcun

rapporto tra esso ed i parenti dell'adottante (art. 300 cod. civ.).

Adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni

diverse, per le quali non è palesemente irrazionale né

discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse

connotazioni dell'istituto e che, quanto alla successione ereditaria,

determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione

in connessione all'instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con

i congiunti dell'adottante e, correlativamente, al cessare o al

permanere dei rapporti con la famiglia di origine.

Nell'introdurre l'adozione legittimante (salvo casi particolari)

come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche

considerato coloro che, minorenni all'epoca del relativo

provvedimento, erano stati già adottati secondo la disciplina

precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il

tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le

condizioni, gli effetti dell'adozione legittimante (art. 79). Neppure

sussiste, dunque, quella irragionevole "irretroattività"

dell'applicazione della nuova disciplina, denunciata dall'ordinanza

di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari