Corte costituzionale

Sentenza n. 240/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 42r.d. 148/1931
  • art. 58r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, punto

3, e 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle

norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione") promosso con

ordinanza emessa il 14 maggio 1979 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto da S.p.A. Ferrovie del Sud-Est c/ Leuzzi Emilio

iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1979 e, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 846 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte di cassazione - in sede di regolamento di giurisdizione,

in un giudizio promosso da un dipendente delle ferrovie del sud-est

avverso un provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto

3, e dell'art. 58, All. A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto

escluderebbero l'impugnabilità di taluni provvedimenti disciplinari a

carico degli autoferrotranvieri, tanto dinanzi al giudice ordinario,

quanto dinanzi al giudice amministrativo, ovvero - a differenza che per

altri provvedimenti disciplinari - ne prevederebbero l'impugnativa

dinanzi al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo.

Nell'ordinanza si rileva che la sanzione disciplinare in questione

viene inflitta dal direttore (art. 52) e avverso il relativo

provvedimento è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione

dell'azienda (art. 58, terzo comma, prima parte), e si deve intendere

esclusa ogni ulteriore impugnativa, sia al consiglio di disciplina sia

al giudice amministrativo. Infatti l'art. 58 dell'All. A dianzi

citato prevede il ricorso al consiglio di disciplina (e poi al

Consiglio di Stato), solo avverso i provvedimenti di cui ai punti 5 e

da 13 a 20 dell'art. 42, con esclusione delle altre fattispecie ivi

descritte.

Nell'ordinanza si osserva che la Corte di cassazione, con sentenza

13 maggio 1968, n. 1475, statuì che a seguito dell'entrata in vigore

dell'art. 113 della Costituzione, doveva ritenersi implicitamente

abrogata la limitazione posta dall'art. 58, comma terzo, cosicché non

si poteva più distinguere tra i provvedimenti disciplinari minori e

maggiori. Ritenne, pertanto, sempre possibile il ricorso prima al

consiglio di disciplina e poi al Consiglio di Stato, per tutti i

provvedimenti disciplinari. Tale orientamento, peraltro, secondo

l'ordinanza di rimessione, andrebbe riconsiderato, essendo ragionevole

dubitare della applicabilità diretta dell'art. 113 Cost. "sia perché

si presuppone l'illegittimità costituzionale della norma che non

ammette il ricorso al giudice amministrativo, sia, ancor più, perché

si estende la tutela dello stesso art. 113 Cost. ad atti di organi

dell'azienda (direttore o consiglio di amministrazione) che certamente

non sono amministrativi".

Ne deriverebbe che, allo stato della normativa, avverso i

provvedimenti disciplinari, quale quello oggetto di causa, così come

avverso gli altri elencati nell'art. 41 e nell'art. 42 nei punti da 1 a

4 e da 6 a 12 "non essendo ammesso ricorso al consiglio di disciplina,

non è conseguentemente ammesso ricorso al giudice amministrativo".

D'altro canto - si osserva - deve del pari escludersi

l'impugnazione dei provvedimenti in questione dinanzi al giudice

ordinario. Infatti il complesso normativo disciplinare-sanzionatorio

in esame, costituisce un sistema minuziosamente regolato sotto il

profilo procedimentale, ed essendo prevista, specificamente la

ricorribilità (al Consiglio di Stato) dei soli provvedimenti del

consiglio di disciplina, sarebbe evidente che si è voluto escludere

ogni tutela esterna per tutti gli altri provvedimenti aziendali.

Né - afferma il giudice a quo - può farsi ricorso all'art. 10 del

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, perché ciò significherebbe aggirare la

specifica normativa disciplinare e forzare la portata di detto

articolo, il quale prevede particolari condizioni di proponibilità

dell'azione giudiziaria, del tutto diverse dalle regole del contenzioso

disciplinare, evidenziando, con ciò, che questa materia non fu

considerata ai fini di detto art. 10. Neppure, poi, può ritenersi che

la normativa in questione sia stata abrogata dall'art. 40 della legge

20 maggio 1970, n. 300, essendovi sul punto una giurisprudenza ormai

consolidata in senso contrario.

Pertanto, non sussistendo né la giurisdizione del giudice

ordinario né quella del giudice amministrativo, gli artt. 42, punto 3,

e 58, all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contrasterebbero con

l'art. 24 Cost., non essendo assicurata la tutela giurisdizionale in

relazione all'irrogazione delle dette sanzioni, nonché con l'art. 3

Cost. per la disparità di trattamento esistente tra posizioni tutelate

con il ricorso al giudice amministrativo e posizioni del tutto prive di

tutela. Qualora poi si ritenesse che le posizioni soggettive in esame

siano tutelabili dinanzi al giudice ordinario si avrebbe altra

irragionevolezza del sistema che, senza alcuna giustificazione logica e

funzionale, assegnerebbe distinti settori della medesima materia a

giurisdizioni diverse nonché ingiustificata disparità di trattamento

tra le varie categorie di provvedimenti.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata.

Si osserva che la normativa del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 prevede

per le infrazioni disciplinari punibili con le sanzioni più gravi un

articolato procedimento che consente all'interessato, ove non accetti

l'"opinamento "degli organi aziendali (art. 53), di essere giudicato

da un organo amministrativo, estraneo all'azienda (il consiglio di

disciplina) e di impugnare le deliberazioni di detto organo dinanzi al

giudice amministrativo. Le medesime possibilità di ricorso al

consiglio di disciplina e, in sede giurisdizionale, al giudice

amministrativo, sussistono per le infrazioni contemplate nei paragrafi

5 e da 13 a 20 dell'art. 42 punibili con la sospensione. Per le altre

infrazioni, punibili con sanzioni meno gravi, irrogabili da organi

aziendali è prevista solo la possibilità di ricorso ad altre

autorità aziendali (consiglio di amministrazione o direttore); nulla

è detto in ordine alla tutela in sede giurisdizionale.

In seguito all'entrata in vigore dell'art. 113 Cost. la Corte di

cassazione ritenne estesa a tutte le sanzioni la possibilità di

ricorso al consiglio di disciplina e, quindi, al giudice

amministrativo (Cass, 13 maggio 1968, n. 1475), mentre ritenne escluso

che la materia potesse ritenersi attratta alla giurisdizione ordinaria

per effetto della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tale giurisprudenza viene ora rimessa in discussione dalla stessa

Corte di cassazione, ma al riguardo si rileva che l'art. 58, nel

secondo comma, si preoccupa di stabilire la tutela accordata nei

confronti dei provvedimenti disciplinari del consiglio di disciplina,

in considerazione appunto, della peculiarità di tale organo. Nulla è

invece detto in ordine alla tutela giurisdizionale accordata nei

confronti di provvedimenti disciplinari definiti in sede aziendale. Il

silenzio dell'art. 58 in ordine a questo problema non è di per sé

preclusivo della tutela giurisdizionale, anzi, in un sistema che

generalizza la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.),

l'interprete è tenuto a colmare questa mancanza di espressa

indicazione del giudice col ricorso ai principi. Pertanto, ove si

ritenga che la funzione disciplinare, anche laddove non sia stata

sottratta al concessionario, costituisca esercizio di potestà

amministrativa, in presenza dell'art. 113 Cost., non resta che

ammettere la giurisdizione generale di legittimità del Consiglio di

Stato. Altrimenti, per la materia disciplinare non sottratta al

privato concessionario, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del

giudice ordinario, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n.

148 come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 663, che attribuisce

al giudice ordinario le controversie individuali relative ai rapporti

soggetti alle norme dello stesso r.d. n. 148/1931. D'altro canto,

l'evenienza che il contenzioso disciplinare risulti in tale ultima

ipotesi ripartito tra giudice amministrativo e giudice ordinario non

darebbe luogo ad arbitrarie disparità di trattamento, essendo

l'attribuzione al giudice amministrativo giustificata dalla specialità

delle infrazioni e dall'organo pubblico preposto alla definizione del

procedimento disciplinare. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione parte dal presupposto che per le

sanzioni disciplinari a carico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di viaggio interne in regime di concessione per le quali non sia

preveduto l'intervento del consiglio di disciplina - art. 42, punti 1-4

e 6-12, in relazione all'art. 58, All. A, al r.d. n. 148 del 1931 - il

r.d. stesso escluderebbe la possibilità di ricorrere tanto al giudice

ordinario quanto al giudice amministrativo (al quale ultimo sono

sottoposti soltanto i ricorsi contro le sanzioni disciplinari per i

quali la stessa legge impone l'intervento del consiglio di disciplina),

con violazione degli artt. 3 e 24 Cost..

Aggiunge ancora la ordinanza di rimessione che ove si dovesse

ritenere ammissibile il ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria,

si avrebbe sotto altro aspetto violazione dello stesso art. 3, primo

comma, per irragionevolezza (in quanto distinti settori in materia

sarebbero affidati a giudici diversi) e per disparità di trattamento

fra varie categorie di provvedimenti (accordando una tutela

presumibilmente più satisfatoria rispetto a provvedimenti considerati

dal legislatore meno rilevanti).

La questione non è fondata.

2. - In realtà non sussiste il presupposto sul quale poggia tutto

il ragionamento della ordinanza in epigrafe.

Se, infatti, è vero che l'art. 58, secondo comma, dell'All. A al

r.d. n. 148 del 1931 ammette il ricorso al Consiglio di Stato in sede

di giurisdizione generale di legittimità contro le pronunce del

consiglio di disciplina e non fa menzione alcuna della impugnabilità

delle sanzioni disciplinari per le quali non è preveduto l'intervento

del consiglio di disciplina, non è meno vero che la giurisprudenza

costante della Corte di cassazione, sia anteriore sia successiva alla

ordinanza in epigrafe, ha interpretato queste norme nel senso che il

ricorso giurisdizionale amministrativo è consentito avverso tutte

indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate.

È appena il caso di osservare che per effetto di siffatta

interpretazione trova piena applicazione il principio sancito negli

artt. 24, primo comma, e 113 Cost. dai quali discende in modo evidente

che la tutela giurisdizionale deve essere sempre consentita ai

cittadini a salvaguardia delle loro posizioni giuridiche, siano esse

di diritto soggettivo siano invece di interesse legittimo.

Ne consegue che, non esistendo eccezioni alla tutela

giurisdizionale nella materia disciplinare, non può ravvisarsi alcuna

violazione né dell'art. 3, primo comma, né del già citato art. 24,

primo comma, contrariamente a quanto afferma la ordinanza in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto 3, e dell'art. 58,

all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione"), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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