Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22d.l. 510/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22 del

decreto legge 24 giugno 1961, n. 510 (modificazioni al regime fiscale

degli olii di semi), convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Novara nel

procedimento penale a carico di Prino Carmelo e Bandi Francesco,

iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal tribunale di Rovereto

nel procedimento penale a carico di Gandolfi Bruno ed altri, iscritta

al n. 6 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Tali Carmelo Prino e Francesco Bandi, rispettivamente

presidente e direttore pro-tempore del Consorzio agrario provinciale di

Novara, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di quella

città, per rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 17 del d.l. 24

giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, per

avere posto in circolazione oli di semi commestibili in quantitativi

superiori a kg. 50 senza l'obbligatoria bolletta di legittimazione,

reato punibile con la sola multa e non comportante né evasione di

tributi, né multa proporzionale e, come tale, non definibile in via

amministrativa, in base all'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, secondo

l'interpretazione data a tale norma dal Ministero delle finanze.

Il tribunale investito del relativo procedimento, accogliendo

analoga richiesta del patrocinio degli imputati, con ordinanza in data

20 gennaio 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale del citato art. 22 del d.l.

n. 510 del 1961, in riferimento agli artt. 3, 101, 108, secondo comma,

e 113, primo comma, della Costituzione.

In ordine alla rilevanza manca qualsiasi motivazione.

La non manifesta infondatezza è, sostanzialmente, così motivata:

a) la potestà di ammettere discrezionalmente alla oblazione gli

imputati per delitti puniti con la sola pena della multa, conferita

all'Intendente di finanza dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961,

implica l'esercizio di funzioni giurisdizionali, affidate ad un organo

amministrativo, che non offre le garanzie di indipendenza e di

imparzialità proprie del giudice e, quindi, è in contrasto con gli

artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione;

b) contro la decisione dell'Intendente di finanza che non ammette

l'oblazione non è dato all'interessato alcun mezzo di gravame, in

contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione;

c) l'ammissibilità all'oblazione dei delitti implicanti evasione

fiscale e punibili oltre che con il pagamento dell'imposta evasa con

una multa proporzionata all'importo di tale imposta e la esclusione dei

delitti non implicanti evasione fiscale e puniti con la sola multa,

importa violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della

Costituzione) in quanto la disparità di trattamento, che ne deriva,

non ha razionale giustificazione.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che con l'atto d'intervento chiede che le proposte questioni vengano

dichiarate infondate, in quanto le attribuzioni in materia

dell'Intendente di finanza hanno carattere amministrativo e non

giurisdizionale e contro i relativi provvedimenti è ammesso il ricorso

alla giurisdizione amministrativa, ed in quanto la denunziata

disparità di trattamento trova sufficiente e razionale giustificazione

nella diversità della natura dei reati ai quali si riferisce.

2. - Anche il tribunale di Rovereto, con ordinanza 30 ottobre 1970,

emessa nel procedimento penale a carico di Bruno Gandolfi, Pietro

Prestato e Giovanni Zucchi, imputati del reato preveduto dallo stesso

d.l. n. 510 del 1961, non implicante evasione fiscale e punibile con

la sola multa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 di detto d.l., peraltro, soltanto per contrasto con l'art.

3 della Costituzione.

La disparità di trattamento che implicherebbe violazione del

principio di uguaglianza viene prospettata non soltanto sotto il

profilo denunziato dal tribunale di Novara, ma anche sotto il seguente

profilo:

Per il secondo comma dell'impugnato art. 22 il pagamento di quanto

dovuto per l'oblazione estingue il reato, purché effettuato prima

della trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità

giudiziaria.

Ciò implica che, in concreto, possono essere ammessi alla

oblazione soltanto gli imputati denunziati dall'Intendenza di finanza e

non anche quelli denunziati direttamente dall'autorità giudiziaria o

per i quali questa stessa abbia avuto modo di accertare il reato

contestato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato è intervenuto pure in questo

giudizio.

Con l'atto d'intervento si conchiude chiedendo che le proposte

questioni vengano dichiarate infondate, richiamandosi, al riguardo, a

quanto dedotto nel giudizio promosso dal tribunale di Novara, per

quanto attiene al profilo anche da questo prospettato e, per l'altro

profilo, deducendo che quando sia mancata la fase amministrativa,

durante la quale è ammessa l'oblazione, il giudice investito

direttamente della denunzia, prima di procedere al rinvio a giudizio,

ben può trasmettere gli atti, d'ufficio o su richiesta di parte,

all'Intendenza di finanza, perché esamini se sia o non il caso di

ammettere l'imputato all'oblazione.

3. - Dopo gli adempimenti di legge, i due giudizi così promossi

vengono oggi alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno esaminati e decisi

congiuntamente, avendo per oggetto la stessa questione.

2. - Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti,

approvato con d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a

prescrizioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle

raffinerie di oli di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza

finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei semi

oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli oli prodotti a seconda che

siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme

relative agli oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di

fabbricazione ed alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi

o oli importati dall'estero.

Contiene, poi, norme penali che prevedono:

a) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda;

b) delitti punibili con la multa e con la reclusione;

c) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita in un minimo

ed un massimo fissi;

d) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la

multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della

imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa.

In conformità con l'art. 162 del codice penale e con l'art. 14

della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione

volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola

ammenda.

Il d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio

1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di

semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme

dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genuinità

degli oli prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.p.

dà facoltà all'Intendente di finanza, anche per i delitti puniti con

la sola multa, di consentire che il trasgressore effettui il pagamento

oltre che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e

non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della

estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima

della trasmissione del processo verbale di accertamento dell'autorità

giudiziaria.

Ammette, cioè, una forma di composizione in via amministrativa,

impropriamente definita come oblazione.

Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte:

a) sia dal tribunale di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il

profilo di violazione del principio di eguaglianza, perché senza un

motivo razionale che giustifichi tale disparità di trattamento per

reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessa o esclusa la

oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale;

b) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della

violazione del principio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati

per i quali è ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma

dell'art. 22, questa non può aver luogo quando la denunzia pervenga

direttamente all'autorità giudiziaria;

c) dal tribunale di Novara, sotto il profilo della violazione degli

artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati

all'Intendente di finanza, che non presenta le garanzie all'uopo

richieste dagli artt. 101 e 108, vere e proprie funzioni

giurisdizionali, per giunta senza possibilità di difesa adeguata (art.

113 Cost.).

3. - Così precisati i termini della controversia, poiché è

pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze

di rinvio, che i procedimenti penali, nel corso dei quali tali

ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano

evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, è evidente

che deve essere esaminata per prima la questione di legittimità

costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza per la esclusione dall'oblazione dei reati che non

comportano evasione fiscale.

Al riguardo si rileva:

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da

ultimo sentenze nn. 48 e 90 del 1971) non può ravvisarsi violazione

del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni

differenziate corrispondano discipline razionalmente e conseguentemente

differenziate.

L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti

con la sola pena pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l.

n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.p. che

l'ammette, invece, soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola

ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale non è

difficile identificare il fondamento razionale: il preminente interesse

della finanza alla riscossione dei tributi.

Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l. n. 510

del 1961, come si è sopra premesso, vanno ricondotte sotto due tipi

differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni

che comportano o no evasione fiscale aventi, cioè, carattere

repressivo della avvenuta evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l.

n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di

tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.).

Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a

recuperare il tributo evaso è maggiormente e specificamente

evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale l'oblazione o,

meglio, come già si è detto, la composizione in via amministrativa,

che, senza lasciare del tutto impunito (pur estinguendolo) il reato,

assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso.

In questa esigenza preminente di realizzazione del tributo della

quale non può essere contestata la razionalità, va identificato il

pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due

diversi tipi di reato sopra indicati.

4. - Dimostrata, così, la legittimità costituzionale della

esclusione dalla oblazione dei delitti che non implicano evasione

fiscale, poiché le altre questioni di legittimità prospettate con le

ordinanze di rinvio presuppongono, invece, l'ammissibilità della

oblazione anche per tali reati, è evidente la irrilevanza, ai fini dei

giudizi a quibus, di tali questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, recante "Modificazioni

al regime fiscale degli olii di semi", sollevata dai tribunali di

Novara e Rovereto con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati

non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della

multa;

2) dichiara inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 22 del suddetto d.l. n. 510,

sollevate:

a) dal tribunale di Novara, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

in riferimento agli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione;

b) dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la

norma denunziata stabilisce, al secondo comma, "purché effettuato

prima della trasmissione del processo verbale di accertamento

all'autorità giudiziaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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