Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13

dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di

Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il giudice relatore

Renato Granata;

Udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 13 dicembre 1995 il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 224,

comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e

13, secondo comma, della Costituzione.

Premette il giudice per le indagini preliminari rimettente che nel

corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio il pubblico

ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a

perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo

ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti

al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi

genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed

accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante

la Madonna.

Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato

manifestava la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed

altresì comunicava che tale era anche l'intendimento dei parenti

richiesti del medesimo accertamento; nella stessa sede contestava che

il giudice potesse imporre coattivamente il prelievo ematico.

Ciò posto, il giudice rimettente osserva che il mezzo di prova, di

cui è chiesto l'espletamento anche in assenza della necessaria

adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta

inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione

della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad

accertamenti invasivi del suo corpo. D'altra parte la possibilità di

disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientra nell'ambito

dei poteri assegnati al giudice dalle norme sulla perizia (artt. 220

e segg. del codice di procedura penale). Però - prosegue il giudice

per le indagini preliminari rimettente - se è vero che questa Corte

(con la sentenza n. 54 del 1986) ha già legittimato il prelievo

ematico coattivo con riferimento alle norme del codice di procedura

penale abrogato, la questione può non di meno essere riproposta nel

mutato assetto processuale del nuovo codice di rito. Ed infatti

l'art. 224, secondo comma, del codice di procedura penale consente in

modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento

coattivo per assicurare il compimento della perizia perché prevede

la facoltà del giudice di dare gli opportuni provvedimenti per la

comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e di

adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per

l'esecuzione delle operazioni peritali, senza alcuna concreta

precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della

coazione. Invece la norma costituzionale, riconoscendo la

inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione

alcuna della stessa se non per atto motivato dell'autorità

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e ciò

implica la necessaria "tipizzazione" delle possibilità di

restrizione della libertà personale. D'altra parte il nuovo codice

di procedura penale ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema

della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di

restrizioni dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico

ministero e dello stesso giudice, ed ha graduato l'entità delle

misure restrittive in relazione alla situazione concreta,

riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità.

Invece il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di

sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee

all'imputazione a prelievi ematici, o ad altre forme di accertamenti

medici di carattere invasivo, contrasta con l'assetto normativo

complessivo che il legislatore ha posto in tema di libertà personale

con il nuovo codice di rito.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata,

richiamando essenzialmente il citato precedente di questa Corte ed

evidenziando che comunque il provvedimento che ordina l'esame

coattivo del sangue è direttamente impugnabile ex art. 111 della

Costituzione.

3. - Si è costituito Gregori Fabio, indagato nel procedimento

penale pendente innanzi al giudice rimettente, e - aderendo alla

prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha chiesto, anche con

una successiva memoria, la dichiarazione di incostituzionalità della

disposizione censurata. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma,

della Costituzione - dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura

penale nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice

delle indagini preliminari di disporre coattivamente - in sede di

incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica - il

prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi

per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della

libertà personale, non essendo determinati con carattere di

tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale

prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica; sia

del principio di disparità di trattamento, per il carattere

indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo

coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.

2. - La disposizione censurata prevede che il giudice che ha

disposto la perizia possa adottare tutti "gli altri provvedimenti" -

ulteriori rispetto all'ordine di comparizione delle persone

sottoposte all'esame del perito - "che si rendono necessari per

l'esecuzione delle operazioni peritali". Tra questi provvedimenti il

giudice rimettente ritiene compreso implicitamente anche l'ordine di

procedere coattivamente al prelievo ematico della persona sottoposta

all'esame, ed argomenta le censure di incostituzionalità della

disposizione muovendo da tale presupposto interpretativo, che trova

peraltro riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità, che si

è interrogata in ordine ai limiti di ammissibilità di tale prelievo

coattivo allorché questo possa compromettere l'integrità fisica o

la dignità (comprensiva del diritto alla riservatezza) della persona

sottoposta all'esame, sia nella stessa giurisprudenza di questa

Corte, che nella sentenza n. 54 del 1986 ha già scrutinato analoghe

disposizioni dell'abrogato codice di procedura penale. In tale

pronuncia la Corte ha dichiarato infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 146, 314, 317 di quel

codice, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, della

Costituzione, nella parte in cui, appunto, prevedevano la facoltà

del giudice istruttore di disporre, senza limite alcuno, il prelievo

ematico coattivo, puntualizzando poi nella motivazione che il giudice

incontrava invece precisi limiti, perché le specifiche norme

denunziate dovevano esser lette nel contesto della Costituzione e dei

suoi principi fondamentali, così che, per un verso, era necessario

un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e, per altro

verso, il giudice non avrebbe potuto disporre il prelievo ematico

coattivo ove questo, in considerazione delle circostanze del caso,

avesse messo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità o fosse

risultato lesivo della dignità della persona o invasivo dell'intimo

della sua psiche.

3. - La questione è fondata.

3.1. - La prima verifica richiesta dall'ordinanza di rimessione è

quella della compatibilità del contenuto precettivo così enucleato

dall'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale con la

prescrizione espressa dal primo parametro evocato (art. 13, secondo

comma, della Costituzione), il quale assoggetta ogni restrizione

della libertà personale, tra cui nominatamente la detenzione,

l'ispezione e la perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la

riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili "nei soli

casi e modi previsti dalla legge") e la riserva di giurisdizione

(richiedendosi l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria"); e così

appronta una tutela che è centrale nel disegno costituzionale,

avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello della libertà

personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile

nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e

strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con

il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro

diritto, costituzionalmente protetto, della persona.

3.2 - Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della

libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione

coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non

acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto

più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da

parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui

può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la

sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in

minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di

norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute

(anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di

ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di

quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel

processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma

non certo nulla.

È quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta -

di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi",

in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e

ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore

rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del

giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa

idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la

restrizione della libertà personale.

3.3. - In passato questa Corte, nella citata sentenza n. 54 del

1986, ha fissato i limiti negativi (desumibili dagli artt. 2 e 32

della Costituzione) del prelievo ematico coattivo, ritenendo altresì

soddisfatta anche la riserva di legge, quanto sia ai "casi" che ai

"modi".

La questione però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a

conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui

il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice

di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al

favor libertatis. Non senza considerare che proprio il precedente

intervento di questa Corte, e le esigenze di garanzia in esso

sottolineate, avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di

redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni,

presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in

questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure

restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare,

quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 del codice di

procedura penale); sicché in tale mutato contesto normativo mentre

queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo

più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto

per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla

generica formulazione dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura

penale, senza alcuna previsione espressa né dello stesso

provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.

3.4. - Non è senza rilievo d'altra parte che, in un diverso (ma

anch'esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della

strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il

bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e

la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato

una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla

persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di

assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool

nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi

biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del

rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione

penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e

cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui

illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa

Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra

l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma,

della Costituzione atteso che la "dettagliata normativa" di tale

accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della

riserva di legge".

Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in

questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia

penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del

reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni

ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in

realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche

l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così

come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa

essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in

pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce

null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti

dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale

dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei

"modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della

Costituzione.

3.5. - Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro

provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi

alla nozione di "provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle

operazioni peritali", la disposizione censurata - nella quale manca

addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere

adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni

peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata

locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza

distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla

libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e

gli altri - presenta assoluta genericità di formulazione e totale

carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in

presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo

procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante

l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della

libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la

stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive

adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il

parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo

circa i "casi" e i "modi".

4. - Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale,

nella parte in cui consente misure restrittive della libertà

personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in

particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la

tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi

in cui esse possono essere adottate.

Ne segue che - fino a quando il legislatore non sarà intervenuto

ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale

che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire

(anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame)

l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali,

nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere

adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.

5. - Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata dal

giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2,

del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il

giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che

comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o

dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente

previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola.

ECLI:IT:COST:1996:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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