Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68r.d.l. 1578/1933

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27

novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore) promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1985 dalla Corte

di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Spirito Felice Maria

contro S.p.a. CHEMI e da S.p.a. CHEMI contro Spirito Felice Maria

iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione di Felice Maria Spirito nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore prof. Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso 23 dicembre 1977, l'avv. Felice Maria Spirito,

premesso che aveva prestato il proprio patrocinio alla IMPIANTI TERMICI

s.p.a. nel giudizio da questa promosso contro la CHEMI s.p.a. avanti il

Tribunale di Frosinone, e che il giudizio, iniziato con citazione

notificata il 26 marzo 1976, era stato definito con transazione tra la

CHEMI e il curatore fallimentare della IMPIANTI TERMICI, nel frattempo

dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, chiese al Presidente del

Tribunale di Frosinone ingiungersi, ai sensi dell'art. 68 r.d.l. 27

novembre 1933, n. 1578, alla CHEMI il pagamento di lire 4.185.336 per

competenze relative a prestazioni effettuate nel menzionato giudizio.

Avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale l'11 gennaio

1978 e notificato il successivo 26, spiegò opposizione la CHEMI

eccependo I) che il giudizio tra la IMPIANTI TERMICI e la stessa CHEMI

era stato dichiarato interrotto per il dichiarato fallimento della

prima e poi estinto per mancata riassunzione e, pertanto, le spese

andavano ai sensi dell'art. 310 c.p.c. compensate, II) che la

transazione, conclusa dal curatore fallimentare dell'attrice,

riguardava il fallimento della IMPIANTI TERMICI da considerarsi terzo

rispetto alle parti in causa, III) che la transazione era da

qualificarsi (non transazione per difetto delle reciproche concessioni

sebbene) rinuncia abdicativa accettata dalla controparte, IV) che

l'art. 68 era contrario all'art. 3 Cost., V) che le somme richieste

erano eccessive rispetto alla attività espletata.

Concessa, su richiesta dell'avv. Spirito, la clausola di

provvisoria esecuzione del decreto ed espletata l'istruzione

probatoria, l'adito Tribunale, con sent. 18 aprile - 5 giugno 1979,

notificata ad istanza della CHEMI all'avv. Spirito il successivo 6

settembre, reputò manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 1578/1933, sollevata

dalla opponente CHEMI, qualificò il curatore fallimentare della

IMPIANTI TERMICI terzo rispetto alle parti in causa e soggiunse che

difettava l'attualità del mandato in capo al difensore istante nella

specie in esame in cui si era verificata la decadenza automatica del

mandato per effetto della dichiarata interruzione precedente alla

transazione; pertanto accolse l'opposizione e per l'effetto revocò il

decreto ingiuntivo e l'ordinanza di provvisoria esecuzione dello stesso

condannando l'avv. Spirito a rimborsare alla CHEMI la somma di lire

4.581.590.

Con sent. 18 gennaio - 1 marzo 1982 notificata il successivo 9

giugno, la Corte d'appello di Roma, sezione I civile, negò fondamento

all'argomento dal Tribunale basato sulla necessità, al fine di

invocare l'art. 68, dell'esigenza della persistente investitura, al

momento della transazione, di un valido mandato al difensore da parte

del proprio cliente ma aderì all'ordine di argomentazioni basate sulla

non identicità delle parti che addivennero alla transazione (CHEMI,

fallimento della IMPIANTI TERMICI) rispetto a quelle che parteciparono

al giudizio (CHEMI, IMPIANTI TERMICI) e su ciò che l'avv. Spirito

avrebbe dovuto insinuarsi nel passivo fallimentare non già atteggiarsi

a creditore della massa fallimentare; pertanto respinse la domanda

dell'avv. Spirito nel merito e reputò manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 68.

1.2. - Con ordinanza emessa su ricorsi principale dell'avv.

Spirito e incidentale condizionato della CHEMI il 12 marzo 1985

(pervenuta alla Corte il successivo 1 ottobre; notificata il 5 agosto e

comunicata il 4 settembre; pubblicata nella G.U. n. 9/1 s.s. del 5

marzo 1986 e iscritta al n. 671 R.O. 1985) la Corte di Cassazione,

sezione II civile, ha giudicato " di fondamentale rilievo ai fini della

decisorietà del ricorso" e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

2.1. - Con deduzioni depositate il 4 ottobre 1985, l'avv. Spirito

"rappresentato e difeso da se stesso nonché dall'avv. Vincenzo

Pizzutelli e Prof. Avv. Vincenzo Mazzei" ha argomentato e concluso per

la manifesta infondatezza della proposta questione con ordinanza o per

la infondatezza con sentenza. Ha spiegato intervento per il Presidente

del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato il 25 marzo 1986 con il quale ha chiesto dichiararsi

inammissibile o quanto meno infondata la questione.

2.2. - Nell'adunanza del 29 ottobre 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - Nell'ordinanza di rimessione la Corte di Cassazione - premesso

che la Corte costituzionale, con sent. n. 132/1974, aveva giudicato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore) conv., con modificazioni, nella l. 22 gennaio

1934, n. 36 - per il quale quando un giudizio è definito con

transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente

obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui

gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli

ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - ha

ritenuto che la motivazione svolta nella menzionata sentenza della

Corte costituzionale non meritasse riesame. Peraltro ha osservato che

alimentasse il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 68

l'eccezionale svantaggio che la disposizione addossa ai cittadini che,

per obbligo di legge e non anche per libera elezione, versino nella

necessità di ricorrere all'opera di un legale, che l'aspettativa,

nutrita dal legale, di portare a termine la lite nell'ambito del

mandato che l'interessato è tenuto a conferirgli sia di mero fatto né

sia dall'art. 68 trasformata in diritto, che il ripetuto art. 68 non

deroga all'art. 2237 c.c., che il rapporto tra cliente e avvocato non

può protrarsi oltre la durata della lite, che le prestazioni erogate

dal difensore a favore del proprio cliente non si modellano sulle

prestazioni che a favore dell'avversario di quello eroga il difensore

di questo.

Da queste considerazioni ha la Corte di Cassazione inferito in

primo luogo che il cliente versa nei confronti dell'avvocato e del

procuratore in una posizione deteriore rispetto a quella del cittadino

che si giovi dell'opera di altro professionista e in secondo luogo che

il legale che assiste la parte che definisce con transazione il

giudizio versa in una situazione deteriore rispetto al legale che

assiste il cliente in un giudizio definito con sentenza.

Nelle deduzioni depositate il 4 ottobre 1985 nell'interesse

dell'avv. Spirito si è sostenuto che la Corte di Cassazione non ha

esposto argomenti che validamente si contrappongano alla motivazione

della C. cost. 132/1974, ribadita con la ord. n. 130/1985 di manifesta

infondatezza della Corte costituzionale sulla ord. 2 dicembre 1977 del

Tribunale di Vicenza, e si sono richiamate le considerazioni svolte

dalla Corte d'appello di Roma nella sent. 372/1982, resa sull'appello

dell'avv. Spirito contro la sentenza del Tribunale di Frosinone.

Tali argomenti ha riassunto l'Avvocatura generale dello Stato

nell'atto depositato il 25 marzo 1986 a sostegno della conclusione

d'inammissibilità e, comunque, d'infondatezza della questione.

4. - Il giudice a quo non ha dettato parola per corroborare

l'affermazione che la questione fosse "di fondamentale rilievo ai fini

della decisionabilità del ricorso" (pag. 14 della ordinanza di

rimessione) e siffatta carenza è di per sé sufficiente a dire

inammissibile l'incidente, ma non è inopportuno soggiungere che sul

ricorso in Cassazione avverso la sentenza di rigetto nel merito della

domanda proposta dall'avv. Spirito contro la CHEMI in bonis resa dalla

Corte d'appello di Roma a conferma della pronuncia di prime cure non

potrebbe influire in alcun modo la decisione che la Corte andasse in un

senso o in un altro a rendere, e, pertanto, l'incidente si appalesa

inammissibile per difetto di rilevanza della questione che ne forma

oggetto. Questione che soltanto l'accoglimento del ricorso proposto

dall'avv. Spirito varrebbe a rendere rilevante; ricorso che la Corte di

Cassazione non ha esaminato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore) sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dalla Corte di Cassazione, sezione II civile, con

ord. 12 marzo 1985 (n. 671 R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari