Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 comma

quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali

amministrativi regionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio

1975 dal Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul

ricorso proposto da Migani Gastone ed altro contro il Comune di

Riccione iscritta al n.580 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 1976;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ricorsi diretti al Tribunale Regionale Amministrativo per

l'Emilia-Romagna, notificati il 14 novembre 1973, Gastone Migani e

Pierino Corinaldesi impugnarono il provvedimento 13 settembre 1973, con

il quale il Sindaco del Comune di Riccione, a norma dell'art. 13 legge

6 agosto 1967, n.765, aveva determinato nella misura di venti milioni

la sanzione pecuniaria a loro carico per la costruzione del piano di

una abitazione senza che fosse stata rilasciata la licenza edilizia.

I due ricorsi, diretti ad ottenere la declaratoria di nullità o

l'annullamento del provvedimento, furono depositati il 28 novembre 1973

nella Cancelleria del Tribunale di Bologna, a norma dell'art. 42, comma

secondo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei Tribunali

Amministrativi Regionali), non essendo ancora entrata in funzione la

Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

Con avviso, ricevuto dalle parti il 18 febbraio 1974 la Segreteria

del suddetto Tribunale Amministrativo comunicò che la cancelleria del

Tribunale di Bologna le aveva trasmesso i ricorsi.

I ricorrenti chiesero al Presidente del Tribunale amministrativo,

con domanda 28 settembre 1974, che venisse fissata l'udienza di

trattazione del ricorso.

Il comune di Riccione, costituitosi in giudizio, eccepì, con

memoria 3 gennaio 1975, l'improcedibilità del ricorso, a norma

dell'art. 42, comma ultimo, citata legge n. 1034 del 1971, perché gli

istanti non avevano tempestivamente presentato la domanda diretta ad

ottenere la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso.

Il Tribunale amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con

ordinanza 14 gennaio 1975, propose, di ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, comma ultimo, legge n. 1034 del 1971.

L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 20

ottobre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 5 ottobre 1976, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata in parte infondata e in

parte inammissibile per irrilevanza. Considerato in diritto :

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha

proposto, di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42,

quinto comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei Tribunali

Amministrativi Regionali), che impone alle parti interessate di

chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione

dell'udienza di trattazione del ricorso - proposto prima dell 'entrata

in funzione dello stesso Tribunale e depositato, a norma del comma

secondo dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale Civile

con sede nel Capoluogo di regione - entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la

Segreteria del Tribunale Amministrativo ha dato loro notizia del

ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.

La norma impugnata, secondo il giudice "a quo", nel prevedere il

suddetto breve termine perentorio di sessanta giorni, sarebbe in

contrasto con il principio di uguaglianza innanzitutto perché

determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra

coloro che hanno proposto il ricorso prima dell'entrata in funzione dei

Tribunali Amministrativi e coloro che lo hanno proposto dopo, dato che

i primi devono, in quel termine perentorio, valutare l'opportunità di

chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione, mentre gli altri si

giovano del termine ben più ampio di due anni stabilito dall'art. 23,

comma primo, stessa legge.

Inoltre, sussisterebbe disparità di trattamento anche tra parti

nello stesso giudizio. Infatti coloro che si sono costituiti presso la

Segreteria del TAR prima del ricevimento dell'avviso da parte della

stessa Segreteria (avviso che del resto appare superfluo giacché le

parti con la loro costituzione hanno avuto evidentemente conoscenza

della ricezione degli atti trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale)

possono usufruire del termine di perenzione di due anni; mentre gli

altri, già costituiti presso la Cancelleria del Tribunale Civile

devono proporre istanza di fissazione della udienza entro il più breve

termine perentorio di 60 giorni a decorrere dall'avviso della

Segreteria del TAR. Non potrebbe considerarsi valida secondo il giudice

"a quo" la giustificazione della disparità di trattamento addotta da

alcuni Tribunali Amministrativi, che hanno ravvisato la "ratio" della

norma in esame nella necessità di un atto di impulso del processo, che

avrebbe la funzione di provare l'attualità dell'interesse della parte

ad ottenere la decisione del ricorso. Inoltre, l'onere del rispetto del

breve termine sarebbe posto, sempre secondo il giudice "a quo", senza

alcun riguardo nei confronti di coloro che, come nel caso di specie,

hanno depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale

ordinario pochi giorni prima dell'insediamento dei Tribunali

Amministrativi.

Lo stesso comma quinto dell'art. 42 della legge indicata lederebbe

anche il principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché

limiterebbe in maniera incisiva il periodo di tempo a disposizione

della parte per valutare l'opportunità di chiedere la fissazione

dell'udienza di trattazione.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene, in cinque commi,

disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalità di

concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi

autorità giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della

stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali

Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; ciò anche a

dimostrazione della persistente volontà delle parti di ottenere la

decisione.

E proprio per raggiungere tali finalità il citato art. 42 impone:

con il comma secondo, alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere i

ricorsi alla Segreteria del Tribunale Amministrativo non appena questo

entrerà in funzione; con il comma quarto, alla Segreteria del

Tribunale amministrativo di dare agli interessati avviso del

ricevimento degli atti trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale; con

il quinto comma, che è la norma impugnata, alle parti di chiedere la

fissazione dell'udienza di trattazione entro il termine perentorio di

sessanta giorni dalla ricezione del suddetto avviso. Tali norme trovano

la loro giustificazione nella particolare situazione che avrebbero

dovuto affrontare i Tribunali Amministrativi all'inizio della loro

attività per il notevole numero di ricorsi già proposti.

3. - La denunciata violazione del principio di eguaglianza,

prospettata sotto due profili, non sussiste.

In relazione al primo profilo si osserva che la situazione di

coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in

funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che

l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i

primi sussiste quell'esigenza di avere la prova dell'interesse attuale

ad ottenere la decisione, esigenza che la norma impugnata mira a

soddisfare per i motivi già sopra esposti e costituisce valida ragione

giustificatrice della norma stessa.

Per quanto concerne il secondo profilo, si rileva che l'Avvocato

Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilits' della questione

perché nella fattispecie in esame non si era verificata la coesistenza

di parte costituita nella Segreteria del Tribunale Amministrativo e di

parte costituita anteriormente nella Cancelleria del Tribunale di

Bologna, con la conseguente dedotta disparità di trattamento, perché

la prima si sarebbe giovata della perenzione di due anni mentre la

seconda sarebbe stata soggetta al termine perentorio di sessanta

giorni.

Tale eccezione va disattesa perché il giudice "a quo" non ha

affermato che in quel determinato procedimento le parti si erano

costituite in tempi diversi presso uffici diversi, ma ha aggiunto altro

argomento a sostegno della tesi prospettata.

La questione, quindi, sotto il secondo profilo è ammissibile, ma

non è fondata perché la situazione della parte che si è costituita

presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo è diversa da quella

in cui si trova la parte che si era costituita in epoca precedente

nella Cancelleria del Tribunale ordinario. Infatti solo per

quest'ultima vale la esigenza di verificare il persistere

dell'interesse alla decisione sul ricorso.

Nessun rilievo può assumere l'ultimo argomento del giudice "a

quo", il quale ha posto in evidenza che, nel caso in esame, il ricorso

era stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna

pochi giorni prima dell'entrata in funzione del Tribunale

Amministrativo, perché la legge deve disciplinare la generalità dei

casi e le mere disparità di fatto, necessariamente conseguenti alla

successione di leggi nel tempo, non possono costituire violazione di

precetti costituzionali.

4. - La norma impugnata non viola neppure l'art. 24 della

Costituzione perché non impone alla parte un onere particolarmente

gravoso, tale da pregiudicare il suo diritto di difesa. Invero il

termine perentorio di 60 giorni consente alle parti una adeguata

valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. È da

osservare poi che durante il suddetto termine la parte si deve limitare

a presentare una semplice istanza, che non richiede alcuna motivazione

e deve solo contenere il richiamo al ricorso pendente. Tale termine,

del resto, è di durata eguale a quello prescritto dall'art. 21 stessa

legge n. 1034 del 1971 per impugnare l'atto amministrativo, termine

durante il quale la parte deve svolgere attività di ben altro rilievo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42, comma quinto, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione

dei Tribunali Amministrativi Regionali) proposta dal Tribunale

Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari