Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in

materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal

Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra

Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, iscritta al n. 225 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Carratù Bianca e della S.p.a.

Phenix Soleil nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Giulio Prosperetti per la S.p.a. Phenix Soleil e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Civitavecchia, in sede di rinvio nella causa

tra Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, con un numero di

dipendenti non superiore a 15, avente ad oggetto la reintegrazione

nel posto di lavoro dell'attrice licenziata al compimento del

cinquantacinquesimo anno di età, con ordinanza del 6 marzo 1992

(R.O. n. 225 del 1992), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, il quale,

secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, disporrebbe, per

il rapporto di lavoro delle lavoratrici ultracinquantacinquenni,

anche ai fini previdenziali, la stabilità prevista dall'art. 18

dello Statuto dei lavoratori quale che sia la dimensione

dell'impresa.

Secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della

Costituzione, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento

tra le suddette lavoratrici e i lavoratori della stessa azienda che

svolgono la loro attività nello stesso periodo (55-60 anni) senza

godere di stabilità.

In punto di rilevanza il giudice remittente ha osservato che solo

la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale lo

esonererebbe dalla applicazione del principio di diritto affermato

dalla Cassazione.

2. - Nel giudizio si sono costituite le parti private.

La Carratù ha eccepito la irrilevanza della questione in quanto

essa aveva invocato l'applicazione della legge n. 903 del 1977 e non

subisce alcuna discriminazione. Nel merito ha dedotto che il

contenimento della libertà di recesso del datore di lavoro attiene a

valutazioni discrezionali del legislatore così come la previsione di

favore delle donne lavoratrici rispetto ai lavoratori. Ha concluso

per la inammissibilità o, quanto meno, per la infondatezza della

questione.

2.1. - La difesa della Società ha svolto argomenti analoghi a

quelli del giudice remittente rilevando la necessità di non creare

ulteriori disparità in quanto le donne già godono del privilegio di

andare in pensione a cinquantacinque anni e che la ratio della norma

impugnata è quella di prolungare la durata del rapporto di lavoro in

regime di parità con gli uomini.

2.2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

preliminarmente per l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza in quanto: a) non risulta precisato l'oggetto specifico del

giudizio a quo; b) la questione è sollevata in termini astratti, non

essendo stata presa in considerazione la dimensione dell'azienda; c)

la dedotta discriminazione non ha effetti perché il giudizio

riguarda la prestazione di una lavoratrice.

Nel merito ha concluso per la infondatezza perché il diverso

trattamento della donna in ordine all'età pensionabile trova

adeguata giustificazione nelle peculiari sue condizioni e la

sottrazione, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, all'area

di libera recedibilità del datore di lavoro dal rapporto che a lei

fa capo, è necessaria per assicurare l'effettività del diritto a

lei riconosciuto di continuare a lavorare oltre il

cinquantacinquesimo anno di età.

3. - Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza la

difesa della Società ha osservato che l'interpretazione della

Cassazione risente degli effetti di quella dell'art. 6 della legge n.

54 del 1982, che ha previsto, sia per gli uomini che per le donne

fino a sessantacinque anni, l'opzione per il proseguimento

dell'attività lavorativa in regime di stabilità e che l'art. 4

della legge n. 108 del 1990 ha chiarito, invece, che il prestatore di

lavoro, uomo o donna, conserva lo stesso regime di tutela cui era

assoggettato prima dell'opzione. Tuttavia, ciò riguarda il rapporto

che si svolge successivamente agli anni sessanta. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4 della legge 9

dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui, secondo la interpretazione

della Corte di Cassazione (sentenza n. 11311 del 23 novembre 1990),

dispone che il rapporto delle lavoratrici ultracinquantacinquenni che

prosegue fino al limite di età previsto per i lavoratori, con

l'applicabilità anche delle altre disposizioni della legge 604 del

1966 in deroga all'art. 11 della stessa legge, nonché delle norme

modificatrici o integratrici della legge suddetta, sia assistito

dalla stabilità prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori,

quale che sia la dimensione dell'impresa, violi l'art. 3 della

Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto

ai lavoratori ultracinquantacinquenni, cui non è concessa analoga

tutela.

2. - Va esaminata per prima l'eccezione di inammissibilità

sollevata dalla parte privata e dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si è rilevato che la discriminazione lamentata non ha alcuna

incidenza nel giudizio a quo che ha per oggetto il rapporto di lavoro

di una donna.

2.1. - L'eccezione è fondata.

Si osserva che la discriminazione, concretante la dedotta

violazione dell'art. 3 della Costituzione, deriva dalla ritenuta

stabilità del rapporto di lavoro di una lavoratrice alla quale è

stato riconosciuto il diritto a continuare a lavorare nonostante il

raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Della suddetta hanno titolo a dolersi solo i lavoratori che ne

risulterebbero danneggiati.

Essi, però, non possono assolutamente ottenere alcun risultato

utile dall'esito del presente giudizio di legittimità

costituzionale, non essendo parti del giudizio a quo.

Pertanto, la questione sollevata difetta di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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