Corte costituzionale

Sentenza n. 233/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma

secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio,

norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Ricotta Donatella ed altre e Ricotta

Sesto ed altri iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Pazzi Imola e Pazzi Maria ed altri

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Ricotta Sesto e di Pazzi Maria

ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Domenico Moraggi per Ricotta Sesto, Enrico

Picchioni per Pazzi Maria ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio

D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi relativi a terreni assegnati

dall'Ente Maremma in base alle leggi del 1950 sulla riforma

fondiaria, poi riscattati ai sensi della legge 29 maggio 1967, n.

379, per i quali gli eredi degli assegnatari controvertono sul punto

se, dopo trent'anni dall'assegnazione, rimanga fermo o cessi il

vincolo di indivisibilità disposto dalla legge 3 giugno 1940, n.

1078, il Tribunale di Roma, con ordinanze del 6 dicembre 1989 e

dell'8 gennaio 1990, pervenute alla Corte costituzionale il 23

febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, "nella parte in

cui non prevede il venir meno del vincolo di indivisibilità alla

scadenza del trentennio anche per i fondi anticipatamente

riscattati".

In deroga al divieto stabilito dall'art. 18, secondo comma, della

legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione della Sila, la

legge n. 379 del 1967 attribuì agli assegnatari dei terreni

espropriati la facoltà di riscattare le annualità del prezzo di

assegnazione quando fossero trascorsi almeno sei anni dall'immissione

nel possesso. L'art. 4, primo comma, soggiunge che "il fondo

riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della

legge n. 1078 del 1940", la quale vieta il frazionamento delle unità

poderali assegnate da enti di colonizzazione a contadini diretti

coltivatori. Altri vincoli al potere di alienazione del fondo,

aggiunti dai comma seguenti dello stesso art. 4, sono invece di

durata limitata a trent'anni dalla prima assegnazione.

Successivamente la legge n. 386 del 1976 ridusse a quindici anni

il riservato dominio dell'ente di riforma sui terreni assegnati: col

pagamento della quindicesima annualità del prezzo gli assegnatari

diventano automaticamente proprietari. I terreni "affrancati" ai

sensi della legge del 1976 restano "soggetti per quindici anni ai

vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

della legge 29 maggio 1967, n. 379" (art. 10, secondo comma). Questa

disposizione è interpretata dal giudice remittente come inclusiva

anche del vincolo di indivisibilità, la cui durata sarebbe pertanto

limitata, per i terreni affrancati, a trent'anni dall'assegnazione,

mentre per i terreni riscattati - e tali sono quelli di cui è causa

nei giudizi principali - il vincolo di indivisibilità rimane

perpetuo. Siffatta disparità di trattamento dei diritti di

proprietà nei due casi è ritenuta ingiustificata, donde la denuncia

della disposizione, così interpretata, per contrasto col principio

di eguaglianza.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte promosso dalla prima

ordinanza (R.O. n. 139/1991), in un procedimento in cui uno degli

eredi avente la qualità di coltivatore diretto pretende

l'assegnazione dell'intero fondo ai sensi dell'art. 5 della legge n.

1078 del 1940, si sono costituiti i coeredi convenuti. Essi chiedono,

in via principale, una dichiarazione di infondatezza della questione

perché la riduzione del vincolo perpetuo di indivisibilità statuito

dalla legge del 1940 a vincolo trentennale sarebbe disposta anche per

i terreni riscattati dall'art. 4, settimo comma, della legge n. 379

del 1967, il quale vieta fino al termine del trentesimo anno dalla

prima assegnazione gli atti che abbiano per effetto la variazione

della originaria dimensione del fondo. In subordine, qualora in tale

categoria di atti non fosse ritenuta compresa la divisione, i

deducenti aderiscono alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione.

Nel giudizio promosso dalla seconda ordinanza (R.O. 138/1991), in

un procedimento instaurato contro l'erede avente la qualità di

coltivatore diretto dai coeredi che pretendono la divisione del

fondo, si è costituito il convenuto chiedendo una dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata in termini

inversi a quelli prospettati dall'ordinanza di rimessione, cioè

nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice a quo, non

prevede il vincolo perpetuo di indivisibilità anche per le unità

poderali automaticamente affrancate dal riservato dominio dell'ente a

norma della legge n. 386 del 1976. In una memoria depositata

nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte privata insiste

nella domanda invocando il potere correttivo della Corte ai fini

dell'esatta individuazione del thema decidendum.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. L'interveniente sostiene che, in assenza di

giurisprudenza consolidata, è possibile una interpretazione

adeguatrice della disposizione censurata nel senso di escluderne il

riferimento al vincolo di indivisibilità, del quale resta ferma la

perpetuità in ogni caso. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Roma impugna, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, l'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile

1976, n. 386, interpretato nel senso che, mentre per i "terreni

affrancati dal riservato dominio dell'ente" è ridotta a trent'anni

dall'assegnazione la durata del vincolo di indivisibilità previsto

senza limite di tempo dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078, analoga

riduzione non è concessa per i fondi riscattati ai sensi della legge

29 maggio 1967, n. 379.

2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno per

oggetto la medesima questione e pertanto vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza.

3. - Deve preliminarmente essere disattesa la diversa

interpretazione prospettata dalle parti private costituite nel

giudizio relativo all'ordinanza iscritta in R.O. n. 139/1991. Secondo

tale interpretazione la questione sarebbe infondata perché la durata

del vincolo di indivisibilità sarebbe stata ridotta a trent'anni

anche per i fondi riscattati: ciò si argomenterebbe dall'art. 4,

settimo comma, della legge n. 379 del 1967, il quale vieta per il

detto periodo di tempo "gli atti che abbiano per effetto la

variazione dell'originaria dimensione del fondo". Ma il seguito del

dettato legislativo e il coordinamento con l'intero testo

dell'articolo (giusta il canone della totalità ermeneutica) indicano

che il comma settimo si riferisce ad atti diversi dalla divisione del

fondo, specificamente contemplata dal primo comma, cioè ad atti di

vendita o permuta di parti del fondo non autorizzati dall'ente di

sviluppo "per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi,

per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini"

ecc.

Nessun conforto all'opinione in esame è offerto dall'art. 10,

secondo comma, della legge n. 386 del 1976. La locuzione "terreni

affrancati" non può comprendere anche i terreni riscattati, sia

perché si tratta di vicende giuridiche di natura diversa, sia

perché, essendo i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli

artt. 4 e 5 della legge n. 379 del 1967 imposti "fino al termine del

trentesimo anno dalla data della prima assegnazione", la

specificazione in quindici anni della loro durata nel caso dell'art.

10 della legge n. 386 del 1976 può riferirsi soltanto

all'affrancazione, che ha luogo di diritto dopo quindici anni

dall'assegnazione, mentre il riscatto è consentito dalla legge del

1967 già dopo sei anni.

4. - La questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

L'art. 10, primo comma, della legge n. 386 dispone che i terreni

assegnati in base alle leggi del 1950 sulla riforma fondiaria, non

riscattati a norma della legge n. 379 del 1967, sono affrancati dal

riservato dominio dell'ente venditore al pagamento della quindicesima

annualità del prezzo di assegnazione. Il secondo comma soggiunge che

essi "sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e

ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n.

379".

In contrasto con la dottrina prevalente il giudice a quo

interpreta la seconda disposizione riferendo il termine quindicinnale

anche al vincolo di indivisibilità, cioè la intende come norma di

deroga, per i terreni affrancati, alla regola di perpetuità del

vincolo derivante dalla legge n. 1078 del 1940. Questa lettura si

ferma al senso letterale delle parole senza indagare - come prescrive

l'art. 12 disp.prel. cod. civ. - l'intenzione del legislatore alla

stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e

teleologica.

Per intendere rettamente la disposizione censurata occorre

prendere le mosse dalla sentenza n. 103 del 1985 di questa Corte, che

analizza il duplice "regime proprietario differenziato" previsto

dall'art. 4 della legge n. 379 dal 1967 per i fondi assegnati dagli

enti preposti alla riforma fondiaria e riscattati dagli assegnatari

dopo il pagamento di almeno sei annualità del prezzo di

assegnazione.

Poiché i detti enti sono enti di colonizzazione e i territori di

loro competenza sono classificati come comprensori di bonifica (art.

1, secondo comma, della legge n. 230 del 1950), i terreni da essi

assegnati cadono, in seguito al riscatto, nel campo di applicazione

della legge n. 1078 del 1940, la quale assoggetta le unità poderali

costituite in comprensori di bonifica e assegnate in proprietà a

contadini diretti coltivatori a un vincolo perpetuo di

indivisibilità, anticipando in questo settore l'istituto della

minima unità colturale introdotto nel 1941 dal nuovo libro separato

della proprietà (art. 846 del codice civile unificato del 1942). Il

primo comma dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967 non ha una

funzione estensiva della legge del 1940 ai fondi riscattati, ma

semplicemente una funzione di richiamo di una disciplina già di per

sé applicabile.

Questo regime generale, incentrato sul divieto perpetuo di

frazionamento dell'unità poderale, è integrato dai comma seguenti

dell'art. 4 con una disciplina specifica ai fondi assegnati in base

alle leggi sulla riforma fondiaria, che limita in vario modo, fino al

termine del trentesimo anno dall'assegnazione, il potere di

disposizione dell'assegnatario divenuto proprietario del fondo

mediante riscatto delle annualità del prezzo. Tale disciplina

aggiuntiva si giustifica in ragione dell'abbreviazione del tempo

necessario per acquistare la proprietà e ha la funzione di

mantenere, in forma di limiti della proprietà strumentali agli scopi

della riforma fondiaria, i vincoli originariamente stabiliti, fino al

pagamento integrale del prezzo, dall'art. 18, terzo comma, della

legge n. 230 del 1950.

5. - Ove si distingua, nel senso ora chiarito, la funzione di puro

richiamo (a rigore superfluo) propria del primo comma dell'art. 4

della legge n. 379 dalla portata innovativa dei comma successivi,

l'intenzione del legislatore, sottesa all'art. 10, secondo comma,

della legge n. 386, si manifesta come diretta esclusivamente a

estendere ai terreni affrancati, per i quindici anni mancanti al

compimento del trentennio dall'assegnazione, il medesimo regime

differenziato della proprietà, limitativo del potere di disposizione

del fondo, specificamente imposto ai fondi riscattati dall'art. 4

della legge precedente. Il conferimento alla disposizione anche del

significato di ridurre a trent'anni, per i soli terreni affrancati,

il vincolo generale di indivisibilità statuito dalla legge del 1940,

non solo produce una irrazionale disparità di trattamento rispetto

ai terreni riscattati, che già per se stessa è un argomento

contrario a una simile interpretazione, ma postula una inesplicabile

contraddizione della legge del 1976 con le finalità della riforma

agraria, alle quali, come osserva la citata sentenza n. 103 del 1985,

il divieto di frazionamento delle unità poderali costituite dagli

enti di riforma "appare funzionale e coerente al sistema emergente

dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost.". Anzi, il processo di

industrializzazione dell'agricoltura sopravvenuto dopo il 1950 esige,

ai fini della conservazione delle aziende con dimensioni produttive

ottimali, che le unità poderali distribuite dagli enti di riforma a

lavoratori manuali della terra siano accorpate in superfici più

estese, e a tale fine è orientato il quinto comma dell'art. 10 più

volte citato.

Né varrebbe obiettare che l'interpretazione restrittiva del

secondo comma esclude il riferimento al vincolo di indivisibilità

anche dell'art. 5 della legge del 1967, il quale ordina la

pubblicità del vincolo nei registri immobiliari. La trascrizione è

già prevista dall'art. 2 della legge del 1940, e questa norma, in

quanto ha riguardo all'atto di assegnazione, meglio si adatta ai

terreni affrancati che non l'art. 5, primo comma, della legge n. 379.

Invero, nel caso di affrancazione non viene stipulato un "atto di

trasferimento del fondo a seguito di riscatto": la proprietà è

acquistata dall'assegnatario sulla base dell'originario contratto di

vendita stipulato a norma dell'art. 17 della legge n. 230 del 1950

(ora abrogato), per effetto della cessazione di efficacia della

clausola legale di riservato dominio in favore dell'ente.

6. - In conclusione, pur dopo la scadenza del trentennio dalla

data dell'assegnazione, i terreni assegnati a norma delle leggi sulla

riforma agraria del 1950, sia quelli poi riscattati ai sensi della

legge n. 379 del 1967, sia quelli affrancati ai sensi della legge n.

386 del 1976, restano soggetti al vincolo di indivisibilità previsto

dalla legge n. 1078 del 1940. Non sussiste pertanto la denunciata

violazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di

principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di

sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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