Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 18legge 359/1987

citata

  • art. 1legge 36/1931
  • art. 18legge 460/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre

1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale

prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,

convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle

misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza emessa

il 17 giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile

vertente tra la s.p.a. I.G.A.P. ed il Comune di Cagliari, iscritta al

n. 746 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno

1993;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento vertente tra l'I.G.A.P. Impresa Affissioni e

Pubblicità s.r.l. e il Comune di Cagliari in relazione

all'adeguamento dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di

accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei

diritti sulle pubbliche affissioni del Comune, il Tribunale di

Cagliari, con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 e pervenuta alla

Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in

relazione" all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36

(Modificazioni alle norme relative alla definizione delle

controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed

appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella

parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla

seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo

garantito e del canone fisso convenute nei contratti per

l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Rileva il giudice a quo che la fattispecie in questione rientra

nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio), imposto

dalla legge come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra

le parti; e che il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto

dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica

amministrazione), non assicura la garanzia di indipendenza e di

imparzialità di cui invece dispone il giudice ordinario. Ritiene

pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si ponga

in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per

legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva di giurisdizione

di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto

di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui all'art.

102, secondo comma, della Costituzione, nonché con il diritto alla

difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte ha presentato atto di

costituzione la I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità

s.p.a., in data 16 febbraio 1994, chiedendo che la questione sia

accolta. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359

(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge

29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio

decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme

relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di

consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile

1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale

disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure

dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei

contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

A parere del giudice rimettente, tale normativa sarebbe in

contrasto con gli artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della

Costituzione, sotto due distinti profili (per ciò che si deduce

dalla motivazione dell'ordinanza): in primo luogo, in quanto la

disposizione introduce nell'ordinamento un'ipotesi di arbitrato

obbligatorio; in secondo luogo, in quanto il collegio arbitrale di

cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo

appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i

requisiti di indipendenza e di imparzialità di cui invece dispone il

giudice ordinario.

Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non

sia specificato con chiarezza il rapporto tra la disposizione

rinviante e quella rinviata, sembra tuttavia evidente, in base

all'andamento complessivo dell'ordinanza, che il giudice a quo

intende sollevare due distinte questioni: la prima riguardante la

norma rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato

obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata di

autonomo contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel

caso che alla commissione di cui trattasi si faccia ricorso

volontariamente dalle parti.

2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di

costituzione dell'I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e

Pubblicità s.p.a., in quanto depositato oltre il termine previsto

dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - La prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella

legge 29 ottobre 1987, n. 400, è fondata.

Come in più occasioni affermato da questa Corte (da ultimo,

sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato non è

costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento,

esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde

volontà delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono

consentite deroghe al fondamentale principio della statualità della

giurisdizione.

Nel caso di specie, invece, il rinvio della controversia ad una

commissione arbitrale stabilita per legge è operato direttamente

dalla disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da

qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti

interessate.

Risulta pertanto evidente come tale disposizione si ponga in

contrasto con il principio di cui all'art. 102, primo comma, della

Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui

all'art. 24 della Costituzione.

4. - Risolta nel senso indicato la prima questione, la seconda,

relativa alla norma rinviata (art. 1 del regio decreto-legge 25

gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460)

non ha più ragion d'essere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre

1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale

prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,

convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle

misure di cui allo stesso articolo 18.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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