Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 41-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis

del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel

conflitto di competenza tra il G.I. presso il Tribunale di Teramo e il

G.I. presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di

De Floris Vittorio, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno

1983;

2) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel

conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di

Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso il Tribunale di

Perugia nel procedimento penale a carico di Campetti Carlo iscritta al

n. 115 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel

conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di

Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso il Tribunale di

Perugia nel procedimento penale a carico di Federico Pietro iscritta al

n. 116 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dalla Corte di Cassazione nel

conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di

Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso la Corte di Appello

di Perugia nel procedimento penale a carico di Landara Francesco Paolo

e Strano Giulio iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno

1983;

5) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di

Sacchet Marcello ed altri iscritta al n. 273 del registro ordinanze

1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198

dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con quattro ordinanze emesse il 29 maggio 1982 R.O. 1983, nn. 114,

115 e 116) e 7 ottobre 1982 R.O. 1983, n. 188), nel corso di giudizi

per conflitto di competenza tra giudici istruttori di tribunali

diversi, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art.

41-bis codice procedura penale, "nella parte in cui non prevede lo

spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reato,

commesso da pretori o in loro danno, attribuito alla competenza

ordinaria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il

mandamento in cui il pretore esercita la sua funzione".

I conflitti avevano per oggetto competenza a giudicare su reati

attribuiti a magistrati (anche onorari) di pretura ovvero commessi in

loro danno e traevano origine dalla diversa interpretazione data

all'art. 41-bis c.p.p. dai giudici istruttori in conflitto.

L'art. 41-bis c.p.p, inserito nel codice di procedura penale con

legge 22 dicembre 1980, n. 879, ha dettato una nuova disciplina

relativa alla competenza territoriale per i procedimenti penali

riguardanti i magistrati, disponendo che i procedimenti in cui un

magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona

offesa dal reato, che sarebbero attribuiti secondo le norme ordinarie -

o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio

giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue

funzioni sono di competenza del giudice ugualmente competente per

materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di Corte

d'appello più vicino.

La formulazione della norma - si osserva nelle ordinanze di

rimessione - è chiaramente nel senso che lo spostamento di competenza

territoriale è previsto nelle ipotesi in cui il reato, rispetto al

quale il magistrato assume una delle qualità indicate, sarebbe di

competenza dell'ufficio giudiziario nel quale il magistrato esercitava

le sue funzioni al momento dei fatti, a causa della destinazione

permanente all'ufficio stesso o in virtù di provvedimento temporaneo

di applicazione o supplenza.

Secondo la Corte di cassazione sarebbe da escludere

l'interpretazione secondo cui, per esercizio di attività giudiziaria

in un determinato ufficio dovrebbe intendersi non solo l'attualità ed

effettività dell'esercizio delle funzioni ma anche la potenzialità

del medesimo in virtù di provvedimento temporaneo previsto

dall'ordinamento giudiziario.

Ne deriverebbero fondati dubbi sulla legittimità costituzionale

dell'art. 41-bis c.p.p. "nella parte in cui non prevede lo spostamento

della competenza territoriale anche nella ipotesi di reato, commesso da

pretori o in loro danno, attribuito alla competenza ordinaria del

tribunale nella cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il

pretore - imputato o parte lesa - esercita la sua funzione", per

contrasto con gli artt. 3, 97 e 101 Cost..

Infatti, la deroga all'ordinaria competenza per territorio,

introdotta con l'art. 41-bis c.p.p., è stata dettata da una duplice

preoccupazione: a) che sia salvaguardata la indipendenza di giudizio

del giudice, chiamato a decidere, che sarebbe vulnerata da

condizionamenti psicologici - favorevoli o sfavorevoli all'imputato o

parte lesa - dovuti alla reciproca conoscenza e di rapporti

intersoggettivi che si determinano tra appartenenti al medesimo ufficio

giudiziario sia sul piano umano che su quello di servizio; b) che il

prestigio dell'organo giudicante non sia offuscato dal sospetto di

parzialità stante i rapporti interpersonali tra magistrati operanti

nello stesso ufficio.

Questa duplice preoccupazione - secondo la Corte di cassazione -

non sembra trovare adeguata salvaguardia nell'ipotesi in questione, ove

si consideri che il pretore del mandamento compreso nella

circoscrizione del tribunale competente per territorio può essere

stato chiamato a svolgervi - o può esserlo - determinate funzioni in

virtù di applicazione o supplenza, con le inevitabili conseguenze nei

rapporti con i giudici ivi stabilmente addetti.

Da ciò conseguirebbe da un lato che la diversità di disciplina

riscontrata in situazioni sostanziali uguali non troverebbe razionale

giustificazione, in contrasto con il principio di uguaglianza; d'altro

lato che la sottoposizione del pretore al giudizio del tribunale, nella

cui circoscrizione sia incluso il mandamento del pretore stesso, si

pone in contrasto con il principio di imparzialità che, previsto per

il buon funzionamento della amministrazione pubblica in genere

dall'art. 97 Cost., assume una rilevanza assolutamente preminente nella

amministrazione della giustizia.

Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, non esisterebbe un

contrasto fra l'articolo impugnato e l'art. 3 Cost., perché non può

essere assimilata la situazione del magistrato che sia imputato o

assume la qualità di parte lesa in relazione ad un reato di competenza

dell'ufficio giudiziario del quale egli eserciti le sue funzioni e

quella del pretore che sia imputato o assuma la qualità di parte lesa

in relazione ad un reato di competenza di un ufficio giudiziario

diverso dal proprio (anche se trattasi del tribunale nel cui

circondario sia ricompreso il mandamento nel quale il giudice eserciti

le sue funzioni).

Neppure sussisterebbe il contrasto allegato con l'art. 97, Cost.,

dato che, nelle ipotesi in esame, il principio di imparzialità della

pubblica amministrazione (in questo caso gli organi

dell'Amministrazione della giustizia) è garantito dalle norme

sull'astensione e sulla ricusazione.

Relativamente, poi, alla questione attinente al preteso contrasto

con l'art. 101, nessuna indicazione del preteso contrasto è data

nell'ordinanza.

Analoga questione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. è

stata sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Belluno,

nel corso di un procedimento a carico di un magistrato che aveva svolto

le funzioni di pretore di Belluno all'epoca dei fatti attribuitigli,

divenendo successivamente giudice presso il tribunale di quella città.

In tale ordinanza si deduce - a sostegno della rilevanza - la

competenza del tribunale di Belluno, affermandosi che

l'inapplicabilità delle deroga stabilita dall'art. 41-bis c.p.p. alla

competenza ordinaria per i reati attribuiti a pretori che siano di

competenza dei tribunali, implica anche l'inapplicabilità

dell'ulteriore deroga prevista dall'ultima parte dell'art. 41-bis per

il caso in cui il magistrato abbia assunto, successivamente al fatto

contestatogli, le funzioni dell'ufficio giudiziario che sarebbe

competente a norma del primo comma.

Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile, in quanto dall'art. 41-bis c.p.p. deriverebbe che,

perché nei procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di

indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, si applicano le

norme ordinarie della competenza, occorre che il caso non spetti, né

in primo grado né in appello, alla competenza dell'ufficio giudiziario

in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni o

sia venuto, successivamente, ad esercitare le sue funzioni. In

ciascuna di dette due ipotesi, anche disgiuntamente considerate, la

norma detterebbe, infatti, lo spostamento della competenza: cosicché,

nel caso all'esame del giudice istruttore di Belluno, esso sarebbe

incompetente. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la medesima

disposizione di legge in ordine alla quale sollevano tutte una identica

questione di legittimità costituzionale in riferimento alle stesse

norme della Costituzione: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti

ai fini di un'unica pronuncia.

2. - Le ordinanze in epigrafe sollevano, con riferimento agli artt.

3, 24, 97 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41 bis c.p.p. (introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n.

879: "Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti

relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), nella parte in cui

non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso che

il pretore o vicepretore implicato in un processo penale appartenga al

mandamento sito nella circoscrizione del tribunale competente, dato che

costoro possono essere stati chiamati o potranno essere chiamati a

prestare la loro opera presso lo stesso tribunale in virtù di

applicazione o di supplenza, sicché in tal modo viene a verificarsi la

stessa situazione contemplata dall'art. 41 bis.

La questione è inammissibile.

3. - Con la citata legge n. 879 del 1980, il legislatore ha

ritenuto di dare una nuova disciplina al delicato problema del giudice

competente a pronunciarsi sui procedimenti penali nei quali sia

implicato, come indiziato, imputato o persona offesa dal reato, un

magistrato che al momento del fatto esercitava le sue funzioni presso

lo stesso ufficio giudiziario: si è, infatti, disposto che in tal caso

competente a giudicare è il giudice ugualmente competente per materia,

il cui ufficio sia situato nel capoluogo del distretto di corte

d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio il magistrato stesso

sia venuto ad esercitare le sue funzioni.

Le ordinanze di rimessione rilevano che la norma ora citata non ha

provveduto per il caso (quello del pretore o del vice pretore

onorario), nel quale possono verificarsi gli stessi presupposti sui

quali è fondato l'art. 41 bis, in quanto la possibilità che un

pretore o vice pretore onorario appartenente a mandamento sito nella

circoscrizione del tribunale che dovrebbe giudicare sia chiamato a

prestare la sua opera presso detto tribunale pone in essere quei

rapporti interpersonali che possono turbare la serenità e la

imparzialità del giudizio. I giudici a quibus ritengono che il caso

possa essere risolto con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della norma nella parte in cui essa non ha provveduto al

caso ora citato.

Ma in realtà il caso indicato nelle ordinanze costituisce una sola

delle possibili situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che, a

causa di rapporti interpersonali di vario genere, può verificarsi una

qualche turbativa della serenità e della imparzialità dei giudizi.

Ed invero situazioni del genere possono nascere in conseguenza

dell'esercizio del potere di sorveglianza che gli artt. 14 e 16 del

r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511 ("Guarentigie della magistratura")

affidano ai capi delle magistrature e degli uffici del P.M. sui

magistrati addetti ad uffici minori; così come occorre tenere presente

anche la ipotesi di magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni

superiori che dovrebbero essere giudicati da magistrati addetti ad

uffici investiti di funzioni inferiori.

In tutte queste ipotesi, cioè, occorre valutare se ed in quale

misura situazioni ambientali che si pongono necessariamente in essere a

causa della complessità dell'organismo giudiziario e dei rapporti che

si creano fra organi e tra singoli possano influire sulla

determinazione della competenza e quali possano essere le soluzioni

più idonee, al fine della tutela del prestigio e dell'indipendenza

della magistratura, cui tutte le ordinanze si richiamano.

Ed allora è evidente che le ordinanze di rimessione,

necessariamente ancorate al requisito della rilevanza nei giudizi a

quibus delle norme denunciate e degli effetti delle decisioni di questa

Corte, hanno formalmente sottoposto al suo esame soltanto una delle

norme del c.p.p., ma nella realtà pongono in discussione il delicato

problema predetto nella sua globalità.

In tal modo il problema, ovviamente, si sposta nella competenza del

potere legislativo, al quale soltanto spetta di procedere alle

valutazioni del caso ed alla scelta delle soluzioni più idonee, che

possono essere diverse, come del resto è dimostrato anche dalla

varietà delle soluzioni che fino ad ora sono state adottate attraverso

il tempo o che sono state prospettate nella predisposizione di nuove

norme.

Ne consegue che questa Corte deve dichiarare inammissibile la

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 41 bis, c.p.p., introdotto con la legge 22

dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza dei

procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"),

sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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