Corte costituzionale

Sentenza n. 230/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

27 febbraio 1963, n. 260 (Estensione dell'assistenza sanitaria agli

artigiani titolari di pensione) promosso con ordinanza emessa il 18

dicembre 1975 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente

tra Caldato Ivana e l'INPS e la Cassa mutua provinciale malattia per

gli artigiani di Milano, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1976

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1976.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso, depositato nella cancelleria della Pretura di

Milano il 5 marzo 1975, Caldato Ivana, figlia di Caldato Vincenzo,

deceduto il 24 dicembre 1969, premesso in fatto a) che le era pervenuta

lettera di addebito da parte del Comune di Vigevano in relazione alle

spedalità fruite da Caldato Vincenzo presso l'Ospedale di Monza dal 12

maggio al 14 giugno 1969, dal 31 luglio al 3 ottobre 1969 e dall'8

ottobre al 16 ottobre 1969 e presso l'Ospedale Maggiore Ca' Granda dal

23 ottobre al 19 novembre 1969 e dal 12 dicembre al 24 dicembre 1969

(data del decesso), b) che la Cassa Mutua Provinciale di malattia per

gli artigiani di Milano aveva declinato l'assunzione dell'onere della

degenza di cui sopra in quanto la domanda di iscrizione del Caldato in

qualità di pensionato sarebbe stata presentata solo il 15 dicembre

1969, c) che il ritardo nell'iscrizione del Caldato alla Cassa era da

ascriversi a ciò che solo a quell'epoca aveva il Caldato ricevuto la

lettera dell'INPS datata 27 novembre 1969 a comprova del riconoscimento

del diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal 1 settembre

1968, e, pertanto, l'iscrizione era avvenuta durante il decorso

dell'ultima degenza, l'interessato aveva notiziato all'amministrazione

ospedaliera, in occasione di vari ricoveri, la sua posizione di

potenziale mutuato (il che aveva consentito la tempestiva segnalazione

alla Cassa Mutua), d) che in ogni caso non era applicabile l'art. 5 l.

27 febbraio 1963 n. 260, per il quale "per quanto non previsto dalla

presente legge, valgono le disposizioni in quanto applicabili della l.

29 dicembre 1956 n. 1533 e del d.P.R. 18 marzo 1957 n. 266, nonché

del regolamento delle prestazioni della Federazione Casse mutue e

malattie degli Artigiani approvato dal ministero del lavoro e della

previdenza sociale", e) che per l'art. 6 comma primo l. 260/1963 "La

erogazione dell'assistenza di malattia di cui all'art. 11 avrà inizio

dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta

Ufficiale e quindi diventa automatica l'ammissione delle prestazioni",

e in diritto f) che il diritto all'assistenza coincide con quello della

decorrenza della pensione soprattutto nei casi in cui la pensione è

anteriore alla data del ricovero mentre l'iscrizione dell'Istituto

mutualistico costituisce un aspetto puramente formale avente efficacia

dichiarativa e non costitutiva del diritto alle assistenze, chiese

dichiarare la Cassa Mutua Provinciale di malattia per gli artigiani di

Milano tenuta alla assunzione degli oneri dei ricoveri stante la

retroattività della decisione per cui il diritto alla pensione

decorreva dal 1 settembre 1968, o in via alternativa condannare l'INPS

tenuto al risarcimento dei danni e quindi a tenere sollevata e indenne

la ricorrente per i titoli di cui in narrativa, con vittoria di spese

ed onorari.

A seguito di decreto di fissazione dell'udienza del 7 maggio 1975

per la discussione, emanato il 10 marzo 1975 dall'adito Pretore di

Milano in funzione di giudice del lavoro, e di notifica di copia del

ricorso e del provvedimento pretorile, si costituirono la Cassa con

memoria depositata il 26 aprile 1975, con la quale chiese respingersi

la domanda attrice sul riflesso che dagli artt. 25 comma terzo l.

1533/1956, 4 u.c. d.P.R. 266/1957 e 5 l. 260/1963 risultava che il

diritto all'assistenza sanitaria per i pensionati artigiani era

condizionato, oltre che dalla titolarità della pensione, dall'onere di

presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi degli

assistibili e decorreva dal novantesimo giorno successivo

all'adempimento di detto onere, e l'INPS con memoria depositata il 26

aprile 1975, con la quale chiese in via pregiudiziale la separazione

della causa in cui era convenuto e la rimessione della stessa al

giudice ordinario ex art. 427 c.p.c., e in via subordinata

l'assoluzione dell'Istituto sul riflesso che l'azione risarcitoria

sperimentata dalla ricorrente sfuggiva alla competenza del giudice del

lavoro e che, comunque, non ne sussistevano le condizioni di

fondatezza.

1.2. - Con sentenza 7 maggio-13 giugno 1975 l'adito Pretore

rigettò le domande tutte della Caldato con totale compensazione delle

spese.

2. - Su appello della Caldato, il Tribunale di Milano - sezione

10.a del lavoro - con ordinanza emessa il 18 dicembre 1975 (comunicata

il successivo 20 dicembre e notificata il 15 gennaio 1976, pubblicata

nella G. U. n. 78 del 24 marzo 1976 e iscritta al n. 128 R.O. 1976) -

ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3

e 38 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l.

27 febbraio 1963, n. 260 (in quanto richiama gli artt. 25 comma terzo

l. 29 dicembre 1956, n. 1533, e 4 u.c. d.P.R. 18 marzo 1957, n. 266)

motivando che A) l'art. 38 comma secondo si estende anche ai lavoratori

autonomi compresi gli artigiani a nulla rilevando l'accentuazione,

nella categoria artigianale, degli elementi dell'impresa, operata dalla

novellazione dell'art. 2083 c.c. compiuta dalla l. 25 luglio 1956, n.

860, B) la subordinazione del diritto di assistenza malattia al decorso

di 90 giorni dalla iscrizione alle liste degli assistiti, che non può

non essere successiva al riconoscimento del diritto alla pensione

(necessariamente spostato nel tempo rispetto alla relativa domanda di

pensione), finirebbe col privare l'artigiano invalido per un lungo arco

di tempo di un elementare diritto relativo alle sue esigenze di vita

proprio quando non può svolgere alcuna attività redditizia, C) mentre

la situazione dell'artigiano invalido non si differenzia da quella del

lavoratore subordinato invalido né v'è ragione di discriminare la

disciplina dell'assistenza sanitaria su questo punto, "il diritto del

lavoratore subordinato in forza del d.P.R. 325/1961 consegue

automaticamente dalla titolarità del diritto a pensione senza altre

formalità" laddove per l'artigiano invalido sussisterebbero le

restrizioni e limitazioni passate in rassegna.

3.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

4.1 - La oscillante interpretazione delle disposizioni impugnate,

di cui ha dato e dà prova il Consiglio di Stato, e la carenza di

pronunce del Giudice, cui compete la nomofilachia, impongono alla Corte

di procedere in guisa autonoma alla individuazione del significato da

assegnarsi alle disposizioni medesime. La ragione fondamentale che

induce a disattendere la premessa in diritto, dalla quale han preso le

mosse il Pretore per respingere la domanda attrice e il Tribunale per

sollevare l'incidente d'incostituzionalità, è da ravvisare in ciò

che, come l'iscrizione richiesta dalla l. 25 luglio 1956, n. 860, non

ha carattere costitutivo della qualità di artigiano in situazioni cui

sia estraneo il momento della sicurezza sociale, così esula dalla

iscrizione negli elenchi delle Casse mutue di malattia degli artigiani

qualsiasi carattere costitutivo.

4.2. - Tale essendo l'interpretazione, ad avviso della Corte

corretta, delle disposizioni impugnate, non sussiste la violazione

degli artt. 3 e 38 Cost. che il Tribunale ha sospettato sol perché non

ha posto tale interpretazione a base del sollevato incidente.

Né vanno dimenticate l'attribuzione, ai crediti dell'impresa

artigiana, di privilegio generale mobiliare e la inserzione, sia pure

in collocazione deteriore, di questo nel gruppo composto dei crediti

dei prestatori di lavoro subordinato, dei professionisti e degli

agenti, e sulla stessa linea dei crediti dei coltivatori diretti cui è

addivenuta la l. 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile

e alla l. 30 aprile 1969, n. 153): novellazione nella quale non può

non ravvisarsi la tendenza a porre in sempre maggior rilievo l'energia

di lavoro rispetto all'impegno della natura e dei capitali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 5 l. 27 febbraio 1963, n. 260

(Estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di

pensione) - in quanto richiama gli artt. 25 comma terzo l. 29 dicembre

1956, n. 1533 e 4 u.c. d.P.R. 18 marzo 1957, n. 266 -, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. con ordinanza (n. 128 R.O. 1976)

emessa il 18 dicembre 1975 dal Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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