Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1969 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 91r.d. 3269/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del R.D.

30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge del registro, promosso

con ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra il fallimento di Rossi Giuseppe e

Marchesi Roberto ed altro, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze

1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del

22 aprile 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione del fallimento Rossi;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del

Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Pietro Rescigno, per il fallimento Rossi, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 2 febbraio 1966 il curatore del

fallimento dell'imprenditore edile Giuseppe Rossi conveniva in giudizio

davanti al tribunale di Milano, Roberto Marchesi. Esponeva che, essendo

insorti contrasti in ordine all'esecuzione di lavori commessigli in

appalto dal Marchesi, le parti avevano convenuto con atto del 27

settembre 1963 di risolvere il precedente contratto e di affidare ad un

collegio misto, di tecnici e legali, il compito di porre fine alle

controversie, determinando le rispettive ragioni, e che il collegio,

con atto dell'11 aprile 1964, aveva determinato in lire 92 milioni

l'importo dovuto al Rossi, stabilendo altresì le modalità di

pagamento. Ed assumendo che il Marchesi si era rifiutato di adempiere,

chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma come sopra

determinata.

Il procedimento, su istanza di parte, veniva riunito ad altro già

pendente davanti allo stesso tribunale e promosso dal Marchesi nei

confronti del Rossi al fine di ottenere la risoluzione del contratto di

appalto e la condanna del convenuto al risarcimento del danno. In tale

procedimento aveva spiegato intervento la Cementifera Italiana Fibronit

s.p.a.

In corso di istruttoria, con memoria del 20 aprile 1966, la difesa

della curatela tenuta a mettere in regola i sopradetti due atti agli

effetti della legge di registro e a provvedere, a norma dell'art. 91

della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), al pagamento

del tributo contemporaneamente alla registrazione, sollevava questione

di legittimità costituzionale del citato art. 91 in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione e specificamente con

riguardo alla disparità di trattamento che l'applicazione dell'art. 91

determinerebbe in favore del fisco ed a danno della massa dei creditori

per un debito del fallito destinato a cadere, come tale, sotto la

regola della par condicio creditorum di cui all'art. 52 della legge

fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Con ordinanza del 10 novembre 1966 il tribunale di Milano riteneva

pregiudiziale la decisione in ordine alla sollevata questione, perché,

ai fini della pronuncia definitiva sul merito, non si sarebbe potuto

prescindere dal prendere in esame i due ripetuti atti, che, per altro,

non erano stati registrati. E riteneva altresì non manifestamente

infondata la questione.

Premesso che per la legge di registro il sorgere dell'obbligazione

tributaria è determinato dall'esistenza dell'atto idoneo al

trasferimento di un bene o alla nascita di un'obbligazione, dal

disposto dell'art. 91 della legge di registro, che prevede il

meccanismo di riscossione dell'imposta di registro, nonché dell'art.

106 della stessa legge secondo cui "gli atti soggetti registrazione e

non registrati non possono farsi valere in giudizio fino a tanto che

non siano stati registrati", discende - ad avviso del tribunale - che,

in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei soggetti in capo ai quali

il debito d'imposta è già sorto, l'amministrazione finanziaria dello

Stato è posta "in una indiscutibile situazione di privilegio rispetto

a tutti gli altri creditori del fallimento", in quanto il credito viene

sottratto all'eventuale falcidia fallimentare.

Ora, con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, nella costante interpretazione di questa Corte, mal si

concilierebbe codesta situazione di privilegio, "poiché non pare

individuabile la particolare ragione che dovrebbe giustificarla". E

comunque esula dai poteri del giudice ordinario l'accertare se esistano

eventuali condizioni particolari che giustifichino la rilevata

disparità di trattamento, per situazioni giuridiche che invece

appaiono identiche.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile 1967.

Nel giudizio si costituiva il dott. Enrico De Lorenzo, quale

curatore del fallimento di Giuseppe Rossi, il quale con deduzioni

depositate il 6 aprile 1967, chiedeva che fosse dichiarata la

fondatezza della sollevata questione. E spiegava intervento, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, concludendo, con deduzioni del 28 febbraio 1967, per la

declaratoria di infondatezza.

Rilevava la difesa della curatela del fallimento che per la

prestazione de qua non si potevano assumere come dato di partenza e

sviluppare le affermazioni fatte da questa Corte, con la sentenza n. 45

del 1963, con riguardo agli artt. 106 e 108 della legge di registro,

perché diversa sarebbe la situazione prospettata. Non si ha nella

specie, un rifiuto di corrispondere l'imposta, motivato dalla

sopravvenuta incapacità patrimoniale del soggetto, ma solo una

richiesta che il credito d'imposta vantato dal fisco per la mancata

registrazione dell'atto nel termine fisso, trattandosi di credito verso

il fallito, sia assoggettato alla regola dell'eguale trattamento dei

creditori (salve le cause di prelazione previste dalla legge: e nella

specie, salvo il privilegio speciale ex art. 97 legge registro).

La pretesa del fisco opera qui in danno di terzi (quali sono i

creditori del fallito) estranei all'atto ed al relativo rapporto

d'imposta ed assoggettati alla regola del concorso (art. 52 della legge

fallimentare) che è destinata ad assicurarne la parità di

trattamento.

L'applicazione dell'art. 91 della legge di registro si risolve in

una discriminazione dei soggetti (fisco e ceto creditorio)

relativamente all'applicazione della legge fallimentare, attuata nel

senso di assicurare ad un soggetto (e cioè al fisco) l'immediata,

integrale soddisfazione del suo credito per l'imposta di registro,

laddove agli altri soggetti (e cioè ai creditori, compreso il fisco

per altri crediti) si impongono le regole improntate al rispetto della

par condicio ed operanti in sede di accertamento del passivo e di

liquidazione e riparto dell'attivo.

Sarebbe in tal modo violato l'art. 3, comma primo, della

Costituzione in quanto il trattamento discriminante a favore del fisco

e contro tutti gli altri creditori del fallito, si risolve in una

palese disuguaglianza davanti alla legge, e specificamente davanti alla

legge fallimentare che assume come presupposto di applicazione delle

proprie regole (informate a loro volta alla par condicio) la qualità

di creditori, e salvo per il rilievo dei privilegi in senso tecnico in

sede di liquidazione e riparto dell'attivo.

Concludeva, pertanto, la difesa della curatela nel senso sopra

detto, precisando per altro che l'impostazione data al problema

presupponeva che il debito dell'imposta di registro dovesse

considerarsi come un debito del fallito e che si riconoscesse al

curatore del fallimento la funzione, preminente nella legge

fallimentare e di squisita natura pubblicistica, della tutela del ceto

creditorio.

Concludeva, invece, come si è detto, per l'infondatezza della

sollevata questione l'interveniente Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Con le deduzioni e con la successiva memoria del 7 novembre 1968,

l'Avvocatura dello Stato sosteneva che la norma in questione ha il suo

fondamento, nel sistema della legge tributaria, da un lato nella natura

stessa del tributo di registro, caratterizzato, quanto meno

parzialmente, dal servizio che si rende al cittadino, e dall'altro

nell'interesse generale della collettività alla riscossione dei

tributi, tutelato dall'art. 53 della Costituzione, e che pertanto la

registrazione non può essere separata dalla contestuale ed integrale

riscossione del tributo. Osservava, ancora in particolare, che il

rapporto tributario sorge con la formazione dell'atto tra vivi ed

implica il pagamento, versandosi altrimenti in illecito adeguatamente

sanzionato, e che codesto obbligo sussiste a carico di ogni cittadino e

quindi anche a carico del curatore del fallimento. Riteneva, inoltre,

non potersi invocare, in relazione alla posizione dell'amministrazione

finanziaria circa la pretesa a vedere soddisfatto tale obbligo, né il

principio della par condicio dei creditori nel procedimento

fallimentare né, comunque, il principio dell'eguaglianza sancito

nell'art. 3 della Costituzione, perché la par condicio anzitutto non

è assoluta e in secondo luogo nulla ha a che fare con l'adempimento di

oneri e di spese che il curatore deve sopportare nel difendersi e

nell'agire in giudizio per le liti relative al fallimento o per lo

svolgimento della propria attività, perché la par condicio non

costituisce pura e semplice applicazione dell'art. 3 della

Costituzione, e perché al principio di eguaglianza non ci si può

rifare per sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione che si sarebbe

dovuta soddisfare già prima del giudizio. Ed osservava, infine, che

comunque il principio di eguaglianza non esclude trattamenti

differenziati sulla base di una obiettiva e giustificata diversità di

valutazione assunta dal legislatore in modo non irrazionale né

arbitrario e qui ricorrerebbero, come si è detto, e la natura

particolare del tributo e l'interesse generale della collettività alla

riscossione dei tributi, per far apparire l'art. 91 della legge di

registro, pienamente conforme alla Costituzione. Considerato in diritto :

1. - L'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la

legge del registro, impone (anche) al curatore del fallimento, il

quale, a sensi degli artt. 106 e 108 della stessa legge, voglia

avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere

dall'imprenditore commerciale non ancora dichiarato fallito e soggette

a registrazione in termine fisso, e debba richiederne la registrazione,

l'obbligo di pagare l'intero ammontare dell'imposta in occasione del

compimento di tale atto.

Secondo il tribunale di Milano, la norma sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, perché prevederebbe un trattamento

differenziato ed ingiustificato tra i creditori del fallito, ponendo,

in violazione del principio della par condicio, l'Amministrazione

finanziaria dello Stato in una posizione di sostanziale privilegio nei

confronti degli altri creditori, anche al di fuori della ragione di

prelazione di cui all'art. 97 della legge di registro.

Secondo l'ordinanza, il rapporto di imposta in materia di registro

in genere sorge appena viene ad esistenza l'atto che, considerato in

sé e per sé, sia idoneo a produrre l'obbligazione o ad attuare il

trasferimento di un bene, e nella specie, le relative obbligazioni per

imposta di registro erano sorte nei confronti dell'imprenditore

commerciale non ancora dichiarato fallito e quando erano state

perfezionate le due scritture private, del 27 settembre 1963 e dell' 11

aprile 1964, che il curatore del fallimento intendeva esibire in

giudizio. E da ciò discende la conseguenza che i debiti sorti per

quelle due scritture, essendo debiti del fallito, devono sottostare

alla regola del concorso di cui agli artt. 2741 del Codice civile e 52

e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (che contiene la disciplina

del fallimento e delle altre procedure concorsuali).

La Corte, pur convenendo circa la premessa, non ritiene accettabili

l'impostazione e soluzione del problema e le conseguenze che se ne

vogliono trarre, e per ciò non considera fondata la questione di

legittimità costituzionale come sopra prospettata.

2. - I debiti di imposta per i due atti che nella specie avrebbero

dovuto essere registrati dall'imprenditore commerciale in termine fisso

e prima del fallimento, divengono, intervenuta la sentenza

dichiarativa, debiti del fallito. E tali rimangono e debbono essere

considerati qualora si faccia riferimento unicamente all'interesse

della Amministrazione finanziaria dello Stato alla riscossione del

tributo.

Ma, a proposito di essi, qualora invece si ponga mente

all'interesse dell'ufficio della curatela fallimentare a disporre, per

il giudizio, delle due scritture registrate, viene in evidenza la

autonoma disciplina di codesto interesse, e conseguentemente rileva il

sistema di riscossione del tributo previsto dall'art. 91 della legge di

registro.

Pur essendo la singola obbligazione tributaria sorta al momento del

perfezionamento dell'atto consacrato nella scrittura privata soggetta a

registrazione in termine fisso, non ricorrono, quando interviene la

sentenza dichiarativa di fallimento, tutti i presupposti e tutti i

requisiti occorrenti perché il relativo credito possa essere

attualmente preteso ed il connesso obbligo adempiuto. E ciò perché ad

opera dei soggetti obbligati alla registrazione non si è provveduto

alla presentazione della scrittura privata all'ufficio del registro con

il contemporaneo deposito della somma occorrente per la registrazione,

e quindi non risulta determinato l'ammontare della imposta dovuta.

Nella specie, a proposito di quella obbligazione, acquista rilievo

un fatto a sé stante rappresentato dalla richiesta di registrazione

della scrittura avanzata dal curatore del fallimento. Tale richiesta ha

luogo non in adempimento dell'obbligo di legge gravante sui contraenti

dell'atto (o sugli altri soggetti tenuti a sensi dell'art. 80 della

legge di registro) e previsto in funzione del pagamento dell'imposta,

ma in attuazione di un onere direttamente connesso all'attività di

gestione propria dell'ufficio di cui il curatore è titolare.

Autorizzato dal giudice delegato ad agire contro un debitore del

fallito, per ottenere il pagamento di una somma a questo dovuta, il

curatore è legittimato e tenuto a registrare la scrittura (che del

debito è prova documentale) per poterne produrre copia in giudizio. E

non avendo ottenuto o non potendo ottenere dal giudice delegato

l'emanazione del decreto per la prenotazione a debito di cui all'art.

91 della legge fallimentare, è obbligato a pagare per imposta di

registro l'intero ammontare di essa contemporaneamente alla

registrazione della scrittura. Il fatto che il curatore sia tenuto a

pagare la intera imposta al momento della registrazione non è perciò

connesso alla natura del debito (del fallito o meno), ma all'atto da

lui posto in essere: la richiesta di registrazione è per il curatore

un atto di gestione, la cui spesa non può che gravare sulla massa.

Ma, pur dovendo il curatore provvedere all'integrale pagamento

dell'imposta, tale debito, rientrando tra quelli del fallito, non cessa

di rimanere tale. Il curatore, infatti, con la richiesta di

registrazione della singola scrittura privata, si presenta, nei

confronti dell'atto e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato come

portatore di un interesse autonomo, e sopra di lui non grava un obbligo

di registrazione, sibbene un semplice onere. Viene, così,

immediatamente realizzato l'interesse dell'ufficio fallimentare, a

disporre per il giudizio della singola scrittura registrata; e ciò

anche se ad ogni modo ricorre e del pari viene realizzato l'altro

interesse dell'Amministrazione finanziaria dello Stato alla riscossione

del tributo.

3. - La circostanza che in relazione ad un debito del fallito,

destinato a seguire la sorte degli altri debiti dello stesso fallito,

il creditore (Amministrazione finanziaria dello Stato) possa pretendere

ed ottenere il pagamento dell'intero non in sede di riparto delle somme

ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed a prescindere dalla

legittima causa di prelazione (privilegio ex art. 97 legge registro),

non significa che l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in quanto

creditrice del fallito, si viene a trovare in una posizione di

ingiustificato vantaggio nei confronti degli altri creditori dello

stesso fallito, e non comporta che l'art. 91 della legge di registro

violi l'art. 3 della Costituzione e non rispetti il principio della par

condicio creditorum. Sul terreno della ripartizione dell'attivo

fallimentare, la posizione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato, per il credito di imposta di registro, non viene alterata dagli

effetti connessi al meccanismo e al fatto del pagamento della imposta;

e rileva unicamente la partecipazione, con privilegio o pro quota, alla

detta ripartizione. Di modo che, ragionandosi con riferimento a quel

profilo, non entra in gioco l'art. 91 della legge di registro, oggetto

della presente denuncia.

Detto articolo si colloca invece sul terreno dell'esazione della

imposta e contiene una regola che valutata in sé e per sé non crea

né può creare posizioni di vantaggio in favore dell'Amministrazione

finanziaria dello Stato ed anzi, ed è questo profilo che forse di più

interessa, pone tutti i debitori d'imposta sullo stesso piano,

conformandosi interamente al disposto dell'art. 3 della Costituzione.

Con la conseguenza che il citato art. 91 non è destinato ad operare

nell'ambito della procedura fallimentare, nella quale, invece, si

applicano unicamente le disposizioni del codice civile e della legge

fallimentare che prevedono i modi ed i tempi della ripartizione

dell'attivo.

Non si può dire, perciò, che l'art. 91 della legge di registro,

per la previsione in esso contenuta e come sopra enucleata dal

tribunale di Milano, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

in quanto violi il principio di eguaglianza di fronte alla legge

(fallimentare). La norma non è destinata ad operare entro i confini

segnati dalle disposizioni relative alla ripartizione dell'attivo

fallimentare, che presuppongono e rispettano la par condicio tra i

creditori del fallito ma esclusivamente entro quelli posti dalle

disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge

del registro, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza del 10

novembre 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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