Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari) promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1978

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto

da D'Ascenzo Anna Maria ed altri contro il Ministero dell'Interno,

iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'8 novembre 1978.

Visti l'atto di costituzione di D'Ascenzo Anna Maria e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1982 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Carbone, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 29 settembre 1977 al Ministero

dell'Interno, taluni dipendenti di detto Ministero chiesero che il TAR

del Lazio dichiarasse il loro diritto a che il lavoro straordinario

prestato fosse retribuito non sulla base del solo stipendio previsto

dalla legge 15 novembre 1973, n. 734; chiesero altresì che fosse

riconosciuto il loro diritto a che tale assegno fosse aumentato degli

aumenti periodici maturati e maturandi e computato ai fini della

tredicesima mensilità. Dedussero, a tal fine, la illegittimità

costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973,

n. 734, nella parte in cui statuiva che l'assegno perequativo non è

suscettibile di aumenti periodici e non è computabile ai fini della

tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario.

Con ordinanza 1 marzo 1978 il TAR del Lazio riteneva rilevante e

non manifestamente infondata tale questione di legittimità

costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

nell'ordinanza di rimessione si afferma che l'assegno perequativo è

soggetto, per molti aspetti, alla stessa disciplina dello stipendio:

come lo stipendio, infatti, è pensionabile ed utile ai fini della

indennità di buona uscita e di licenziamento (art. 1, primo comma); è

ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi (aspettativa,

disponibilità, punizione disciplinare, ecc.) che importano riduzione

dello stipendio; è sospeso nei casi di sospensione dello stipendio

(art. 1, comma terzo); nei casi di passaggio di carriera, è soggetto

al beneficio della non decurtabilità ed è conservato come assegno ad

personam riassorbibile (art. 1, comma terzo).

Esso fu istituito allo scopo di generalizzare il principio della

onnicomprensività dello stipendio (già sancito per i dirigenti

dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748): infatti, come ai

dirigenti è fatto divieto di corrispondere, oltre alla indennità di

funzione, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi

titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in

rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza (salvo che abbiano

carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato)

così, l'art. 2 della legge n. 734 vieta al personale che fruisce

dell'assegno perequativo pensionabile la corresponsione di indennità,

compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed

emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di

contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta

quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione

statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario

autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, della

indennità o degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità

integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima

mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla legge

stessa.

Da ciò deriverebbe la conseguenza che il legislatore ha distinto

la retribuzione per i dipendenti dello Stato, in retribuzione ordinaria

(comprensiva dello stipendio e dell'assegno perequativo, la quale ha

natura di corrispettivo per le prestazioni ordinarie del dipendente) ed

in retribuzione straordinaria, nella quale rientrano tutte le altre

voci, espressamente indicate nella disposizione di legge (compensi per

lavoro straordinario, ecc.), che trovano altrove la loro causa,

tendendo a compensare l'impiegato per attività, disagi, spese e rischi

non connaturali alle ordinarie prestazioni di servizio.

Ne deriverebbe ancora che, essendo l'assegno perequativo

assimilabile alla indennità di funzione - considerata parte integrante

della retribuzione ordinaria, e pertanto suscettibile di aumenti

periodici e computabile ai fini della tredicesima e dei compensi per

lavoro straordinario - dovrebbe essere assoggettato alla stessa

disciplina. Con la conseguenza che l'art. 1 terzo comma, della legge n.

734 del 1973, dichiarando non suscettibile di aumenti periodici e non

computabile ai fini della tredicesima e dei compensi per lavoro

straordinario, l'assegno perequativo, che pur è disciplinato dalla

legge stessa in tutto il resto allo stesso modo della retribuzione

ordinaria e dello stipendio dei dipendenti civili dello Stato,

contrasterebbe con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Infatti, esso porrebbe in essere una irragionevole disparità di

trattamento fra i dirigenti ed altri dipendenti civili dello Stato, in

violazione dell'art. 3 della Costituzione; comporterebbe una

retribuzione del lavoro straordinario inferiore a quella per il lavoro

prestato nell'orario di servizio, in violazione dell'art. 36 ed

altererebbe il principio della onnicomprensività, in violazione

dell'art. 97.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di intervento si osserva che indennità di funzione e

assegno perequativo non sono assimilabili, tenuto conto che la prima -

e non l'assegno perequativo - era connessa con il divieto per i

dirigenti di percepire compensi per il lavoro straordinario e quindi

con l'onnicomprensività, stabilita per essi e non per i dipendenti

civili dello Stato. Da ciò la legittimità del differente trattamento.

La non computabilità dell'assegno perequativo, ai fini della

tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e degli aumenti

biennali fu sancita per ragioni di bilancio, in alternativa alla

determinazione di un assegno perequativo più basso, ma computabile ai

suddetti effetti. L'art. 97 della Costituzione è male invocato, non

potendosi in alcun modo ad esso ricollegare l'obbligo per il

legislatore di computare taluni emolumenti ai fini della tredicesima,

dello straordinario e degli aumenti periodici.

Neppure sarebbe stato esattamente richiamato l'art. 36 della

Costituzione, il quale, riferendosi ad una retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del lavoro, non impone di compensare in

maggior misura le prestazioni rese per lavoro straordinario.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita una parte

privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della

norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a giudicare se l'art. 1 terzo comma,

della legge 15 novembre 1973, n. 734 ("Concessione di un assegno

perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di

indennità particolari"), nella parte in cui statuisce che l'assegno

perequativo ivi previsto non è suscettibile di aumenti periodici e non

è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per

lavoro straordinario, sia in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per il diverso trattamento fatto ai

dipendenti dello Stato che lo percepiscono, rispetto ai dirigenti, ai

quali è attribuita una indennità di funzione suscettibile di aumenti

periodici e computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei

compensi per lavoro straordinario;

b) con l'art. 36 Cost., in quanto per il lavoro straordinario

sarebbe prevista una retribuzione inferiore a quella accordata per il

lavoro ordinario;

c) con l'art. 97 Cost.

2. - La questione non è fondata.

Come risulta anche dai lavori preparatori, la legge 15 novembre

1973, n. 734, ha voluto dare un diverso assetto al trattamento

economico dei dipendenti civili dello Stato non aventi funzioni

dirigenziali, al fine di introdurre anche per costoro i principi della

c.d. onnicomprensività e della chiarezza retributiva.

In questa prospettiva l'art. 2 della citata legge ha soppresso

tutti i compensi, le indennità, i premi (comunque denominati)

spettanti ai predetti dipendenti civili, escludendo dalla soppressione

soltanto gli assegni tassativamente elencati nel primo comma, fra i

quali è compreso anche il compenso per lavoro straordinario.

Tuttavia, allo scopo di non arrecare danni economici e cioè di

evitare una soverchia diminuzione della complessiva retribuzione dei

dipendenti stessi, l'art. 1 della medesima legge ha accordato a costoro

un assegno denominato "perequativo", perché inteso (come del resto

dice la stessa denominazione) ad evitare i cennati danni.

Nel disporre in tal senso, il legislatore ha ritenuto di dovere

anche dettare la disciplina di questo nuovo emolumento, disciplina la

quale in parte richiama quella propria dello stipendio (primo comma),

in parte, invece, se ne discosta, in quanto (terzo comma: ed è questa

la parte che interessa ai fini del presente giudizio) si è stabilito

che l'assegno perequativo non è suscettibile di aumenti periodici e

non è computabile ai fini della determinazione del compenso per lavoro

straordinario e della tredicesima mensilità.

In tal modo, come risulta evidente, il legislatore ha operato una

equiparazione soltanto parziale dell'assegno perequativo allo

stipendio.

Vale la pena di aggiungere, peraltro, che questa disciplina ha

subito in un primo momento, per effetto dell'art. 3, secondo comma, del

d.P.R. 21 novembre 1978, n. 718 ("Corresponsione di miglioramenti

economici ai dipendenti dello Stato"), modifica nel senso che a partire

dall'anno 1978 nella tredicesima mensilità va computata anche una

mensilità dell'assegno perequativo predetto. Questo è stato poi

totalmente assorbito, per effetto dell'art. 25 della legge 11 luglio

1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo funzionale del personale

civile e militare dello Stato"), negli stipendi con tale legge

determinati.

3. - Ciò premesso, nessuna delle censure mosse alla norma in

questione ha pregio.

Non è fondata la prima in quanto, come questa Corte ha già avuto

modo di osservare (sentenza n. 12/1982), la posizione dei funzionari

direttivi è notevolmente diversa da quella propria degli altri

dipendenti statali appartenenti alla dirigenza, dato che la legge ha

affidato ai dirigenti compiti ed attribuzioni di più alto rilievo,

accollando ad essi incombenze e responsabilità maggiori. La indennità

di funzione, pertanto, appare connessa a questa particolare posizione

dei dirigenti ed ha, quindi, un presupposto diverso da quello che sta a

base dell'indennità perequativa, intesa solo ad evitare la

decurtazione della retribuzione.

Tale mancanza di omogeneità fra le due categorie di dipendenti è

sufficiente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa

Corte in tema di applicazione del principio di eguaglianza, a fornire

spiegazione della diversità di regime giuridico delle due indennità

in questione.

D'altro canto questa Corte ha anche affermato (fra le altre vedasi

la sentenza n. 138/1979) che il legislatore, allorquando accorda

miglioramenti economici ai pubblici impiegati, ben può graduarli nel

tempo, come appunto è avvenuto nella specie, se si tiene conto della

successione delle tre norme già ricordate: art. 1 in questione; art.

3, secondo comma d.P.R. n. 718 del 1978, e art. 25 legge n. 312 del

1980, che ha operato il definitivo e completo conglobamento del

compenso perequativo nella retribuzione di base dei dipendenti

appartenenti alla carriera direttiva.

Neppure fondata è la seconda censura, poiché, come questa Corte

ha già affermato (sentenza n. 141/1979), al fine di accertare la

legittimità della retribuzione dei lavoratori dipendenti in relazione

al disposto dell'art. 36 Cost., occorre fare riferimento non già alle

singole componenti, ma al complesso della retribuzione.

Quanto, infine, all'ultima censura, a parte che il giudice a quo

non ne ha specificato affatto il contenuto, la Corte non riesce a

vedere in qual modo sia stato violato l'art. 97, primo comma, Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734

("Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello

Stato e soppressione di indennità particolari"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza

del TAR del Lazio di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari