Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42 c.p.m.p.,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Tarlazzi Lucio, iscritta

al n. 512 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno

1986;

2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1986 dal Tribunale militare

di Padova nel procedimento penale a carico di Casaroli Claudio,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale

dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze datate 27 febbraio e 18 marzo 1986 il Tribunale

militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42 c.p.m.p. con riferimento agli art.li 2 e 3 Cost.

Nel presupposto che nelle specie sottoposte al suo giudizio

fossero prospettabili gli estremi di legittima difesa, quanto meno

putativa, secondo i criteri del codice penale ordinario, a causa di

atteggiamenti ed espressioni intensamente aggressivi di commilitoni,

osserva il Tribunale, però, che nell'ordinamento penale militare

l'istituto della legittima difesa, per la sua particolare

configurazione, sembrerebbe escludere la possibilità di applicare la

scriminante ai fatti di causa.

A parte, infatti, il limite dei diritti difendibili, nella specie

non rilevante, l'art. 42 citato delinea la legittima difesa come

necessità di respingere una "violenza attuale ed ingiusta" e non di

reagire al "pericolo attuale di un'offesa ingiusta" come, invece,

consente l'ordinamento penale comune. Ma - secondo l'ordinanza questo

ritardo nel giustificare l'azione di difesa interferisce

sull'autotutela di diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con

l'art. 2 Cost., e contemporaneamente condiziona negativamente la

posizione del militare rispetto a quella della generalità dei

cittadini, violando l'art. 3 Cost.

Tutto ciò senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione,

non potendosi accettare come plausibile quella della Relazione che

sembra intendere il valore della scriminante nel profilo di tutela

del superiore, quando in realtà la situazione di legittima difesa

ben può aversi nei confronti di pari grado o anche di inferiore. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze prospettano la medesima questione e,

perciò, gli incidenti possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - In realtà, deve dirsi che, nonostante l'opinione del Relatore

della legge, giustamente criticata dall'ordinanza, la ratio della

disposizione è probabilmente da ravvisarsi nel particolare status

del militare che si vorrebbe esposto al pericolo per dovere di

istituto, in guisa da non ritenere giustificabile la reazione se

prima non si profili l'attualità della violenza ingiusta. Ratio, per

verità, non accettabile, sopratutto in un codice penale militare di

pace, giacché la doverosa esposizione al pericolo del militare

riguarda il comportamento in guerra, o in altre situazioni di grave

contingenza, ma non può giustificare la sua esclusione da una

ragionevole difesa della sua incolumità nelle quotidiane vicende

dell'esistenza. È molto più probabile, perciò, che il legislatore

militare, ritenendo eccessiva la formula adottata per il codice

penale comune dal legislatore del '30, abbia semplicemente preferito

attenersi a quella precedentemente vigente nel codice Zanardelli, che

nell'art. 49, co. primo, ammetteva la scriminante esclusivamente

appunto in relazione alla "necessità di respingere da sé o da altri

una violenza attuale ed ingiusta".

E tuttavia è possibile, restando sul piano interpetrativo,

rendere la disposizione meno riduttiva e compatibile con i principi

costituzionali richiamati dall'ordinanza, anche tenendo conto

dell'elaborazione che l'espressione aveva ricevuto nella

giurisprudenza del codice penale del 1889.

3. - Già il codice stesso offre nell'art. 43 una prima chiave di

lettura, quando comprende nella nozione di violenza anche il

tentativo di omicidio e quello di offesa con le armi. Qualunque fosse

il concetto che del delitto tentato avesse il legislatore dell'epoca,

è certo che oggi il dibattito scientifico attorno all'elemento

dell'idoneità degli atti e della loro univocità ha fissato nella

fase esecutiva dell'iter la configurabilità del tentativo, e perciò

proprio nel momento in cui il bene tutelato è messo in pericolo: e

la giurisprudenza si è da tempo mostrata concorde. Dunque, nella

nozione di violenza propria dell'ordinamento penale militare c'è

l'elemento normativo del pericolo: chi respinge una violenza attuale

(ed ingiusta) diretta ad uccidere o a recare offesa con le armi,

respinge in realtà il pericolo dell'offesa alla propria vita, o alla

propria incolumità portata mediante le armi.

Certo, il tentativo non è, però, espressamente richiamato a

proposito dei maltrattamenti, delle percosse e delle lesioni, vale a

dire delle residue offese all'incolumità individuale che integrano

il concetto penalistico militare della violenza. Ma, intanto, si

dovrebbe considerare che l'atto diretto a percuotere o a ledere può

comunque cagionare la morte, e la norma richiama appunto, nel

concetto di violenza, anche l'omicidio preterintenzionale.

La dottrina specialistica sottovaluta questo richiamo, ritenendolo

fuori luogo e falso, perché solo a delitto compiuto sarebbe

possibile valutare la preterintenzione: il che è esatto se ci si

riferisce al procedimento mentale del giudice. Ma la norma ha

riguardo all'aggredito quando utilizza il concetto di violenza

nell'ambito dell'art. 42: e l'aggredito non ha certo, nel frangente

della necessità, né il tempo né la serenità per valutare se il

colpo di mano o la bastonata che gli possono essere assestati

dall'aggressore abbiano intensità o possano colpire punti vitali

tali da cagionare la sua morte, sia pure non voluta. Se su ciò si

riflette, il richiamo all'omicidio preterintenzionale non appare più

così superfluo, perché quanto meno esonera l'aggredito dal valutare

il reale obbiettivo del dolo, e lo faculta a difendersi anche "da

atti diretti a percuotere o a ledere" perché da essi potrebbe

oggettivamente derivare la morte contro la stessa volontà

dell'aggressore.

Ma "gli atti diretti a..." sono quanto meno atti di tentativo e,

se ci si volesse attenere (ma non si dovrebbe) al vecchio concetto di

"attentato" della tradizione repressiva, sarebbero anche molto meno,

visto che si sosteneva per quella espressione la punibilità anche di

atti preparatori. Ne consegue che anche la nozione di legittima

difesa ex art. 42 c.p.m.p. richiama il concetto di "pericolo",

esplicitamente per l'omicidio volontario tentato e il tentativo di

offesa con le armi, implicitamente per le percosse e le lesioni,

attraverso la nozione propria dell'omicidio preterintenzionale.

4. - Ma, anche se da tutto ciò si volesse prescindere, la

dottrina più recente ha indicato la teoria cosidetta dell'"azione

che si sta verificando", non potendo esservi "attualità" di una

violenza se l'azione si è già verificata: il requisito

dell'attualità, pertanto, aiuta a risolvere, caso per caso, le

situazioni in cui di fatto può manifestarsi l'effettività della

violenza.

La percossa - ad esempio - è spesso integrata in una frazione di

secondo, nel corso della quale la mano che s'è levata s'è già

abbattuta sul volto. Se l'aggredito deve attendere che l'azione di

percossa gli si presenti come chiara violenza in itinere, vuol dire

che gli è inibito di difendersi, se non è provetto in difficili

esercizi di difesa scientifica che lo abilitino a reazioni riflesse

ed istantanee.

Il giudice, perciò, secondo l'id quod plerumque accidit dovrà

tenere conto, nel contesto di un episodio litigioso, proprio di

quegli "atteggiamenti aggressivi" che rappresentano, in definitiva,

il momento scatenante dell'azione violenta e di cui si parla nelle

ordinanze: nell'ordinanza n. 531 del 27 febbraio 1986 si accenna,

anzi, a un "movimento brusco" del presunto aggressore che "aveva

allontanato il braccio dell'imputato e si era girato di scatto verso

di lui "in atteggiamento aggressivo". Nel secondo episodio c'è,

dunque, persino un'azione attuale vera e propria di maltratti che ben

può essere prudentemente apprezzata dal giudice di merito nella

libertà del suo convincimento.

In definitiva, e in attesa che il legislatore adotti il nuovo

codice penale militare di pace, ben può frattanto il giudice dare

alla norma un'interpetrazione adeguatrice al dettato costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42

c.p.m.p. (difesa legittima) sollevata dal Tribunale militare di

Padova, con le ordinanze 27 febbraio e 18 marzo 1986 (n. 512 e 531/86

Reg. ord.), in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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