Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina

del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione

di procuratore legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di

avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge

22 gennaio 1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo

1992 dalla Corte di cassazione - Sezioni unite civili, sul ricorso

proposto da Valentino de Castello contro il Consiglio dell'Ordine

degli avvocati e procuratori legali di Belluno ed altri, iscritta al

n. 770 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dal dott. Valentino de

Castello per l'annullamento della decisione del Consiglio nazionale

forense con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso la

reiezione della domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori

tenuto dal Consiglio dell'ordine di Belluno, la Corte di cassazione,

con ordinanza del 20 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 4 e 16, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge

24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio

davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore

legale), in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e

procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio

1934, n. 36. Queste disposizioni prevedono l'iscrizione

esclusivamente in un albo compreso nel distretto della Corte di

appello presso cui è stato sostenuto l'esame di procuratore legale e

il divieto di trasferimento ad altra sede se non siano decorsi almeno

due anni dall'iscrizione stessa.

La Corte di cassazione - rilevato che la iscrizione del dott. de

Castello nell'albo dei procuratori di Belluno, circoscrizione di

residenza, era stata rifiutata in quanto l'interessato aveva

sostenuto gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello

di Firenze e non era stato iscritto per almeno due anni in un albo

circondariale nell'ambito di questo distretto - ricorda che, a

seguito delle modifiche all'ordinamento forense introdotte dalla

legge 4 marzo 1991, n. 67, il superamento degli esami di procuratore

legale consente l'iscrizione nel relativo albo nell'ambito del

Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se in

un distretto di Corte d'appello diverso da quello nel quale è stato

sostenuto l'esame. La nuova disciplina, tuttavia, è ritenuta non

applicabile al caso in esame, in quanto l'iscrizione è regolata

dalla legge del tempo in cui la relativa domanda è stata presentata.

Ad avviso del giudice rimettente il combinato disposto degli artt.

25 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e 3, secondo comma, della

legge n. 406 del 1985 contrasterebbe con gli artt. 3, 4 e 16, primo

comma, della Costituzione, perché realizza una violazione del

principio di parità di trattamento e di ragionevolezza della legge,

una lesione del principio di facilitazione delle condizioni di

accesso al lavoro e del suo svolgimento ed una ingiustificata

limitazione alla libertà di residenza. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Corte di cassazione riguarda il vincolo, per coloro che hanno

superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi

esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto

della Corte d'appello presso la quale è stato sostenuto l'esame.

Questa limitazione - introdotta dall'art. 3, secondo comma, della

legge 24 luglio 1985, n. 406 - si è combinata e cumulata con il

preesistente obbligo di permanenza minima della iscrizione in un

albo, per almeno un biennio, perché possa essere chiesto il

trasferimento ad altra sede nella quale l'interessato intende fissare

la propria residenza (art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre

1933, n. 1578).

Il limite di legittimazione al trasferimento era stato disposto

nel contesto di un ordinamento della professione forense che

prevedeva, per la iscrizione nell'albo dei procuratori, un numero di

posti limitato, la cui consistenza e disponibilità (per

l'assegnazione mediante concorso per esami o per trasferimento)

dovevano essere annualmente determinate anche in ragione del numero

degli affari giudiziari.

Si era dunque in presenza di un sistema unitario (con la

possibilità che unica fosse la sede di esami, presso il Ministero di

grazia e giustizia), connotato da interessi di carattere pubblico,

inerenti al servizio giudiziario, che si affermavano anche nella fase

della distribuzione sul territorio di quanti esercitavano la

professione di procuratore. Questo sistema è stato "temporaneamente

sospeso" dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n.

215, ma sostanzialmente abbondato per il consolidarsi della sua

mancata applicazione.

Le limitazioni alla mobilità dei procuratori legali

successivamente introdotte non riguardano la quantificazione e la

distribuzione dei posti, ma tendono a determinare la Corte d'appello

presso la quale gli esami possono essere sostenuti e collegano a tale

luogo la possibilità di iscrizione all'albo. Così è per l'obbligo

di sostenere gli esami nel distretto nel quale si è svolta la

pratica professionale; così è, anche, per la possibilità di

iscrizione esclusivamente in un albo nell'ambito del distretto di

Corte di appello presso la quale l'esame è stato sostenuto (art. 3,

rispettivamente primo e secondo comma, della legge n. 406 del 1985).

2. - La Corte di cassazione ritiene che la disciplina sopra

descritta possa essere in contrasto con gli artt. 3, 4 e 16, primo

comma, della Costituzione.

In particolare, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il

giudice rimettente deduce l'irragionevolezza di una disciplina che

pone coloro che hanno superato l'esame e hanno mutato successivamente

la propria residenza nell'impossibilità di iscriversi nell'albo del

luogo di nuova residenza, rimanendo di conseguenza esclusi

dall'esercizio della professione.

L'ordinanza di rimessione sottolinea che la legge 406 del 1985 ha

inteso "arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti

procuratori verso sedi di esame ritenute più vantaggiose". Ma a tale

scopo - osserva la Corte di cassazione - sarebbe sufficiente

l'obbligo di sostenere l'esame presso la Corte d'appello nel cui

distretto si è svolta la pratica professionale, essendo del tutto

improbabile che al fine di scegliere una sede di esame il praticante

procuratore trasferisca altrove la propria residenza per i due anni

della durata minima della pratica professionale.

3. - Il limite posto dall'art. 3, secondo comma, della legge n.

406 del 1985 per la prima iscrizione in un albo dei procuratori,

unito all'obbligo (che deriva dall'art. 25 del regio decreto-legge n.

1578 del 1933) di non chiedere il trasferimento per almeno due anni,

è così assoluto da non ammettere, nell'interpretazione che è stata

data alle disposizioni stesse, alcuna possibilità di deroga, neppure

quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle

finalità della legge ma sia invece dovuto a necessità effettive e

sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilità che

l'esercizio della professione nel distretto nel quale si è tenuti ad

iscriversi e rimanere iscritti per almeno due anni potrebbe

determinare. Il vincolo che così si cumula, in un sistema altrimenti

ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale

l'interessato può iscriversi per esercitare la professione, eccede,

nel suo modo di essere, le finalità perseguite con l'imposizione del

vincolo stesso. Difatti nell'attuale ordinamento forense non

sussistono gli originari limiti nel numero e nella distribuzione

degli iscritti agli albi delle diverse circoscrizioni, che davano

ragione della rigorosa regolamentazione, anche in funzione delle

esigenze del servizio giudiziario, della mobilità dei

professionisti.

Inoltre l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto

nel quale sono stati sostenuti gli esami, previsto come assoluto ed

inderogabile, non si giustifica adeguamente né in rapporto al

momento genetico (del collegamento con la sede di esami per

l'abilitazione all'esercizio della professione) né in relazione

all'aspetto funzionale (dell'esercizio della professione stessa).

Sotto il primo profilo la iscrizione all'albo potrebbe avvenire anche

a notevole distanza di tempo dal superamento degli esami senza che,

secondo il tenore letterale dell'art. 3 della legge n. 406 del 1985,

cessi l'obbligo di prima iscrizione nell'ambito del distretto. Sotto

il secondo profilo l'esigenza, anche prospettata, di assicurare

almeno per un arco di tempo adeguato e prefissato la rappresentanza

di chi affida il mandato al procuratore, non sussiste certamente per

la prima iscrizione, che costituisce essa stessa il presupposto per

il verificarsi della situazione che si ritiene poi di dover

proteggere.

La questione di legittimità costituzionale è pertanto fondata e

va dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

denunziate per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Gli altri profili dedotti dall'ordinanza di rimessione sono

assorbiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina

del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione

di procuratore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge

22 gennaio 1934, n. 36.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari