Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/08/1976 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

14 febbraio 1904, n. 36, recante "disposizioni sui manicomi e sugli

alienati", promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1974 dal

tribunale di Livorno sull'istanza di Ruelle Yvon per il ricovero in

ospedale psichiatrico del proprio figlio Alain, iscritta al n. 474 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con "decreto" in data 28 giugno 1974 il Pretore di Cecina rigettava

l'istanza presentata dal signor Yvon Ruelle, al fine di ottenere il

ricovero in via provvisoria in ospedale psichiatrico del proprio figlio

Alain.

Avverso la predetta decisione ha proposto reclamo il Procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Livorno, che considerava

applicabile in via analogica l'art. 740 c.p.c., "trattandosi di

provvedimento previsto da una legge speciale (legge 14 febbraio 1904,

n. 36, art. 2), emesso in camera di consiglio". Il Procuratore della

Repubblica esprimeva, altresì, l'avviso che la limitazione della

facoltà di elevare reclamo da parte del pubblico ministero, prevista

in quella norma in riferimento ai soli provvedimenti del giudice

tutelare, sia dovuta al fatto che il codice di procedura civile non

considera altri provvedimenti del pretore in materia di stato e

capacità delle persone e in materia di famiglia diversi da quelli

adottati da tale organo in qualità di giudice tutelare.

Con ordinanza emessa il 31 luglio 1974, il tribunale di Livorno,

investito del gravame, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati,

limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel

procedimento che si svolge innanzi al pretore, nonché innanzi al

tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del pretore, ai fini

dell'emanazione del provvedimento di ricovero in via provvisoria in

manicomio.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto anch'esso ammissibile

il reclamo proposto ai sensi dell'art. 740 c.p.c. avverso il

provvedimento pretorile di ricovero in via provvisoria in manicomio di

un alienato e, constatato che nessuna previsione per l'esercizio di un

diritto di difesa è contenuta nella legge manicomiale innanzi

ricordata per quanto riguarda entrambe le fasi di questo tipo di

giudizio, rileva che nella specie sussisterebbero ragioni analoghe a

quelle poste a sostegno della decisione n. 74 del 1968 di questa Corte

che ha dichiarato illegittima la medesima disposizione nella parte in

cui non consentiva l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento

che si svolge innanzi al tribunale ai fini dell'emanazione del decreto

di ricovero definitivo.

Nessuna parte si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

Il tribunale di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904,

n. 36, sui manicomi e sugli alienati, limitatamente alla parte in cui

non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge

innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo

avverso l'ordinanza del pretore, ai fini dell'emissione del

provvedimento di ricovero in via provvisoria di un alienato o di un

presunto alienato in manicomio.

Deve riconoscersi, in primo luogo, la legittimazione del tribunale

a sollevare la questione di costituzionalità, in quanto il pubblico

ministero, a norma dell'art. 740 c.p.c., era a sua volta legittimato a

proporre reclamo al tribunale contro l'ordinanza pretorile che negava

il ricovero provvisorio. In effetti, la latissima formula dell'art.

742/bis c.p.c., conferisce forza espansiva, tra le altre, alle norme

degli artt. 739 e 740 dello stesso c.p.c., sicché esse possono bene

applicarsi anche alle ordinanze pretorili adottate in base all'art. 2,

comma secondo, della legge n. 36 del 1904 ed all'art. 43, comma primo,

del Regolamento di esecuzione emanato con r.d. 16 agosto 1909, n. 615.

La questione è fondata.

I motivi che indussero questa Corte (con la sentenza n. 74 del

1968) a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, della legge n. 36 del 1904, limitatamente alla parte in cui

non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge

innanzi al tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero

definitivo, valgono anche per il procedimento che può condurre al

ricovero provvisorio. È vero che i provvedimenti pretorili e quelli

del tribunale provocati dai reclami contro di essi possono incidere per

un tempo più breve, che non nel caso di ricovero definitivo, sulla

libertà personale del presunto infermo, ma ciò non toglie che vi

possa essere apprezzabile lesione del bene tutelato in maniera

particolarmente efficace dall'art. 13 Cost. Perciò non sussistono

serie ragioni per limitare la difesa del presunto infermo al solo

procedimento che può condurre al ricovero definitivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte

in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al

ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché

innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del

pretore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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