Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo

comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso

con ordinanza emessa il 4 dicembre 1973 dalla Corte di appello di

Bologna nel proc. civ. vertente tra Spadini Luciano ed altri e

l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 297 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Spadini Luciano e Tentoni Claudio

e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Luciano Borelli, per Spadini Luciano e Tentoni

Claudio, e il vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,

per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di gravame proposto contro la sentenza 15 giugno

1972 del tribunale di Bologna (che aveva respinto l'opposizione

proposta da Luciano Spadini, Claudio Tentoni ed Orfeo Signorini avverso

l'ingiunzione dell'Ufficio del registro, con cui ai predetti - in

precedenza dichiarati falliti, in proprio e quali soci di società di

fatto, e, quindi, rientrati in bonis - era stato intimato il pagamento

dell'imposta sull'enunciazione della detta società, in misura

corrispondente al patrimonio esistente al momento della registrazione

della sentenza dichiarativa di fallimento, in che l'enunciazione stessa

era ravvisata), l'adita Corte di appello di Bologna (ritenuto

preliminarmente che, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro

sulle enunciazioni, anche in sentenza, di società irregolare o di

fatto, il valore imponibile - che logicamente si correla al momento

della costituzione della società - può, ex art. 18 della legge di

registro, essere accertato, "presuntivamente", in base al patrimonio

sociale al momento della enunciazione; essendo salva per il

contribuente la prova contraria, con esclusione, però, di quella

testimoniale), con ordinanza in data 4 dicembre 1973, ha ritenuto

rilevante (in quanto si dolevano, nella specie, gli appellanti proprio

di non essere stati ammessi a dimostrare per testi la minore entità

del capitale sociale originario rispetto al patrimonio al momento della

enunciazione) ed, inoltre, non manifestamente infondata - onde ha

sollevato - questione di legittimità costituzionale del terzo comma

dell'art. 18 innanzi citato, "per la parte, appunto, in cui esclude la

possibilità, per il contribuente, di contrastare con la prova

testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco, circa la

corrispondenza del patrimonio sociale al capitale sociale originario".

Ha indicato a parametri gli articoli 3 e 24 della Costituzione e ne

ha motivato l'ipotizzata violazione:

a) quanto al primo, in base al rilievo della ingiustificata

discriminazione di trattamento, che verrebbe, per effetto della

disposizione denunziata, nella specie a determinarsi, tra il fisco

(ammesso ad accertare presuntivamente l'esistenza ed il valore degli

atti traslativi di proprietà, tra cui appunto i conferimenti

societari) ed il contribuente (non ammesso, invece, a resistere per

testi la detta presunzione);

b) quanto al secondo, in considerazione della vulnerazione del

diritto di difesa del contribuente, conseguente alla indicata

limitazione della prova in suo danno sancita.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de

qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono in questo

costituite le parti private, sostenendo (con argomentazioni

sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dal giudice di rinvio e,

soprattutto, incentrate sull'assunto della ingiustificata posizione di

"preminenza" attribuita all'Amministrazione finanziaria nei confronti

del contribuente) la illegittimità della norma impugnata.

3. - È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso nel senso, invece, della non fondatezza della

sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - In un giudizio civile, concernente opposizione ad ingiunzione

di pagamento della imposta di registro su enunciazione (in sentenza

dichiarativa di fallimento) di società di fatto, la Corte di Bologna

(adita in sede di gravame - Avverso la decisione del primo giudice che

aveva respinto la detta opposizione) - rilevato, in premessa, che il

tributo era stato nella specie calcolato in base a "presunzione di

corrispondenza, del capitale esistente al momento dell'enunciazione, al

patrimonio sociale originario" e che si dolevano, appunto, gli

appellanti di non essere stati ammessi a provare in contrario, per

testi, la minore entità dei conferimenti iniziali - ha, come detto,

sollevato questione di legittimità, in riferimento agli articoli 3 e

24 della Costituzione, dell'art. 18 della legge di registro (r.d. 30

dicembre 1923 n. 3269): "limitatamente all'inciso che esclude la

possibilità per il contribuente di contrastare con la prova

testimoniale la presunzione stabilita in favore del fisco di

corrispondenza del capitale sociale al patrimonio originario".

2. - La questione non è fondata: in quanto, invero, la retta

esegesi della norma impugnata consente di escludere che si trovi in

essa sancita la presunzione in favore del fisco sopra indicata.

3. - Stabilisce, infatti, il comma primo dell'art. 18 citato che,

qualora si abbia la prova di una convenzione che faccia presupporre in

un soggetto il diritto di proprietà (od usufrutto) su immobili, ciò

basti per far ritenere che egli ne sia divenuto titolare in virtù di

un trasferimento assoggettabile ad imposta.

In relazione a tale "presunzione di trasferimento", appunto,

prevede poi il comma terzo dello stesso articolo che la (pur

consentita) prova contraria - di un (eventuale) diverso titolo di

acquisto del bene (quale, ad esempio, l'usucapione) - non possa essere

fornita, dal contribuente, mediante testimoni.

Ora, è pur vero che la disposizione richiamata è stata ritenuta

applicabile (in correlazione all'art. 62 della legge di registro) anche

alle enunciazioni contenute in sentenza ed, in particolare, alle

enunciazioni di società irregolare o di fatto in sentenza dichiarativa

di fallimento: affermandosi (con costante giurisprudenza) che, ove

risulti (ad esempio dall'inventario) l'appartenenza alla società di

immobili, debba presumersi l'avvenuto conferimento (od un titolo

comunque traslativo d'acquisto) di detti beni.

Ed è vero altresì, per quanto attiene alla data dei conferimenti

(o trasferimenti) sopraddetti, che questa può venire, in pratica, a

determinarsi in coincidenza con il momento stesso dell'enunciazione

della società: giacché - in difetto di "prova contraria del

contribuente ai sensi dell'art. 18", secondo la espressione

testualmente usata dalla Cassazione in alcune decisioni richiamate dal

giudice a quo (ma le Commissioni tributarie parlano, più

genericamente, di "prova inoppugnabile") - è (solo) al momento

dell'accertamento (contenuto nella enunciazione) che si presume, nei

confronti del fisco, venuta ad esistenza la società (e quindi attuati

i conferimenti).

Gli è, però, che entrambe tali ricordate presunzioni (di

conferimento degli immobili esistenti nel patrimonio sociale e di

coincidenza cronologica del momento della costituzione della società

di fatto con quello del suo accertamento), che la giurisprudenza

riconduce alla previsione normativa dell'art. 18 cit., attengono, in

realtà, ad ipotesi ben diverse da quella che nella specie, invece,

ricorre (giusta la prospettazione, del resto, dello stesso giudice a

quo).

Nel caso in esame, infatti - in quanto è pacifica la premessa

dell'avvenuta costituzione della società in epoca anteriore a quella

della sua enunciazione - il problema che si pone, in relazione ad un

dato immobile facente parte del patrimonio sociale, è quello

unicamente di accertare la data del relativo conferimento: di

stabilire, cioè, se il bene stesso sia stato conferito ab initio

(come, nell'opposta ingiunzione si assume, dal fisco, al fine di

ricomprenderlo nell'oggetto dell'atto costitutivo tassato) od, invece,

in epoca successiva.

Ora - stante, appunto, la dissociazione temporale tra costituzione

ed accertamento della società di fatto - l'originarietà del

trasferimento (la sua riconducibilità, cioè, al momento stesso della

costituzione della società e non ad uno dei possibili momenti

successivi) deve essere, evidentemente, accertata in concreto, in base

ai comuni elementi probatori.

Nell'ambito di tali elementi, non è escluso il ricorso anche alla

presunzione: ma si tratterà, come è evidente, di presunzione semplice

regolata dai generali principi del diritto, e non dalla norma speciale

dell'art. 18; anche in considerazione del fatto che la presunzione

stessa, nella diversa ipotesi che venga in discussione la tassazione

(non della costituzione della società, ma) del singolo conferimento,

gioverebbe, in realtà, non già al fisco, ma al contribuente, il

quale, con la datazione anteriore dell'atto, dimostrerebbe il minor

valore del bene che ne costituisce oggetto.

4. - In conclusione, in quanto è erronea la premessa

interpretativa del giudice a quo relativamente al contenuto della norma

impugnata, deve dichiararsi infondata la questione di costituzionalità

sul presupposto di tale interpretazione, appunto, sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),

sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari