Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1982 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, della legge 10 novembre 1970. n. 869 (Disposizioni concernenti

il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato),

promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1975 dal Tribunale

Amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Rossi

Corrado ed altri contro il Ministero delle finanze e l'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, iscritta al n. 378 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 164 del 23 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione di Zurlo Alfredo e del Ministero

delle finanze e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avvocato Michele Costa per Zurlo Alfredo e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Ministero delle finanze e per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 10 maggio 1974 al Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio De Rossi Corrado ed altri 89 dipendenti

dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, addetti al

Deposito generi di monopoli ed alla Manifattura Tabacchi di Roma,

affermarono: che essi prestavano sette ore di servizio giornaliero

continuativo, mentre avevano l'obbligo di orario di sei ore

giornaliere, a norma del decreto 17 settembre 1939 del Capo del

Governo, concernente tutti gli altri uffici della medesima

Amministrazione situati in Roma; che avevano più volte chiesto di

effettuare l'orario di sei ore o, quanto meno, di ricevere il compenso

per lavoro straordinario relativamente alla settima ora, ma che

l'Amministrazione non aveva né ridotto l'orario, né corrisposto il

compenso richiesto. Chiesero, quindi, al suddetto Tribunale

Amministrativo:

a) di dichiarare che essi avevano l'obbligo di osservare l'orario

di sei ore giornaliere;

b) di condannare l'Amministrazione al pagamento del compenso per

lavoro straordinario per la settima ora giornaliera di servizio;

c) di condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi

corrispettivi, rivalutando il credito a norma dell'articolo 429 c.p.c.

Nello stesso ricorso gli istanti affermarono che - qualora si

ritenessero operante, per gli uffici di Roma dell'Amministrazione dei

Monopoli di Stato, la legge 10 novembre 1970, n. 869, che fissava in 41

e 40 ore settimanali la durata del lavoro del personale della stessa

Amministrazione - tale legge sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto determinava una discriminazione non giustificata

tra uffici della stessa Amministrazione aventi tutti sede in Roma.

Nella memoria 25 ottobre 1975 i ricorrenti affermarono che la

menzionata legge n. 869 del 1970 era in contrasto anche con l'art. 36

della Costituzione.

Con ordinanza 10 novembre 1975 il Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio ritenne rilevante ai fini della decisione della

controversia e non manifestamente infondata la questione, sollevata dai

ricorrenti, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del

23 giugno 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Zurlo Alfredo,

con atto depositato il 12 luglio 1976, chiedendo che venga dichiarato

"illegittimo il secondo comma dell'art. 1 legge 10 novembre 1970, n.

869, nella parte in cui stabilisce un diverso orario di servizio del

personale impiegatizio degli uffici nei confronti di tutto il personale

dipendente dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

prestante servizio presso la Capitale, in relazione agli artt. 3 e 36

della Costituzione".

Sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro delle Finanze, rappresentati e difesi dall'avvocato generale

dello Stato, con atti depositati il 13 luglio 1976, chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o

infondata. Considerato in diritto :

L'art. 1 legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni concernenti

il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)

prescrive:

"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale

impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore

a partire dal 1 gennaio 1971".

"Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella

capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque

superiore a quella stabilita per il restante personale

dell'Amministrazione".

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'art.

1, comma secondo, legge n. 869 del 1970, sopra trascritto, - nella

parte che stabilisce, per il personale degli uffici

dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aventi sede nella

Capitale, un orario di servizio diverso da quello di tutti gli altri

impiegati della stessa Amministrazione che prestano servizio negli

opifici e stabilimenti situati anch'essi nella Capitale - sarebbe in

contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La norma impugnata determinerebbe infatti una disparità di

trattamento, sul piano giuridico e sul piano economico, priva di

razionale giustificazione, tra impiegati della Amministrazione dei

Monopoli di Stato: quelli addetti ad uffici con sede in Roma, per i

quali la durata del lavoro è di 36 ore settimanali, e tutti gli altri

impiegati, addetti ad uffici con sede fuori Roma e agli opifici e

stabilimenti anche se aventi sede in Roma, per i quali il primo comma

dello stesso art. 1 legge n. 869 del 1970 prevede la durata settimanale

del lavoro di 41 dal 1 gennaio 1970 e di 40 ore dal 1 gennaio 1971,

ferma restando la parità di retribuzione. E proprio perché tutti gli

impiegati hanno eguale retribuzione, nonostante la diversità di

orario, sarebbe violato l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il

diritto del lavoratore ad una retribuzione commisurata anche alla

quantità del lavoro prestato.

L'Avvocato Generale dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione perché concerne il comma secondo

dell'art. 1 legge n. 869 del 1970, che contiene norma derogatoria alla

regola generale sulla durata settimanale del lavoro del personale

dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato stabilita dal comma primo

dello stesso articolo. Ma l'eccezione dev'esser disattesa, in quanto il

rilievo dell'Avvocatura si presta, se mai, ad incidere sul merito della

proposta impugnativa.

Va invece considerata un'altra ragione di inammissibilità,

concernente la natura della disparità di trattamento denunciata dal

giudice a quo. In effetti, l'ordinanza di rimessione ricorda ma

trascura espressamente di affrontare "i problemi insorti circa la

vigenza attuale ed il valore della speciale normativa circa l'adozione

dell'orario continuato negli uffici statali e degli enti pubblici della

Capitale (per sei ore nei giorni feriali e per quattro ore nelle

domeniche e negli altri giorni festivi) già prevista dal decreto del

Capo del governo 17 settembre 1939". A questo proposito, anzi,

l'ordinanza avverte che l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con

la decisione n. 8 del 1 luglio 1973 (rectius 1 luglio 1975), ha

ritenuto l'abrogazione di tale disciplina, "sul riflesso della

affermata sopravvenienza del termine di temporanea validità del citato

decreto". Ma alla conclusione del Consiglio di Stato (del resto

ribadita più volte nella successiva giurisprudenza del Consiglio

medesimo) il TAR per il Lazio si limita ad opporre una cosiddetta

"prassi interpretativa", in forza della quale gli uffici predetti

farebbero pur sempre "costante applicazione" dell'orario a suo tempo

fissato dal decreto 17 settembre 1939 del Capo del governo.

Con ciò, tuttavia, quella denunciata dal giudice a quo si risolve

- secondo la stessa prospettazione dell'ordinanza in esame - in una

disuguaglianza di mero fatto, che solo per effetto di un salto logico

potrebbe venire ricondotta alla disposizione impugnata (ovvero alle

norme cui essa fa rinvio, quale punto di riferimento dell'orario "per

il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale").

Per definizione, dunque, la sollevata questione si dimostra

insuscettibile di essere risolta dalla Corte, nell'ambito del sindacato

sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni

concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di

Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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