Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.P.R. 130/1969

usata come parametro

citata

  • art. 38d.P.R. 130/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto

comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti

ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1972 dal

pretore di Pescara nel procedimento penale a carico del Presidente

dell'ospedale generale provinciale dello Spirito Santo di Pescara,

iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente

dell'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara, indiziato di aver

fatto compiere da medici dell'Ente e non attraverso i servizi degli

istituti previdenziali competenti, accertamenti sanitari

sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, il

pretore di Pescara, con ordinanza emessa il 16 settembre 1972,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto

comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in quanto consente il

controllo sanitario da parte del datore di lavoro, in riferimento agli

artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione.

Il pretore ritiene che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (il

quale prescrive che gli accertamenti devono essere compiuti dagli

Istituti previdenziali), non abbia abrogato la disciplina speciale

prevista dall'art. 25 denunciato, con la conseguenza che per i

lavoratori dipendenti dagli Enti ospedalieri gli accertamenti possano

essere effettuati dall'Ente medesimo. Questa constatazione

implicherebbe una lesione della dignità dei lavoratori ospedalieri

durante il periodo di inabilità al lavoro (art. 38, comma primo,

Cost.) e comporterebbe una ingiustificata ed arbitraria discriminazione

fra i dipendenti ospedalieri da un canto, e i dipendenti statali e i

dipendenti di imprenditori privati, dall'altro.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il

Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o

comunque la manifesta infondatezza della questione.

Quanto all'inammissibilità, osserva che l'eccezione è

manifestamente irrilevante poiché l'ipotetica eliminazione della norma

denunciata, non essendo idonea a qualificare penalmente un

comportamento che, al momento in cui è stato posto in essere era

pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento penale nel

corso del quale è stata sollevata.

Sulla manifesta infondatezza rileva che la norma denunciata non

autorizza affatto un accertamento da parte dei medici dipendenti da

enti ospedalieri, ma invece da parte del "medico fiscale". Col che da

un lato la norma non collide con l'art. 38 della Costituzione in quanto

comunque al lavoratore spetta il trattamento previdenziale che la legge

gli assicura, dall'altro, in relazione all'art. 3 non può negarsi che

il particolare rapporto di impiego con l'ente con un suo specifico

status e l'autonomia di cui gode il medico fiscale appaiono rilievi

decisivi per escludere quella parzialità che giustifica la sfiducia

per gli accertamenti compiuti da medici incaricati dal datore di lavoro

privato. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Pescara, premesso che l'art. 5 della legge n.

300 del 1970 non ha abrogato l'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.

130, il quale resta in vigore ai sensi dell'art. 37 della citata legge

n. 300 del 1970, solleva questione di legittimità del comma quarto del

detto art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969 in quanto, disponendo come

afferma il giudice a quo, il controllo sanitario da parte del datore di

lavoro sui dipendenti ospedalieri e producendo con ciò una lesione

alla dignità di questi durante il periodo di inabilità al lavoro,

violerebbe l'art. 38, primo comma, della Costituzione, nonché l'art. 3

in quanto creerebbe una situazione di disparità di tali dipendenti

rispetto a quelli statali e a quelli di imprenditori privati.

2. - Non è da accogliersi l'eccezione sollevata dall'Avvocatura

dello Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza "in

quanto l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo

idonea a qualificare come penalmente rilevante un comportamento che, al

momento in cui è stato posto in essere, era pienamente legittimo, non

rifluirebbe mai sul procedimento penale nel corso del quale è stata

sollevata".

Come la Corte ha già osservato (sentenza n. 155 del 1973), i

problemi che possono sorgere in ordine alla cosiddetta retroattività

delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale attengono

all'interpretazione delle leggi e pertanto devono essere risolti dai

giudici ordinari.

3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

L'ordinanza del giudice a quo si basa sull'erroneo presupposto che il

comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130,

consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui

dipendenti ospedalieri" La norma impugnata dispone invece che "il

direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la

rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo

di un medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile

durata".

Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le

argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione

dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma

impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la

regolamentazione di un'attività che attiene alla procedura stabilita

per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e

precisamente della verifica dell'entità e della presumibile durata

dell'infermità del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso

invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i

diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della

Costituzione da cui è oggettivamente estranea.

4. - La norma impugnata non è lesiva del principio di uguaglianza

rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per

infermità, disposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del

1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica

in essa prevista è attuabile solo attraverso un medico fiscale, il

quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva,

imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente

ospedaliero.

L'art. 3 della Costituzione non impedisce al legislatore di emanare

norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, come

è nella specie, la disparità di trattamento è fondata su presupposti

logici che la giustificano razionalmente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato

giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata dal pretore di

Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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