Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 14

agosto 1954, n. 676 (Approvazione delle tabelle previste dall'art. 3

della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione

dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e istituzione

di un diritto compensativo sulle importazioni) e del d.P.R. 23 agosto

1960, n. 905 (Disposizioni in materia di restituzione dell'imposta

generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di

conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ferraretto Giovanni F. e C. e

Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 244 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 201 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Isolabella e Figlio S.p.a. e

Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 245 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 201 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ditta Carlo Salengo e Amministrazione

delle finanze, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno

1979;

4) ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. F.lli Ramazzotti e

Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 542 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24 dell'anno 1979;

5) ordinanza emessa il 4 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la Soc. S.I.L.V.A. e Amministrazione

delle finanze, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno

1979;

6) ordinanza emessa il 25 maggio 1978 dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra la Ditta S.I.L.V.A. Bianchi S.p.a. e

Amministrazione delle finanze, iscritta al n. 48 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre coppie di ordinanze emesse rispettivamente il 1

dicembre 1977, il 20 aprile e il 25 maggio 1978, il Tribunale di Milano

censura i decreti del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n.

676 e 23 agosto 1960, n. 905, nella parte in cui sottopongono ad

imposta di conguaglio le acquaviti estere, contemplate nella tabella a

tali atti allegata, per irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 53

Cost., nonché per contrasto con l'art. 11 Cost..

La parte in diritto delle ordinanze ha identico contenuto.

Rileva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della

legge 31 luglio 1954, n. 570, sui prodotti importati elencati nella

tabella B allegata al decreto presidenziale previsto dall'art. 3 della

stessa legge è dovuta, al momento dell'importazione, un'imposta di

conguaglio, rapportata all'IGE cui va soggetto il similare prodotto

nazionale.

La tabella allegata al d.P.R. n. 676 del 1954 contiene l'elenco dei

prodotti da assoggettare alla suddetta imposta. Tale decreto è stato

poi modificato con decreto legislativo delegato 23 agosto 1960, n. 905,

emanato in base alla legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare

le aliquote all'effettiva incidenza dell'imposta.

Ad avviso del collegio rimettente è manifesta la volontà del

legislatore circa il carattere perequativo dell'imposta, diretta ad

eguagliare il carico tributario dei prodotti nazionali, soggetti ad

IGE, e quello dei similari prodotti esteri.

Senonché, osserva il giudice a quo, le acquaviti prodotte in

Italia non si trovano in una posizione fiscale di svantaggio rispetto

alle acquaviti estere, dal momento che il prodotto di base, nella

specie il vino, è esente dall'IGE, in base al decreto legge 18 aprile

1950, n. 142. L'imposta di conguaglio sulle acquaviti da vino estere

non avrebbe quindi l'effetto perequativo che dichiaratamente persegue,

ma sottoporrebbe l'acquavite di provenienza estera ad un trattamento di

sfavore rispetto ai similari prodotti nazionali; il che risulterebbe

anche da accertamenti di carattere tecnico sul carico fiscale

complessivo compiuti per incarico del Tribunale. Di qui la presunzione

di una ingiustificata violazione delle norme pattizie sul principio

della parità del carico tributario gravante sui prodotti dei, paesi

aderenti, norme contenute nell'art. III (ora IV) del Tratatto GATT

(reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295) e nell'art. 95 del

Trattato CEE.

Avendo il Tribunale con sentenze parziali adottato altra soluzione

con riguardo alle norme oggetto della presente questione in riferimento

alla pretesa violazione dell'art. 95 del Trattato CEE, la questione

medesima si pone con riguardo alla sola norma del Trattato GATT. La

prima fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 1 dicembre 1977 -

ha ad oggetto l'importazione di cognac e armagnac dalla Francia, paese

membro della Comunità Europea, nel periodo compreso fra l'aprile 1958

e il dicembre 1973 (e la questione si pone perciò con riguardo al

rimborso delle cifre versate dagli importatori, quali imposte di

conguaglio, limitatamente al periodo anteriore all'entrata in vigore

della normativa CEE, e quindi fino al 31 dicembre 1961); la seconda

fattispecie - relativa alle ordinanze emesse il 20 aprile 1978 - ha ad

oggetto le importazioni di cognac (e quindi sempre dalla Francia)

avvenute fra l'aprile 1960 e l'ottobre 1971 (anche in questo caso

evidentemente la questione si pone con riferimento alle sole

importazioni avvenute prima del 1962); la terza fattispecie infine -

relativa alle ordinanze emesse il 25 maggio 1978 - ha ad oggetto le

importazioni di cognac, armagnac e brandy da Francia, Germania

occidentale e Spagna, avvenute fra il 1971 e il 1975 (ed in questo caso

la questione si pone perciò solo per le importazioni di brandy

spagnolo).

Secondo il giudice a quo la pretesa violazione dell'art. III del

Trattato GATT determinerebbe il contrasto con l'art. 11 Cost., secondo

un ordine di idee parallelo a quello espresso da questa Corte con

riguardo al Trattato della CEE.

Altro profilo di incostituzionalità deriverebbe dal preteso

contrasto della normativa denunciata con gli artt. 3 e 53 Cost., sul

presupposto che la presunta inosservanza del principio di parità

tributaria previsto dalla norma del Trattato GATT, venga a violare

indirettamente il principio della proporzione fra carico fiscale e

capacità contributiva dei cittadini, al quale è connesso lo stesso

principio di eguaglianza.

Il Tribunale prospetta la violazione degli invocati parametri,

deducendo il contrasto che sussisterebbe fra la ratio ispiratrice della

legge istitutiva dell'imposta di conguaglio e la sottoposizione a

questa delle acquaviti estere, dal momento che il prodotto di base

delle acquaviti nazionali non era soggetto ad IGE.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale fa notare come

dal suo accoglimento deriverebbe l'accettazione della domanda di

restituzione delle somme versate dalle parti attrici a titolo di

imposta di conguaglio.

2. - Interviene in tutti i giudizi introdotti con le ordinanze del

Tribunale di Milano, il Presidente del Consiglio, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atti dal contenuto identico

(salvo per il riferimento fatto, in quello relativo alle ordinanze

emesse il 25 maggio 1978, a varie pronunzie della Cassazione).

Occorre peraltro rilevare come il contenuto dei suddetti atti

ricalchi sotto vari profili quello degli atti di intervento nei giudizi

decisi da questa Corte con la sentenza n. 96 del 1982.

In punto di rilevanza, l'Avvocatura eccepisce che, censurando la

norma impositiva, il giudice solleva il problema solo in relazione ad

una delle componenti del carico tributario complessivo, con il

risultato di configurare un'ingiustificata distinzione fra norme

disapplicabili e norme eliminabili attraverso il giudizio di

costituzionalità.

Il giudice a quo nel sindacare la parità di trattamento tributario

fra il prodotto importato e quello interno similare, avrebbe

indebitamente disapplicato statuizioni del legislatore fiscale,

interferendo nella sfera riservata alla Corte.

Nel merito, l'Avvocatura rileva, con riguardo alla pretesa

violazione dell'art. 11 Cost., che tale disposizione costituzionale non

ha certo attribuito alle leggi che rendano esecutivo un qualsiasi

Trattato internazionale un valore superiore rispetto alle altre leggi.

Nessun problema di contrasto con l'art. 11 Cost. può porsi se non

quando sia stato lo stesso legislatore ad acconsentire alle suddette

limitazioni, come nel caso dell'ordinamento comunitario.

Pertanto la questione avente per parametro l'art. 11 Cost., se non

inammissibile, andrebbe dichiarata infondata.

Viene anche dedotto il carattere limitato dell'Accordo ed il fatto

che la sua parte II sarebbe stata applicabile solo nella misura in cui

fosse risultata compatibile con la vigente legislazione negli Stati

firmatari.

Ad ogni modo, continua l'Avvocatura, le disposizioni denunziate non

sono in contrasto con la norma del Trattato GATT contenente il

principio della parità del carico fiscale.

La norma pattizia va infatti intesa nel senso di prescrivere una

parità del carico fiscale complessivo. Resta ferma la autonomia dei

sistemi impositivi adottati dai singoli Paesi. Il principio di parità

tributaria riceve applicazione secondo i mezzi discrezionalmente

prescritti dal legislatore nazionale: un possibile strumento è

offerto dall'imposta di conguaglio che tende alla neutralità fiscale

nel trattamento rispettivamente riservato al prodotto interno e al

prodotto importato.

L'art. III del Trattato GATT non può ritenersi una norma

self-executing, e come tale idonea ad inserirsi nell'ordinamento, ma va

considerata solo espressione di un impegno da perseguire attraverso la

normativa interna.

Quanto al grado di precisione della norma di adeguamento, la difesa

erariale osserva che un sindacato su tale aspetto non sarebbe più di

legittimità: riguarderebbe il merito della legge, ed esulerebbe quindi

dalla competenza di questa Corte.

Ciò che è avvenuto nell'ambito dell'ordinamento CEE con

l'armonizzazione delle legislazioni nazionali attraverso l'emanazione

di varie direttive, non è nemmeno ipotizzabile per l'Accordo GATT.

Peraltro anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario ai singoli

Stati è lasciato un certo margine di autonomia nel perseguimento

dell'obiettivo della parità del carico fiscale complessivo.

Le considerazioni fin qui svolte conducono l'Avvocatura a ritenere

infondate le questioni poste in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

Rileva in proposito l'Avvocatura che il principio della necessaria

proporzione fra carico fiscale e capacità contributiva va riferito in

ogni caso al sistema tributario nel suo complesso e non alle singole

imposte.

Comunque il problema in questione non sarebbe proponibile in

relazione alle imposizioni doganali. La questione come prospettata

implicherebbe infatti indagini di merito sulle scelte del legislatore

da ritenersi inammissibili.

Anche qualora le censure del Tribunale dovessero ritenersi

ammissibili, ciò che l'Avvocatura esclude, esse sarebbero peraltro da

considerarsi infondate.

Quanto infine alla pretesa irrazionalità delle norme denunciate,

che sottopongono all'imposta di conguaglio anche le acquaviti da vino,

viene osservato che il sindacato di questa Corte resta pur sempre di

legittimità, anche quando avviene sulla ragionevolezza delle norme;

nella specie appare certo che il legislatore sia rimasto entro i limiti

della legittima discrezionalità.

Rileva l'Avvocatura che l'effetto perequativo, perseguito da un

lato attraverso l'imposta di conguaglio, e dall'altro attraverso gli

incentivi alle esportazioni, non si sarebbe potuto raggiungere per

mezzo della cosiddetta IGE all'importazione, prevista dall'art. 17 del

d.l. n. 2 del 1940, perché in tal modo non si sarebbe tenuto conto

degli oneri fiscali che il prodotto nazionale era chiamato a sopportare

in tutte le sue fasi di elaborazione e commercio.

Il giudice a quo ha rilevato che tali oneri fiscali avrebbero

potuto essere rappresentati, nel caso delle acquaviti da vino, dalla

sola IGE sul vino, IGE dalla quale però sono stati in concreto

esentati proprio i vini destinati alla distillazione.

Senonché, osserva l'Avvocatura, le operazioni imponibili del ciclo

di elaborazione e commercio delle acquaviti non possono restringersi al

solo acquisto del vino, ma costituiscono una complessa serie, che

comprende l'acquisto dell'uva e di semilavorati, i corrispettivi per i

servizi di trasporto, i compensi per le intermediazioni e così via.

Messi insieme i detti passaggi imponbili vengono a costituire un non

indifferente carico fiscale. Va poi considerato che le industrie

distillatrici preferiscono acquistare i prodotti semidistillati sui

quali era dovuta la normale IGE; dal che si giustifica pienamente

l'assoggettamento delle acquaviti importate all'imposta di conguaglio.

La complessiva determinazione degli oneri pregressi - conclude

l'Avvocatura - operata con i provvedimenti delegati impugnati, non è

censurabile come arbitraria e irrazionale e andrebbe riconosciuta come

legittima anche di fronte a quella che l'Avvocatura ritiene la

discutibile prospettiva di un esame di merito.

3. - All'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il giudice La Pergola

ha svolto la relazione e l'Avvocato dello Stato ha ribadito le

conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - La presente questione è sollevata, come si spiega in

narrativa, con sei ordinanze, emesse dal Tribunale di Milano in varia

data: il 1 dicembre 1977 (reg. ord. 244, 245/78); il 20 aprile 1978

(reg. ord. 541, 542/78); il 25 maggio 1978 (reg. ord. 47, 48/79). Essa

trae origine da controversie concernenti il rimborso di somme versate

dagli attori per assolvere all'imposta di conguaglio, che

l'amministrazione doganale avrebbe indebitamente riscosso con riguardo

all'importazione di acquaviti estere - cognac, armagnac, brandy - dalla

Francia, dalla Germania occidentale e dalla Spagna.

Ai fini della decisione rimessa al giudice a quo - si afferma

nell'ordinanza di rinvio - viene in considerazione la clausola del GATT

(General Agreement On Tariffs and Trade: reso esecutivo in Italia con

legge 5 aprile 1950, n. 295) che prescrive il pari trattamento del

prodotto importato e del similare prodotto interno. Tale norma

pattizia, soggiunge il Tribunale di Milano, esige che il complessivo

carico fiscale gravante sull'acquavite di provenienza estera sia

considerato in rapporto a quello cui va soggetta l'acquavite di

produzione nazionale.

Dall'indagine diretta, come si è testé precisato, alla

valutazione comparativa del costo fiscale dell'uno e dell'altro

prodotto, il collegio rimettente ha però ritenuto di dover escludere

l'onere scontato nella specie per l'imposta di conguaglio, di cui la

parte attrice chiede la restituzione; e ciò perché si tratta di un

tributo introdotto - mediante legge, peraltro posteriore all'entrata in

vigore delle disposizioni del GATT - espressamente all'apposito fine di

perequare il trattamento del prodotto, sia estero sia nazionale.

L'imposta di conguaglio (o diritto compensativo) è prevista - in

conformità della legge 31 luglio 1954, n. 570 - dal d.P.R. 14 agosto

1954, n. 676, e si applica, con l'aliquota ivi prevista, ai prodotti

elencati nell'annessa tabella, in cui figurano le "acquaviti" (Tabella

B - Parte III - voce 200 Cap. XXII). Il tributo è dovuto in aggiunta

all'IGE che si sconta all'atto dell'importazione (cfr. l'art. 4 della

citata legge n. 570 del 1954 e l'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n.

762) e va rapportata all'IGE che il prodotto tassato avrebbe assolto

durante la fabbricazione in Italia. La suddetta tabella è stata in

seguito modificata (cfr. art. 1 d.P.R. 23 agosto 1960, n. 905, emanato

in base alla legge 7 luglio 1960, n. 633, nonché il cap. 22 n. 22.09

dell'annessa tabella), ma solo per aggiornare la misura della relativa

aliquota. Lo strumento impositivo così congegnato opera dunque -

sempre ad avviso del giudice a quo - esclusivamente sul presupposto che

il prodotto interno risulti soggetto, durante il ciclo della sua

lavorazione, ad un maggior carico dell'IGE rispetto al corrispondente

prodotto straniero. Più precisamente, il Tribunale di Milano assume

che l'imposta di conguaglio sull'acquavite estera sarebbe giustificata

solo in presenza della correlativa applicazione dell'IGE al prodotto,

per così dire, di base, da cui deriva l'acquavite nazionale: e cioè,

il vino destinato alla distillazione. Dal momento, però, che la

compravendita di questo prodotto-base, in Italia, è esente dall'IGE in

virtù dell'art. 18 del d.l. 18 aprile 1950, n. 142, l'imposizione del

diritto compensativo resterebbe nel caso di specie priva di razionale

supporto, con il risultato, anziché di perequare, di discriminare

ingiustificatamente il regime fiscale del prodotto interno e di quello

importato, in violazione del principio di parità tributaria stabilito

nel GATT. Al riguardo, va aggiunto, il giudice a quo formula due

distinte censure di incostituzionalità, che investono la normativa in

esame in riferimento, rispettivamente, all'art. 11 e agli artt. 3 e 53

Cost. e sono, in sintesi, così motivate:

a) L'asserita infrazione all'art. III del GATT implicherebbe

l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta di

conguaglio, per contrasto con l'art. 11 Cost.. Tale disposto del testo

fondamentale, ritiene il giudice a quo, garantisce l'osservanza del

GATT da parte del legislatore, non diversamente da come, secondo la

giurisprudenza della Corte richiamata dall'ordinanza di rinvio (cfr.

sent. n. 183/73), accade per il Trattato di Roma, riguardante

l'istituzione della CEE.

b) L'inosservanza del principio di parità sancito in sede

internazionale comporterebbe, poi, la violazione degli altri parametri

invocati dal giudice a quo. Il legislatore fiscale - è infatti dedotto

- ha disatteso il precetto della proporzione fra carico fiscale e

capacità contributiva e lo stesso canone di eguaglianza, inteso nel

senso che là dove, alla stregua delle previsioni pattizie, si abbiano

situazioni rivelatrici di pari capacità contributiva, debba nel nostro

ordinamento esser disposto un regime impositivo indifferenziato. La

discriminazione che il giudice a quo ravvisa nel trattamento del

prodotto importato sarebbe, quindi, frutto di un arbitrario esercizio

della discrezionalità legislativa, censurabile dalla Corte. La

previsione dell'imposta di conguaglio dovrebbe, del resto, esser

comunque ritenuta irrazionale, perché verrebbe ad operare fuori dai

presupposti che ne giustificano l'applicazione al caso di specie.

Saremmo di fronte, insomma, ad uno strumento fiscale che non serve, per

quel che interessa il presente giudizio, anzi contraddice, al fine

perequativo perseguito dal legislatore. Così, in definitiva, si

configura un'autonoma ipotesi di irrazionalità della norma censurata.

2. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe vanno, data

l'identità della questione, riuniti e congiuntamente decisi.

3. - La difesa del Presidente del Consiglio ha eccepito

l'inammissibilità della questione. I rilievi addotti in tal senso non

possono però essere condivisi, com'è di seguito precisato.

1) Un primo motivo di inammissibilità starebbe in ciò, che la

causa principale non riguarda direttamente l'imposta in questione,

bensì il diverso problema della "globalità " dell'imposizione.

Muovendosi in quest'ordine di idee, l'Avvocatura ritiene che il

Tribunale avrebbe dovuto "almeno spiegare perché mai abbia ritenuto di

poter disapplicare le norme relative ai vari tributi globalmente in

contestazione, così sostituendosi al legislatore o, per altro verso,

al giudice delle leggi, ed abbia posto il problema soltanto per una

delle componenti del complessivo carico tributario, quasi prospettando

una linea di demarcazione, pur ai fini di un'unica lite e di un unico

giudizio da rendere, fra norme disapplicabili e norme eliminabili

soltanto con l'intervento della Corte costituzionale". Ora, la

globalità, come dice l'Avvocatura, dell'imposizione, viene, certo, in

rilievo, sempre che il complesso degli oneri fiscali concernenti, per

un verso l'acquavite italiana, per l'altro quella importata, sia

sperequato, beninteso ai danni del prodotto nazionale. Questa

diseguaglianza del carico tributario costituisce, per vero, il

presupposto, al quale, secondo legge, è subordinata l'applicazione del

diritto compensativo. Ma è, va precisato, la previsione del tributo

che ha la specifica funzione del conguaglio ad essere investita,

direttamente ed esclusivamente, dalle censure in esame. Quel che qui

importa, di conseguenza, è che il giudice a quo, enucleata l'anzidetta

disposizione fiscale come oggetto della questione, abbia ritenuto di

non poterla disapplicare e di doverla invece censurare avanti la Corte.

Non si può, dunque, ritenere che la denuncia sia irrituale: né che

difetti il necessario nesso di pregiudizialità fra il problema

sollevato in questa sede e la definizione del procedimento pendente

presso il Tribunale di Milano. Infatti, una volta rimossa la norma

impositiva dedotta in giudizio con un'eventuale pronunzia di

fondatezza, ne seguirebbe necessariamente il rimborso, chiesto dalla

parte attrice nella causa di merito, delle somme versate in adempimento

del contestato onere tributario.

2) L'Avvocatura delinea l'inammissibilità delle questioni sotto

altro riguardo, col dedurre che le norme costituzionali di cui si

lamenta la violazione non sarebbero correttamente invocate nel caso in

esame: l'art. 11, perché, non godendo il GATT di copertura

costituzionale, la relativa legge di esecuzione sta a suo avviso sullo

stesso piano della legge ordinaria e può essere contrastata da una

successiva norma scaturente da tale fonte; gli artt. 3 e 53, perché le

censure, così come sono formulate, investirebbero il merito delle

scelte riservate al legislatore fiscale, che la Corte non può

sindacare. Ora, il primo degli anzidetti rilievi depone non per

l'inammissibilità, bensì, come sarà subito spiegato, per

l'infondatezza della questione; il secondo trascura che l'esercizio

della discrezionalità spettante all'organo legislativo in materia di

imposizioni fiscali è sindacabile dalla Corte quando esso si concreti

nell'emanazione di un'irrazionale od arbitraria disciplina: il che,

appunto, è quanto assume il giudice a quo. La questione è allora

ammissibile. Le osservazioni più oltre svolte dimostrano, però, che

essa non è fondata.

4. - Censurando la disposizione istitutiva dell'imposta di

conguaglio, il Tribunale di Milano denuncia in ultima analisi - ora

sotto un profilo, ora sotto l'altro - la violazione del principio di

parità tributaria stabilito nel GATT. Il punto esige un cenno di

chiarimento. Il prodotto da cui deriva l'acquavite nazionale, il vino

destinato alla distillazione, è esente dall'IGE, afferma il giudice

rimettente, mentre l'acquavite straniera sconta l'IGE all'atto

dell'importazione e subisce un maggior onere fiscale rispetto al

similare prodotto interno. È sulla base del rilievo testé richiamato

che l'imposizione del diritto compensativo viene censurata come lesiva,

vuoi della regola pattizia (e così del disposto costituzionale, che di

questa imporrebbe l'osservanza), vuoi dei principi costituzionali di

eguaglianza e capacità contributiva. Ora, quanto al principio di

parità tributaria sancito nel GATT, la Corte si è pronunziata in un

precedente giudizio, promosso con riguardo alla disparità delle

aliquote IGE, rispettivamente previste per il prodotto di provenienza

estera e per quello interno (in quel caso si trattava del cd. cotone in

massa), in forza, prima della legge 21 marzo 1958, n. 267, poi della

legge 1 agosto 1969, n. 478. Nella controversia sopra richiamata si

assumevano lese, per motivi analoghi a quelli fatti valere nel presente

giudizio, le stesse norme costituzionali ora invocate: gli artt. 3, 11

e 53 del testo fondamentale. La questione proposta con riguardo

all'art. 5 della legge n. 267 del 1958 è stata ritenuta non fondata

(l'altra, concernente l'art. 9 della legge n. 478 del 1969, è stata

dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza). Nell'udienza

pubblica dell'11 giugno 1985, l'Avvocatura si è richiamata

all'anzidetta pronuncia di infondatezza (sentenza n. 96 del 1982), per

dedurre che la conclusione allora accolta va tenuta presente nell'esame

dell'attuale questione. La Corte è del medesimo avviso.

5.1 - Dalla sentenza n. 96/82 discende, anzitutto, che la questione

proposta in relazione all'art. 11 Cost. non è fondata. A tacer

d'altro, la legge di esecuzione del GATT non deve, né può essere

assimilata, sul piano delle fonti interne, a quella emanata per

conferire efficacia interna al Trattato di Roma: la quale ultima, in

conformità ed adempimento di tale precetto costituzionale, ha

autorizzato la limitazione dei poteri sovrani dello Stato e il relativo

trasferimento ad un ente del tipo sovrannazionale, come esigeva

l'ingresso dell'Italia nell'ordinamento del Mercato Comune. Il GATT,

per parte sua, è solo un accordo tariffario e commerciale. La regola,

in esso posta, del pari trattamento tributario dei prodotti non è

assistita da alcun titolo per valere come criterio di raffronto nei

riguardi della legge ordinaria.

5.2 - Resta il fatto che il giudice a quo denuncia l'inosservanza

della norma pattizia anche in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..

Nell'ordinanza di rinvio si lamenta - questo è il nucleo essenziale

della censura di irrazionalità, prospettata alla Corte - che il vino

destinato alla distillazione, prodotto-base dell'acquavite nazionale,

è esonerato dall'IGE, alla quale il prodotto straniero resta, in sede

d'importazione, invece assoggettato, scontando, per di più, la

contestata imposta di conguaglio. Così ragionando, tuttavia, il

Tribunale di Milano configura il principio di parità tributaria, qual

è sancito nell'ordinamento del GATT, diversamente da come esso è

inteso dalla ormai consolidata giurisprudenza della Corte di

Cassazione. Anche qui sovviene la soluzione adottata con la sentenza n.

96 del 1982. L'eguaglianza del carico tributario si valuta raffrontando

il coacervo delle imposizioni che afferiscono - nel sistema applicativo

dell'IGE, che è imposta cosiddetta "plurifase", operante "a cascata" -

così al prodotto importato, come al similare prodotto interno.

L'incidenza dell'IGE sul prodotto interno, che va tenuta presente per

appurare se si giustifichi l'applicazione dell'imposta di conguaglio al

corrispondente prodotto di provenienza estera, non è dunque, ai fini

dell'attuale decisione, soltanto quella che risulta dall'onere

eventualmente posto sul vino da cui si distilla l'acquavite nazionale.

Occorre, invece, riflettere sul criterio che ha riguardo al costo

fiscale complessivo di quest'ultimo prodotto; criterio accolto,

dopotutto, anche dal giudice che ha promosso la presente questione.

Solo così, si deve aggiungere, l'imposta di conguaglio è applicata

come vuole la legge, secondo la quale il diritto compensativo è

stabilito in rapporto agli oneri che lo stesso prodotto avrebbe assolto

durante l'intero ciclo della sua fabbricazione in Italia. Posto ciò,

diviene evidente che il presupposto della denunziata imposizione

fiscale risulta nel caso in esame soddisfatto. Correttamente, infatti,

l'Avvocatura deduce che il ciclo rilevante, dal punto di vista

tributario, per il trattamento dell'acquavite nazionale è costituito,

oltre che dalla compravendita del vino, da una serie di altre

operazioni, risalenti all'acquisto dell'uva, per il quale nessuna

esenzione è stabilita (mentre il relativo costo fiscale è

naturalmente compreso in quello del vino, anche se quest'ultimo

prodotto non è imponibile). Il che significa che vi sono più passaggi

imponibili - l'acquisto di semilavorati, gli appalti per i vari casi di

trasformazione, i corrispettivi per i servizi di trasporto, i compensi

di intermediazione nelle fasi commerciali, e così via - i quali

rappresentano in complesso un non indifferente carico tributario.

La difesa del Presidente del Consiglio soggiunge che l'industria

distillatrice del vino non è a ciclo integrale e per convenienza

commerciale preferisce addirittura acquistare da altre industrie il

prodotto semidistillato, sul quale deve corrispondere il normale onere

dell'IGE. Ma ad acclarare la infondatezza della questione basta questa

semplice osservazione, che assorbe, in punto di razionalità, ogni

residuo profilo dei lamentati effetti discriminatori del tributo: il

diritto compensativo è stato istituito per regolare il carico

tributario sull'acquavite straniera, proprio in ragione della somma

degli oneri, di cui il legislatore ha valutato, come esso doveva,

l'incidenza a cascata (per via del caratteristico sistema applicativo

dell'IGE) sull'acquavite nazionale, sempre in relazione all'arco intero

della lavorazione di quest'ultimo prodotto. Non vi è quindi alcuna

arbitrarietà - tanto meno, come vorrebbe il giudice a quo, manifesta -

nella normativa sottoposta al giudizio della Corte. Del resto, ancora

sulla base della sentenza n. 96 del 1982, uno strumento di perequazione

fiscale - quale, fuori di dubbio, è l'imposta di conguaglio, che qui

è fatta operare in relazione alla clausola di parità tributaria del

GATT - resisterebbe alla censura di irrazionalità, pur quando, secondo

il concreto atteggiarsi del circuito di produzione e

commercializzazione del prodotto nazionale, l'una o l'altra fase del

relativo ciclo di lavorazione risultasse sfuggire all'applicazione

dell'IGE. Il che conferma, in conclusione, che le censure del Tribunale

di Milano non meritano accoglimento nemmeno sotto gli aspetti da ultimo

considerati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dei dd.PP.RR. 14 agosto 1954, n. 676, e 23 agosto 1960, n. 905, nella

parte in cui sottopongono alle imposte di conguaglio le acquaviti

estere, sollevata con le ordinanze in epigrafe dal Tribunale di Milano

in riferimento agli artt. 11, 3 e 53 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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