Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della

legge 26 novembre 1955, n. 1177 (provvedimenti straordinari per la

Calabria), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1973 dal

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la società

Michelin Italiana e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta

al n. 324 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione della società Michelin Italiana e

dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

uditi l'avv. Cristoforo Barberio Corsetti, per la società Michelin

Italiana, ed il vice - Avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio civile iniziato dalla s.p.a. Michelin

Italiana nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato,

perché fosse dichiarata non dovuta "l'addizionale pro Calabria",

aggiunta all'imposta sulle società, che era stata richiesta

all'attrice con cartella esattoriale, il tribunale di Torino, con

ordinanza 14 dicembre 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, istitutiva della

suddetta addizionale.

Osserva il giudice a quo che non essendo questa ultima dovuta

quando l'imposta sulle società è pagata con versamento diretto alla

Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del testo unico delle

imposte dirette ed essendo applicata, invece, per il secondo comma

dello stesso articolo del T.U., quando l'altra imposta è riscossa a

seguito di iscrizione nei ruoli, da ciò deriverebbe, in presenza di un

identico fatto economico posto a base dell'imposizione, una disparità

di trattamento tributario, non giustificata dalle diverse modalità di

riscossione, non potendo questa essere assunta ad indice di una diversa

capacità contributiva: sicché analogamente a quanto deciso da questa

Corte con sentenza n. 155 del 1963 per l'addizionale ECA, dovrebbe

dichiararsi l'illegittimità della norma ora denunziata.

Nell'attuale giudizio si è costituita la società, la cui difesa

insiste negli argomenti a sostegno dell'ordinanza, ampliandoli nella

memoria del 17 maggio 1976.

Si è costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura precisa che il sistema di riscossione dell'imposta

sulle società mediante versamento diretto alla Tesoreria trova la sua

ratio nel tipo di imposta che colpisce un patrimonio e un reddito

tassabili in base al bilancio; sistema che utilizza l'organizzazione

tecnico-contabile del contribuente, in grado di conoscere con esattezza

l'ammontare dell'imposta da versare. Solo se esso contribuente non

ottemperi, in tutto o in parte, al versamento diretto in Tesoreria, si

addiviene alla iscrizione a ruolo, che, fungendo anche da presupposto

di fatto per una nuova obbligazione tributaria, quale è l'addizionale

pro Calabria, colpirebbe - assume l'Avvocatura - una distinta capacità

contributiva. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta alla Corte è la seguente: se l'art.

18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (Provvedimenti straordinari

per la Calabria), istitutiva di un'addizionale delle imposte ordinarie,

sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili

per ruoli esattoriali, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione,

relativamente all'imposta sulle società, la quale, se versata

direttamente in Tesoreria, ai sensi dell'art. 168, primo comma, del

testo unico delle imposte dirette, non comporta l'onere della suddetta

addizionale.

2. - Dall'ordinanza di rimessione si desume che la controversia

tributaria attiene ad un periodo d'imposta (1963-1966) compreso in

quello di applicabilità sia dell'addizionale pro Calabria (entro il 31

dicembre 1972: art. 1 della legge 19 maggio 1967, n. 356), sia

dell'imposta sulle società (entro il 31 dicembre 1973: artt. 82 e 83

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597): pertanto, non sorgono problemi

né di jus superveniens, né di rilevanza della questione.

3. - Inconferente è il richiamo, fatto dal giudice a quo, alla

sentenza n. 155 del 1963 di questa Corte, che, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, ha dichiarato parzialmente illegittimo

l'art. 2 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, dato che in quella

fattispecie la disparità di trattamento tributario per l'addizionale

ECA, lungi dal discendere da una scelta del contribuente, era

determinata dalla circostanza meramente casuale che il debito fosse

stato iscritto nei ruoli prima oppure dopo una certa data.

4. - Nel sistema di riscossione in atto durante la vigenza della

norma denunziata, l'iscrizione delle imposte dirette nei ruoli era la

regola, rispetto alla quale il versamento in Tesoreria costituiva una

deroga, rimessa in pochissimi casi alla volontaria iniziativa del

contribuente (artt. 173 e 168 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645):

deroga che era, tra l'altro, consentita per il pagamento dell'imposta

sulle società.

5. - Dalla particolare agevolazione prevista per le società -

sulla cui legittimità costituzionale non è sorta qui contestazione e

che trova la sua ratio nell'organizzazione tecnico-contabile del

soggetto d'imposta, cui fa riscontro una più rapida riscossione del

tributo - non può derivare che la disposizione denunziata violi le

invocate norme di raffronto.

6. - È da escludersi la lesione dell'art. 3 Cost. (che va tenuto

presente anche nei confronti delle posizioni di tutti quegli altri

contribuenti di imposte dirette la cui riscossione doveva, secondo la

regola anzidetta, avvenire soltanto in base ai ruoli), non essendo

consentito al legislatore ordinario disciplinare in modo uniforme

situazioni tra loro diverse, né estendere i benefici derivanti da una

razionale ed utile agevolazione, quale è quella del versamento diretto

in Tesoreria, ai soggetti per i quali non è previsto e, tanto meno, a

quelli che della agevolazione stessa non si siano avvalsi.

7. - Quanto all'art. 53 Cost., va rilevato che il presupposto

dell'iscrizione del tributo nei ruoli non rivela - come, invece, assume

l'Avvocatura generale dello Stato - un'autonoma e diversa capacità

contributiva; ma, correlativamente, l'assoggettamento all'addizionale

pro Calabria a seguito dell'iscrizione nei ruoli dell'imposta sulle

società non vulnera il suindicato precetto costituzionale, dato che,

alla stregua dei chiarimenti che precedono, l'esenzione dal pagamento

dell'addizionale è la conseguenza dell'ammissione - razionale ex art.

3 Cost. - al versamento diretto (e facoltativo) della imposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (addizionale pro

Calabria), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di

Torino, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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