Corte costituzionale

Sentenza n. 219/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

2 agosto 1967, n. 799 (Modifiche al testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato

con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche),

promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1972 dal pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Peracci Francesco e Berti

Alessandro, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 4 agosto 1972 il pretore di Firenze ha promosso un

secondo giudizio incidentale di legittimità costituzionale nei

riguardi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, già impugnato

con precedente ordinanza 24 marzo 1970. Anche la nuova ordinanza è

stata pronunciata nel procedimento vertente tra Peracci Francesco e

Berti Alessandro avente ad oggetto l'accertamento della validità di un

contratto stipulato il 27 giugno 1967 con il quale il primo acquistava

per cinque anni il diritto di cacciare in fondo chiuso di proprietà

del secondo, diritto che non fu possibile poi esercitare a causa del

divieto di caccia in fondo chiuso comminato dalla norma impugnata.

Il pretore - dopo aver ricordato che la Corte nell'ordinanza n.

153/1971 ha limitato l'esame della questione unicamente in riferimento

all'art. 44 Cost., essendo stati genericamente formulati gli altri

motivi di incostituzionalità - osserva che il divieto di caccia

introdotto dalla norma s'appalesa in contrasto a) con l'art. 44 Cost.,

giacché esso espone i raccolti ai danni arrecati dalla selvaggina e

perciò si risolve in un danno per la proprietà; b) con gli artt. 1,

4, 35, 44, 46 e 47 Cost., in quanto mortifica fortemente l'attività

produttiva diretta alla creazione e gestione di allevamenti di animali

per uso venatorio o per finalità commerciale; c) con l'art. 42 Cost.

perché, dovendosi gli animali considerare di proprietà del

proprietario del fondo, il divieto di caccia si risolve

nell'annullamento del diritto di proprietà; d) con gli artt. 42 e 43

Cost. perché l'intervento dei comitati provinciali di caccia per la

cattura degli animali esistenti nei fondi chiusi realizza una

espropriazione mobiliare su beni fungibili non prevista dalla

Costituzione e per di più senza indennizzo per il proprietario

espropriato.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato

generale dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 5 dicembre

1972. Si è anche costituita, ma fuori termine, la parte Peracci

Francesco con deposito di memoria difensiva in data 4 febbraio 1974.

Rileva preliminarmente l'Avvocatura l'inammissibilità delle

questioni sollevate per irrilevanza delle stesse rispetto al giudizio

sottoposto all'esame del pretore. Questi, invero, è chiamato a

decidere sulla validità di una convenzione intervenuta il 26 giugno

1967, avente ad oggetto la cessione di diritti di caccia per il

quinquennio 1967-1971. Una eventuale pronuncia d'incostituzionalità

della norma impugnata renderebbe questa non più applicabile dal giorno

successivo alla pronuncia, ma non spiegherebbe alcun effetto nel

giudizio a quo nel quale il giudice non è chiamato ad applicare l'art.

8 della legge n. 799 del 1967, ma deve solo tenerne conto per giudicare

sulla domanda dell'attore il quale pretende la restituzione della somma

anticipata a titolo di corrispettivo della cessione di diritti di

caccia non potuti esercitare a seguito del divieto introdotto dalla

norma.

Passando al merito l'Avvocatura osserva che il divieto di caccia

introdotto dalla norma denunciata anche a carico del proprietario del

fondo chiuso non contrasta con l'art. 44 che tutela la piccola e media

proprietà.

Questo precetto ha un carattere chiaramente programmatico che

assegna al legislatore l'indirizzo di non emanar leggi che tendano a

deprimere o danneggiare la piccola e media proprietà. L'art. 8 si

applica indistintamente a tutte le proprietà, quale ne sia la

dimensione; il suo contenuto non incide sul diritto di proprietà

bensì sul diritto di caccia del proprietario dando ad esso la stessa

regolamentazione del diritto di caccia degli altri cacciatori non

proprietari terrieri. D'altra parte se il proprietario ritiene che il

divieto danneggi le sue colture egli potrà non esercitare lo ius

prohibendi ovvero chiedere l'intervento del comitato provinciale per

far catturare gli animali che arrecano danno.

Neppure fondata è la seconda questione in quanto la creazione e

gestione di allevamenti di selvaggina non sono affatto preclusi dalla

norma denunciata, ma solo subordinati al rilascio di apposite

concessioni del resto richieste anche dalla precedente normativa.

Infondato è anche il terzo motivo di incostituzionalità che

denuncia la lesione del diritto del proprietario sugli animali

rinchiusi nel suo fondo. A parte il fatto che la selvaggina è da

considerarsi res nullius l'esclusione operata dalla legge riguarderebbe

una intera categoria di beni: spetterà quindi alla giurisprudenza

stabilire quale sia il modo d'acquisto della proprietà degli animali

selvatici ancora ammissibile dopo le innovazioni legislative introdotte

nel 1967: certo è che dette innovazioni non hanno annullato il diritto

di proprietà sulla selvaggina mansuefatta o catturata poiché lo

stesso art. 8 ammette l'allevamento a scopo ornamentale della

selvaggina.

Ricorda, infine, l'Avvocatura che l'intervento del comitato della

caccia può avvenire solo "su richiesta dei proprietari interessati"

che vogliano far catturare la selvaggina esistente nel fondo il che sta

a significare che, non essendovi stata già cattura da parte del

proprietario, non è a parlarsi di acquisto di proprietà per via di

occupazione.

Conclude l'Avvocatura chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n.

799 - che sancisce il divieto di caccia e uccellagione in fondo chiuso

anche a carico del proprietario - , osservando che il pretore, chiamato

a decidere della validità di un contratto stipulato tra le parti nel

1967 e scaduto nel 1971, non deve fare applicazione della norma

impugnata al rapporto controverso, ma solo tener conto del divieto di

caccia in fondo chiuso dalla stessa introdotto per statuire sulla

domanda dell'attore intesa ad ottenere la restituzione della somma

anticipata a titolo di corrispettivo della cessione di diritti di

caccia non potuti esercitare a causa del divieto.

L'eccezione non è fondata. Risulta chiaramente dagli atti di causa

che la convenzione 27 giugno 1967 avente ad oggetto la cessione di

diritti di caccia, rimasta in sospeso a seguito della proibizione di

legge, riprenderà efficacia in caso di accoglimento della sollevata

eccezione di incostituzionalità con uno spostamento temporale della

sua attuazione. L'accordo delle parti al riguardo emerge da una

specifica offerta in tal senso avanzata dal convenuto (comparsa del 15

ottobre 1969) espressamente accettata dall'attore (comparsa di replica

del 5 marzo 1970) e lo stesso pretore, del resto, non ha mancato di

osservare in proposito nella sua ordinanza che il mantenimento della

validità della convenzione resta "subordinato alla verifica della

legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n.

799".

È quindi fuor di dubbio la persistente rilevanza della proposta

questione nel giudizio pendente dinanzi al giudice a quo.

2. - Prima di scendere all'esame delle varie censure di

incostituzionalità è d'uopo ricordare alcuni principi enunciati da

questa Corte in tema di diritto di caccia. È stato affermato che

questo diritto non ha carattere patrimoniale, ma costituisce un aspetto

del diritto di libertà e che la cosiddetta libertà di cacciare non è

costituzionalmente garantita, ma è una facoltà soggetta a disciplina

pubblicistica la quale si articola in un complesso di limiti e divieti

volti a tutelare l'incolumità personale, a proteggere la fauna e a

garantire le colture e i prodotti dei fondi (sent. 50 del 1967; ord.

153 del 1971 e sent. 93 del 1973).

Ora è appunto in questa normativa che va inquadrata la

disposizione contenuta nell'art. 8 della legge n. 799 del 1967 la quale

sancisce il divieto di caccia ed uccellagione nei fondi chiusi anche

nei riguardi del proprietario del fondo. Con tale divieto, che

costituisce una limitazione della facoltà di esercitare la caccia, il

legislatore ha voluto evitare che il proprietario potesse di fatto

costituire una riserva nel proprio fondo chiuso senza assumerne gli

obblighi e gli oneri relativi. Si è peraltro in tal modo realizzata

una equiparazione di trattamento tra cacciatori proprietari e non

proprietari per quanto attiene l'esercizio dell'attività venatoria.

3. - La prima censura mossa alla norma in esame è che il divieto

pone i raccolti alla mercé della selvaggina e si risolve quindi in un

danno per la proprietà, donde il contrasto con l'art. 44 della

Costituzione.

L'eccezione non è fondata. Il legislatore non ha mancato di

considerare tale eventualità e, all'uopo, nello stesso articolo, ha

disposto che il Comitato provinciale della caccia competente per

territorio, su richiesta dei proprietari interessati, effettua le

catture di selvaggina necessarie per la protezione delle colture.

Esiste dunque un puntuale precetto per impedire i danni che possono

derivare da un notevole addensamento di animali selvatici in fondi

chiusi e prive di rilievo sono le lagnanze formulate in ordine alla

tempestività ed adeguatezza degli interventi dei Comitati, giacché

esse non riguardano il contenuto e l'idoneità della norma allo scopo,

ma denunciano carenze della sua applicazione.

Del pari infondata è la seconda eccezione secondo cui la

disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 1, 4, 35, 44, 46 e

47 Cost. in quanto inciderebbe notevolmente sull'attività produttiva

diretta alla creazione e gestione di allevamenti di animali per uso

venatorio e per finalità commerciali. Gli ultimi due commi dell'art. 8

prevedono, infatti, espressamente le facoltà in favore dei proprietari

di fondi chiusi di costituirli in riserva privata o allestirvi

allevamenti di selvaggina con le modalità e alle condizioni stabilite

dalla legge.

Altri motivi di incostituzionalità sono stati, in fine, formulati

in riferimento agli artt. 42 e 43 della Costituzione. Muovendo dalla

premessa che gli animali selvatici da piede in un fondo chiuso sono da

considerarsi di proprietà del titolare del fondo il pretore ritiene

che il divieto di caccia comporterebbe l'annullamento di tale diritto,

mentre la cattura degli animali da parte dei Comitati provinciali della

caccia realizzerebbe una forma di espropriazione senza indennizzo.

Anche queste censure non sono fondate. La Corte ha già avuto

occasione di affermare che il legislatore può regolare in modo

particolare il contenuto del diritto di proprietà quando ciò sia

fatto per un'intera categoria di beni e per fini di interesse generale

(sent. 55 del 1968). Queste condizioni ricorrono entrambe nel caso in

esame e perciò non può parlarsi di espropriazione senza indennizzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 2 agosto 1967, n. 799, contenente "Modifiche al

testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n.

1016 e successive modifiche", sollevata, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, dal pretore di Firenze in riferimento agli artt. 1, 4, 35,

42, 43, 44, 46 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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