Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, quarto

comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la

mafia), introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n.

646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), promosso con

ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal pretore di Bari nel

procedimento penale a carico di Turturro Nicola, iscritta al n. 591

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del dibattimento di un processo a carico di persona

imputata del reato previsto dall'art. 3-bis, quarto comma, della

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),

introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere

patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10

febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una

commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), il pretore di

Bari solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma,

della Costituzione, questione di costituzionalità della citata

disposizione, che sanziona con l'arresto da sei mesi a due anni il

sottoposto a una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575

del 1965 che non ottemperi, nel termine fissato dal Tribunale, alla

prescrizione, adottata a norma del primo comma dell'art. 3-bis, di

depositare una somma a titolo di cauzione, né offra garanzie

sostitutive.

Nel caso di specie, all'imputato è contestato il reato de quo per

non avere adempiuto al versamento di una cauzione di trenta milioni

di lire, imposta dal Tribunale all'esito del procedimento di

prevenzione. Lo stesso imputato, nel dibattimento celebrato dinanzi

al pretore rimettente, si è difeso osservando che all'epoca

dell'imposizione della cauzione egli non disponeva della somma

necessaria, e che si era dichiarato disponibile a offrire, quali

garanzie sostitutive, la propria autovettura e dei monili; tale

richiesta era stata respinta, per intempestività, dal Tribunale, con

apposito provvedimento.

Ad avviso del pretore, l'incriminazione dell'inottemperanza

all'ordine di deposito della cauzione è censurabile sul piano

costituzionale, secondo un triplice ordine di argomenti.

In primo luogo, la sanzione penale per l'omissione del versamento

della cauzione o per la mancata prestazione delle garanzie

sostitutive risulta discriminatoria in danno di chi non dispone di

mezzi economici adeguati; tale disparità appare iniqua e

irragionevole e perciò lesiva dell'art. 3 della Costituzione, tenuto

conto - osserva il giudice a quo - della mancanza di previsioni

collaterali che permettano all'autorità giudiziaria di verificare le

effettive disponibilità e i redditi dell'interessato.

In secondo luogo, la norma appare in contrasto anche con l'art.

27, primo comma, della Costituzione, perché essa fa conseguire

l'applicazione di una sanzione penale dalla inosservanza di un

obbligo di dare, il cui adempimento - secondo il pretore rimettente -

non è interamente riconducibile alla determinazione e alla volontà

del soggetto; la punizione della mancata prestazione della cauzione

per scarse disponibilità economiche finisce quindi per violare il

principio di personalità della responsabilità penale, giacché

rende oggettivamente responsabile la persona di una omissione non

riconducibile al suo agire.

Per un terzo e ultimo profilo, la previsione incriminatrice

contrasterebbe con il finalismo rieducativo della pena (art. 27,

terzo comma, della Costituzione): la funzione rieducativa postula che

il soggetto percepisca il disvalore del reato commesso, e viene meno

se la sanzione risulta irrazionale e incomprensibile. Se il soggetto

non versa la cauzione non per colpevole e volontaria decisione, ma

per oggettiva impossibilità, si delinea appunto la vanificazione

della portata rieducativa della sanzione penale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione sembra evocare, a prima

vista, gli argomenti che condussero alla dichiarazione di

incostituzionalità del vecchio testo dell'art. 136 cod. pen., che

prevedeva, in caso di insolvenza del condannato, la conversione della

pena pecuniaria in quella detentiva. La Corte costituzionale

(sentenza n. 131 del 1979) osservò allora che la conversione

assumeva quale motivo esclusivo dell'aggravamento qualitativo della

pena le condizioni economiche e sociali del condannato, e si poneva

perciò in contrasto con il principio di uguaglianza.

Ma la questione ora sollevata è del tutto diversa: la norma

impugnata non istituisce un'automatica conversione di un obbligo a

contenuto patrimoniale in una pena restrittiva della libertà

personale, ma delinea semplicemente un'ipotesi di reato

contravvenzionale che soggiace a tutti i princi'pi generali del

diritto penale.

Non è quindi esatto quanto assume il rimettente, che individua

nella norma un caso di responsabilità oggettiva. L'inottemperanza

all'ordine di deposito deve essere infatti dolosa o, perlomeno,

colposa, trattandosi di reato contravvenzionale, cosicché colui che

si trovi nell'impossibilità di ottemperare per mancanza di mezzi

economici e per causa a lui non imputabile verserà in una situazione

di "inesigibilità", tale da escludere la colpevolezza, ovvero potrà

invocare la forza maggiore, tale da far venire meno il fatto-reato

tipico. Verso tale interpretazione conforme a Costituzione e ai

principi generali orienta del resto la stessa formulazione

complessiva dell'art. 3-bis, che, al primo comma, nel dettare i

criteri che il tribunale deve osservare all'atto di determinare la

cauzione, prescrive di tener conto delle condizioni economiche del

sottoposto alla misura preventiva.

Escluso, per quanto detto, che si possa prescrivere una cauzione a

persona in stato di totale indigenza, e rispettato da parte del

tribunale il criterio di commisurazione dell'importo alle reali

capacità economiche del soggetto, l'alternativa possibile si riduce:

a) all'inottemperanza preordinata e volontaria, nel qual caso

sussisteranno gli estremi del reato, ovvero;

b) all'inosservanza per difficoltà economica non preordinata e

non imputabile a fatto del soggetto, che andrà pertanto liberato

dall'addebito penale, o sul piano della sussistenza del fatto o su

quello dell'elemento soggettivo.

Se non è violato il principio di personalità della

responsabilità penale, l'Avvocatura osserva che anche la censura

riferita alla finalità rieducativa della pena viene conseguentemente

meno: tale finalità non è un elemento della colpevolezza, ma ha

rappresentato un principio-base cui la Corte costituzionale ha fatto

riferimento nella ricostruzione della colpevolezza come

"rimproverabilità" (sentenza n. 364 del 1988). Il rimettente ha

invertito l'ordine logico della sequenza, desumendo la violazione

della finalità rieducativa dall'assunto che la norma preveda

un'ipotesi di responsabilità oggettiva: ma se così non è, come si

è detto, e se dunque la contravvenzione non è configurabile in caso

di non imputabilità dell'incapacità economica che determina

l'inosservanza, viene meno anche il profilo di censura in esame.

L'Avvocatura conclude quindi per una declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Bari dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 15 della legge

13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.

575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), che prevede che colui il quale sia sottoposto a una misura di

prevenzione personale a norma della legge n. 575 del 1965 e non

ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, alla prescrizione di

depositare una somma a titolo di cauzione o non offra garanzie

sostitutive, sia sottoposto alla sanzione dell'arresto da sei mesi a

due anni.

La norma - introdotta nel sistema della legislazione antimafia

dalla richiamata legge n. 646 del 1982 unitamente alle disposizioni

rivolte a prevenire e sanzionare le accumulazioni patrimoniali di

origine illegale - vale a garanzia dell'obbligo di versare la

cauzione imposta contestualmente all'applicazione della misura di

prevenzione personale (art. 3-bis, primo comma), in funzione del

rispetto dei divieti e delle prescrizioni che derivano da

quest'ultima. Conformemente a tale suo carattere strumentale e

"cautelare" (art. 3-bis, ottavo comma), la somma versata è

restituita all'interessato al termine dell'esecuzione della misura

(quinto comma), ovvero è confiscata in caso di trasgressione ai

divieti e agli obblighi posti con il decreto (sesto comma).

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata è in

contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché essa determinerebbe

un ingiustificato uguale trattamento di soggetti che, a causa delle

loro disponibilità economiche, sono o non sono in condizione di

adempiere all'obbligo di deposito della cauzione o di prestazione

della garanzia;

b) con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, poiché il

prevenuto il quale versi in condizioni economiche che non gli

consentono di adempiere all'obbligo di cauzione o di garanzia

verrebbe a essere assoggettato a una sanzione penale per una condotta

incolpevole, a lui riferibile solo oggettivamente;

c) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poiché la

pena irrogata a un soggetto chiamato a rispondere per una propria

omissione a titolo meramente oggettivo sarebbe inidonea a perseguire

la sua necessaria funzione rieducativa.

2. - La questione è infondata in riferimento a tutti i parametri

costituzionali invocati.

2.1. - Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, sotto

il profilo dell'uguale trattamento di situazioni in fatto diverse, è

sufficiente considerare che, a norma del primo comma del medesimo

art. 3-bis, la determinazione da parte del tribunale della somma da

versare a titolo di cauzione in vista di "un'efficace remora alla

violazione delle prescrizioni imposte" col provvedimento di

prevenzione deve tenere conto - oltre che dei provvedimenti di

sequestro e confisca che siano stati adottati, a norma dell'art.

2-ter della medesima legge, nei confronti del proposto o del

sottoposto a misura di prevenzione relativamente ai suoi beni di

origine illegale - anche delle condizioni economiche del prevenuto.

La corretta considerazione congiunta della finalità della misura,

cioè l'efficace deterrenza rispetto alla violazione delle

prescrizioni di prevenzione, e delle disponibilità economiche su cui

la cauzione viene a incidere consente al tribunale, anzi impone, come

condizione di validità del provvedimento, la valutazione

differenziata delle diverse condizioni economiche dei soggetti

interessati; una valutazione, inoltre, non solo sottoposta a verifica

nelle normali procedure di ricorso in appello e in cassazione

previste dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, ma anche sempre

rivedibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 3-bis in esame,

il quale consente in ogni momento la revoca, totale o parziale, della

misura per comprovate gravi necessità personali o familiari, che

includono, secondo la corrente interpretazione della giurisprudenza,

l'ipotesi dell'incapacità economica.

Si deve perciò escludere che la legge operi un cieco livellamento

di situazioni diverse dal punto di vista delle disponibilità

economiche dei prevenuti, essendo invece sempre tenuto il tribunale a

valutare la specificità delle situazioni e la congruità delle

singole misure ai fini della determinazione dell'entità della

cauzione. Ne segue che la fattispecie penale dell'impugnato quarto

comma dell'art. 3-bis, della quale il provvedimento del tribunale

costituisce il presupposto, non comporta quell'equiparazione nello

stesso trattamento penale di situazioni diverse che il giudice

rimettente ha ravvisato nel sollevare la presente questione

d'incostituzionalità.

2.2. - Anche i dubbi sollevati con riguardo al primo comma

dell'art. 27 della Costituzione risultano infondati.

La censura che il pretore rimettente prospetta a tale proposito

muove dall'ipotesi non di applicazione ma di violazione della legge.

Si considera infatti il caso in cui il tribunale, male intendendo il

suo compito, abbia imposto il versamento di una cauzione che il

soggetto non ha la possibilità materiale di effettuare. Tale

soggetto sarebbe posto nelle condizioni di non poter non violare

l'obbligo penalmente sanzionato, indipendentemente dalla sua

volontà. La sanzione penale conseguirebbe in tal modo, in violazione

dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, a un comportamento

omissivo incolpevole, la cui responsabilità verrebbe quindi ascritta

obbiettivamente al suo autore.

In tal modo, tuttavia, il giudice rimettente opera arbitrariamente

un rovesciamento argomentativo, ragionando come se la responsabilità

penale, nella specie, fosse il dato di partenza necessario invece che

il punto d'arrivo eventuale del suo giudizio. Egli infatti assume che

vi sia responsabilità penale anche se il comportamento omissivo

previsto dalla disposizione denunciata non è ascrivibile

soggettivamente all'imputato, e da ciò inferisce la lesione

dell'art. 27, primo comma, della Costituzione. Le regole ordinarie

che valgono in tema di colpevolezza in materia penale portano invece

pianamente alla conclusione opposta. In particolare, dalla disciplina

dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell'art.

42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in

questione presuppone quantomeno la colpa. Perciò la materiale

impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da

mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o

colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità

oggettiva ma l'esenzione da responsabilità.

2.3. - Le considerazioni che precedono, infine, danno la ragione

dell'infondatezza anche della questione prospettata sotto il profilo

della violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Una

volta esclusa la possibilità di individuare, nella fattispecie

prevista dall'impugnato quarto comma dell'art. 3-bis della legge n.

575 del 1965, un'ipotesi di responsabilità penale oggettiva, viene a

mancare infatti ogni motivo per seguire il ragionamento del giudice

rimettente circa il rapporto tra funzione rieducativa della pena e

volontarietà dell'illecito penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia), introdotto dall'art. 15 della legge

13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di

prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27

dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.

575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della

mafia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, primo e terzo

comma, della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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