Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 67d.P.R. 748/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, ultimo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni

dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento

autonomo) promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1976 dal Tribunale

amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, sui ricorsi

proposti da Di Marcantonio Amleto ed altro contro l'Università degli

Studi di Trieste, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22

dicembre 1976.

Visti gli atti di costituzione di Di Marcantonio Amleto, di Del

Beccaro Felice e dell'Università degli Studi di Trieste e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per l'Università degli

Studi di Trieste e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 3 luglio 1976 (n. 670 R.O. 1976) il TAR del

Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9 e 33 della Costituzione,

dell'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, "nella

parte in cui impone ai dirigenti esodati il divieto di assumere o

conservare incarichi universitari".

La rilevanza è motivata sotto il profilo che dal riconoscimento

della illegittimità costituzionale della norma predetta dipende

l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la conservazione

dell'incarico universitario da parte dei ricorrenti.

Quanto alla fondatezza, si afferma che l'art. 67, ultimo comma,

imponendo a tutti gli esodati coi benefici previsti dai rimanenti commi

dello stesso articolo, il divieto di assumere e conservare altri

impieghi pubblici, non trova giustificazione plausibile, se applicato

all'assunzione e conservazione di incarichi universitari, perché la

disciplina di questo particolare tipo di impiego pubblico è

caratterizzata dalla regola fondamentale di consentirne l'assunzione a

tutti gli studiosi che siano ritenuti maggiormente in grado di

contribuire all'insegnamento ed allo sviluppo della ricerca e della

cultura.

Il divieto di assumere o conservare anche incarichi universitari

sarebbe pertanto in contrasto con le regole fondamentali

dell'ordinamento universitario e creerebbe in quest'ambito

ingiustificate discriminazioni fra studiosi, a seconda che rivestano o

meno l'irrilevante qualifica di dirigenti esodati ai sensi della norma

citata, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché un

ingiustificato ostacolo ad acquisire all'insegnamento universitario e

allo sviluppo della cultura e della ricerca energie dei dirigenti

suddetti, con violazione dell'art. 9, primo comma, Cost., secondo cui

la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca

scientifica e tecnica, e dell'art. 33, primo comma, Cost., secondo cui

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Si sottolinea che la discriminazione fra dirigenti esodati e non

esodati, sarebbe particolarmente ingiustificata dopo la sentenza n. 110

del 1975 di questa Corte, in quanto è ora consentito l'accesso

all'incarico universitario ai dirigenti non esodati, i quali hanno

minori disponibilità di tempo per l'insegnamento e la ricerca

scientifica, mentre è inibito a quelli esodati che hanno più tempo

disponibile per tali fini.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Università degli

studi di Trieste chiedono che la questione sia dichiarata non fondata.

Ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1976, ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.l. n. 261 del 1974, l'Avvocatura deduce che le stesse

ragioni ivi indicate portano a far ritenere non fondata anche la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 ora in esame.

In particolare si afferma che i principi fissati dagli artt. 3, 9 e

33 Cost. non vengono lesi da tale norma, che è ispirata al buon

andamento della pubblica Amministrazione ed alla esigenza di creare le

condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di

tutti i cittadini idonei al lavoro, giacché attraverso l'eliminazione

di cumuli di trattamenti preferenziali di quiescenza e di impieghi a

favore degli stessi soggetti, con i relativi oneri a carico

dell'erario, si persegua appunto l'indirizzo costituzionale fissato

dall'art. 4 Cost.

Davanti a questa Corte si sono costituite anche due parti private,

il prof. Amleto Di Marcantonio e il prof. Felice Del Beccaro,

chiedendo che la questione sia dichiarata fondata. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 67, ultimo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disiciplina delle funzioni

dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento

autonomo") violi gli artt. 3, 9 e 33 Cost., nella parte in cui preclude

ai dirigenti statali esodati a norma della medesima disposizione di

assumere o conservare incarichi universitari.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 ha voluto concedere particolari

benefici "ai dirigenti ed al restante personale delle carriere

direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a

riposo anticipato", allo scopo di consentire lo sfoltimento dei ruoli

dei dipendenti statali appartenenti alla dirigenza ed alla carriera

direttiva. L'ultimo comma di tale articolo, poi, con il divieto per i

c.d. esodati di assumere altri rapporti d'impiego e (secondo le

successive disposizioni dell'art. 6, u.c., della legge 20 marzo 1975,

n. 70) incarichi professionali presso lo Stato od altri enti pubblici,

ha voluto evitare che coloro i quali avessero conseguito, per effetto

di quei benefici, un trattamento di quiescenza di particolare favore,

potessero acquisire, sempre a carico della finanza pubblica, ulteriori

vantaggi ed emolumenti.

Si tratta di un divieto di carattere generale, che trova il suo

fondamento appunto nel particolare trattamento accordato dalla stessa

norma che ha previsto il c.d. sfollamento.

Ciò premesso, è anche chiaro che eventuali deroghe od eccezioni

ad una disposizione del genere non possono non rientrare in una

valutazione di indole politica di esclusiva competenza del legislatore,

al fine di stabilire se sussistano considerazioni utili a limitare le

conseguenze della norma stessa, sindacabile da questa Corte soltanto

sotto il profilo della irrazionalità.

Ciò posto, sotto il profilo della legittimità costituzionale, ad

avviso della Corte, non sussistono i motivi che secondo l'ordinanza di

rimessione porrebbero la mancata eccezione al divieto (per quel che

concerne l'insegnamento universitario) in contrasto con norme

costituzionali.

In primo luogo, anche a prescindere da ogni considerazione circa la

effettiva incidenza materiale del divieto sulla possibilità di

utilizzare gli "esodati" come docenti universitari, sta di fatto che la

norma dell'articolo 67, u.c., non ha per destinatari gli studiosi o gli

aspiranti ad incarichi universitari, ma solo i dipendenti statali già

appartenenti alla dirigenza ed alla carriera direttiva: quindi non si

crea alcuna disparità di trattamento fra gli studiosi, neppure per il

fatto che i dipendenti statali in costanza di rapporto di impiego

possono assumere incarichi del genere, così come non si apportano

limitazioni alla libertà dell'insegnamento (artt. 3 e 33 Cost.).

Ugualmente non sussiste violazione dell'art. 9, primo comma, Cost.

secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica, poiché il divieto di assumere incarichi

universitari non preclude certo agli "esodati" di proseguire negli

studi e nella ricerca scientifica o tecnica, che essi possono svolgere

anche senza essere legati agli istituti universitari da speciale

rapporto di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"), nella

parte in cui preclude ai dirigenti statali esodati di assumere o

conservare incarichi universitari, sollevata in riferimento agli artt.

3, 9 e 33 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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