Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 66/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme

per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed

ordinarie e la libera navigazione) promosso con ordinanze emesse:

1) il 27 giugno 1995 dalla Corte di appello di Milano nel

procedimento penale a carico di Mangiolfi Luca Lucio ed altri,

iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

2) il 14 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico

di Andriani Bice ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Andriani Bice ed altri;

Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Alfredo Galasso per Andriani Bice ed altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Milano solleva, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del

decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la

libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione) nella parte in cui prevede come minimo edittale di pena

ordinaria la misura di anni uno di reclusione e nella ipotesi

aggravata quella di anni due di reclusione. Premette il giudice

rimettente che il tribunale aveva, nel precedente grado di giudizio,

già affrontato l'identica questione dichiarandola manifestamente

infondata con la sentenza avverso la quale è stata proposta

l'impugnazione e che la rilevanza nel procedimento a quo "attiene

direttamente e formalmente solo alla norma che prevede la pena

ordinaria", in quanto in primo grado sono state concesse leattenuanti

generiche ritenute prevalenti con statuizione ormai irrevocabile per

mancato gravame sul punto: tuttavia, sottolinea ancora il rimettente,

questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 27 della legge

n. 87 del 1953, "potrebbe estendere la eventuale dichiarazione di

incostituzionalità vieppiù per l'ipotesi aggravata di cui al terzo

comma che prevede il minimo di due anni di reclusione".

Nel merito, la Corte rimettente deduce la eccessività del minimo

edittale della pena previsto dalla norma impugnata tanto nella

ipotesi aggravata - che in concreto si atteggia come figura ordinaria

del reato - che nella ipotesi base, il tutto secondo una linea di

rigore che contrasta con il canone di ragionevolezza nei casi di più

modesta rilevanza e che si spiega soltanto in rapporto al peculiare e

contingente momento storico in cui la fattispecie venne coniata.

Varrebbero pertanto integralmente anche nel caso di specie gli

argomenti adottati da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994,

dei quali si chiede pertanto l'estensione alla stregua dei medesimi

parametri allora presi in esame.

2. - L'identica questione è stata sollevata anche dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia.

Chiamato a pronunciarsi in sede di udienza preliminare, il giudice a

quo deduce anzitutto la rilevanza della questione sul presupposto che

"la determinazione del minimo edittale della pena inciderebbe sui

concreti poteri determinativi della pena da infliggere anche nella

presente fase del procedimento in ipotesi di patteggiamento o di rito

abbreviato". In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente,

dopo aver svolto considerazioni non dissimili da quelle poste a

fondamento dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di

Milano, ha osservato che se il bene protetto dalla norma impugnata è

la libertà di circolazione piuttosto che la sicurezza dei trasporti

considerata da altre fattispecie, appare irragionevole attribuire

alla prima una tutela più incisiva della seconda, come traspare dal

raffronto tra la disposizione oggetto di censura e la disciplina

dettata dall'art. 432 del codice penale.

D'altra parte, osserva ancora il rimettente, il rigore

sanzionatorio che caratterizza la fattispecie è contraddetto dalla

scelta operata dallo stesso legislatore di ricomprendere il reato

stesso fra le ipotesi in ordine alle quali hanno trovato applicazione

i più recenti provvedimenti di amnistia. A corollario delle dedotte

censure si richiamano conclusivamente ancora una volta i principii

affermati nella sentenza n. 341 del 1994.

3. - In relazione a tale ultimo giudizio sono intervenute alcune

parti private rappresentate dall'avvocato Alfredo Galasso che ha

depositato deduzioni poi illustrate nel corso della pubblica udienza.

In tale atto si sottolinea, fra l'altro, come la pena prevista dalla

norma impugnata è raddoppiata nel caso di puro e semplice concorso

di persone, senza tenere in alcun conto l'ipotesi della eventuale

commissione del reato nell'esercizio di libertà costituzionalmente

garantite, ed escludendo al tempo stesso ogni valutazione sia sul

contributo causale dei singoli compartecipi, sia sui motivi e le

modalità del fatto, profilandosi così, a parere dei deducenti, un

contrasto con gli artt. 27, 3 e 17 della Costituzione. Per altro

verso, si osserva ancora, allorché il blocco della circolazione sia

realizzato con modalità pacifiche, l'elemento soggettivo del reato

viene a coincidere con quello del delitto previsto dall'art. 340 del

codice penale, punito, peraltro, con trattamento sanzionatorio

macroscopicamente difforme, sicché, anche sotto questo profilo, la

norma impugnata si presenterebbe in contrasto col principio di

uguaglianza. Si rileva, infine, che la disposizione censurata si

porrebbe in contrasto anche con gli artt. 2, 17, 21 e 40 della

Costituzione in quanto il legislatore avrebbe omesso di porre "a

fondamento della scelta sanzionatoria tutti i diritti di pari rango

espressi dalla condotta punita". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte

l'identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Tanto la Corte di appello di Milano che il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia sollevano,

infatti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme

per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed

ordinarie e la libera navigazione), nella parte in cui

rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di

reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione

nella ipotesi aggravata. A parere dei giudici a quibus la previsione

di un minimo edittale tanto elevato e la sostanziale impossibilità

di prefigurare casi in cui non ricorrano in concreto le condotte che

determinano l'aggravamento della pena, paiono rispondere ad una linea

di eccessivo rigore che si giustifica soltanto in ragione delle acute

tensioni sociali che contrassegnarono il peculiare contesto storico

in cui la norma venne introdotta nell'ordinamento.

Una disciplina, dunque, che, anche in ragione del trattamento

sanzionatorio previsto da altre fattispecie che si evocano a

raffronto, come quella delineata dall'art. 432 del codice penale, si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, della

Costituzione, in base alle stesse considerazioni svolte nella

sentenza n. 341 del 1994 che entrambi i giudici rimettenti richiamano

a conforto delle dedotte censure.

3. - La questione è infondata. Già nella sentenza n. 133 del 1973

questa Corte ebbe infatti a dichiarare non fondata la medesima

questione, osservando come nella specie non risultasse leso, "sotto

l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, quel limite di

ragionevolezza" alla cui stregua soltanto è consentito operare il

controllo in sede di legittimità costituzionale delle discrezionali

scelte operate dal legislatore "al fine della repressione degli atti

considerati delitti dolosi e caratterizzati dal fine di impedire od

ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e

la libera navigazione". Considerazioni, quelle appena esposte, che

devono essere in questa sede confermate, non avendo i giudici a

quibus prospettato argomenti nella sostanza nuovi o diversi da quelli

allora esaminati o dedotto comunque profili di spessore tale da

indurre a conclusioni difformi da quelle rassegnate nella già citata

e ormai risalente pronuncia. Non può infatti giovare, agli effetti

che qui rilevano, il semplice richiamo alla sentenza n. 341 del 1994,

giacché la stessa, nel ribadire che non spetta "alla Corte

rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né

stabilire quantificazioni sanzionatorie", ma esclusivamente "il

compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in

materia rispetti il limite della ragionevolezza", prese in esame una

fattispecie la cui "manifesta irragionevolezza" quanto alla

determinazione del minimo edittale traspariva "dal raffronto con il

trattamento sanzionatorio" previsto da altra ipotesi caratterizzata

da una identica condotta materiale.

Le peculiarità insite in quel giudizio e, soprattutto, la

"definitiva affermazione, nella coscienza sociale, della convinzione

della palese incongruenza della previsione sanzionatoria" statuita

dalla ipotesi delittuosa allora sottoposta a scrutinio di

costituzionalità, rendono dunque non trasferibili all'oggetto del

presente giudizio i rilievi e gli argomenti che indussero questa

Corte a caducare la previsione relativa al minimo della pena

stabilito per il delitto di oltraggio, non diversamente, d'altra

parte, da quanto questa stessa Corte ha reiteratamente avuto modo di

affermare in relazione ad altre questioni che proprio da quella

pronuncia avevano tratto spunto e alimento (v., fra le altre, le

sentenze nn. 313 e 314 del 1995 e l'ordinanza n. 368 del 1995).

Per altro verso, nel censurare l'eccessivo rigore della sanzione

minima prevista dalla norma impugnata - e rispetto alla quale, va

aggiunto, non possono certo dirsi obiettivamente riscontrabili

significativi mutamenti di apprezzamento da parte della coscienza

collettiva - i giudici a quibus non giungono a contestare anche

l'intrinseca ragionevolezza di una statuizione che, tenuto conto del

primario risalto che caratterizza il bene protetto, determini la pena

minima da applicare in misura superiore a quella fissata in via

generale dall'art. 23 del codice penale; sicché, non risultando

nella specie rinvenibile un pertinente e univoco termine di

raffronto, qualsiasi intervento che si proponesse di soddisfare

l'obiettivo che i rimettenti mostrano di perseguire, finirebbe

ineluttabilmente per risultare invasivo della sfera delle scelte

discrezionali che soltanto il legislatore è abilitato a compiere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio

1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade

ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla

Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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