Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att.

cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1995 dal

Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Pititto Pasquale,

iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,

dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento di riesame di un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa

il 4 maggio 1995, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1995 (R. O.

n. 757 del 1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale, "nella parte in cui, ricorrendo l'ipotesi che la

persona colpita da misura coercitiva - sia anche se relativamente ad

altro procedimento - sottoposta al divieto di comunicare col

difensore, non prevede il rinvio dell'udienza e il decorso ex novo

del termine per la decisione sulla richiesta di riesame dalla data in

cui il giudice riceve comunicazione o, comunque, accerta la

cessazione del precitato divieto".

Espone il giudice remittente che l'imputato, dopo aver chiesto il

riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro,

veniva raggiunto da un ulteriore analogo provvedimento restrittivo,

emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Vibo Valentia, e accompagnato dal divieto "di comunicare con i

difensori per giorni sette", disposto a norma dell'art. 104, terzo

comma, cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla modifica di cui

all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

Tale divieto non solo era in vigore alla data dell'udienza fissata

per il riesame della prima misura cautelare, ma era destinato a

durare oltre la data in cui sarebbe scaduto il termine di dieci

giorni dal ricevimento degli atti, fissato dall'art. 309, nono comma,

cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di riesame, a pena di

decadenza dell'ordinanza impugnata.

Chiamato a provvedere sulla richiesta del difensore di poter

conferire con il proprio assistito, a seguito della produzione da

parte del pubblico ministero di nuovi documenti, e sulla gradata

eccezione di nullità del procedimento per violazione del diritto di

difesa, il Tribunale remittente, ritenuto che ad esso non era dato di

rimuovere il divieto di colloquio imposto da altro giudice in un

diverso procedimento, e che tale divieto riveste carattere di

assolutezza non potendo essere frazionato o limitato in relazione a

singoli procedimenti, se non pregiudicandone lo scopo, afferma di non

potere pertanto accogliere la richiesta di autorizzare colloqui o

consultazioni dell'imputato con il difensore. Peraltro, considerando

che il procedimento di riesame richiede l'esercizio del diritto di

difesa nella sua pienezza, e che detto diritto involge anche la

facoltà del difensore di consultare il proprio assistito, il

remittente rileva che nella specie tale esigenza non potrebbe essere

assicurata, data la perentorietà del termine, di imminente scadenza,

fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., per la decisione

sull'istanza di riesame, attraverso il differimento della trattazione

del riesame a data successiva alla scadenza del divieto temporaneo di

colloquio.

Ciò conduce il giudice a quo a dubitare della legittimità

costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., che,

disciplinando i casi di rinvio della udienza e di nuovo decorso del

termine per la decisione sulla istanza di riesame, non contemplerebbe

l'ipotesi in questione. Considerato in diritto

1. - Il giudice remittente lamenta in sostanza che l'art. 101 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel

prevedere le ipotesi nelle quali il termine di dieci giorni per la

decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, nono comma,

del codice, decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e

successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del

tribunale, non contempli anche il caso dell'imputato il quale, avendo

chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata

per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo

accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori.

Le ipotesi contemplate dal citato art. 101 sono quelle del rinvio

dell'udienza nel caso di legittimo impedimento dell'imputato che

abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127, quarto

comma, cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 101, primo comma, disp.

att., disponendo che in tal caso il termine decorre nuovamente dalla

data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione

dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso); e

quella in cui l'imputato, detenuto in luogo posto fuori del

circondario del tribunale competente per il riesame, sia stato

sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza

del luogo, ai sensi dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen. (art.

101, secondo comma, disp. att., a norma del quale in tal caso il

termine decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti

assunti dal magistrato di sorveglianza, che deve provvedere a ciò

senza ritardo, previo tempestivo avviso al difensore, e trasmettere

gli atti al tribunale con il mezzo più celere).

L'impossibilità di concedere il colloquio, dato il carattere

assoluto del temporaneo divieto imposto nell'ambito di un altro

procedimento, e l'impossibilità nello stesso tempo di differire il

termine perentorio per la decisione, il cui mancato rispetto farebbe

cadere la stessa misura cautelare, condurrebbero ad una inevitabile

menomazione del diritto di difesa, che potrebbe essere evitata,

secondo il remittente, solo attraverso una pronuncia di

incostituzionalità di tipo additivo, che estenda la previsione di

rinvio dell'udienza e di differimento del termine all'ipotesi in

questione.

2. - La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Le premesse interpretative da cui muove il remittente, come si è

detto, sono, da un lato, l'assolutezza del divieto di colloquio, che

estenderebbe i suoi effetti anche agli altri procedimenti a carico

dello stesso imputato detenuto nonché al colloquio dell'imputato col

difensore in occasione dell'udienza di riesame; dall'altro lato,

l'inapplicabilità, in questa fattispecie, delle norme che

contemplano il rinvio dell'udienza e il differimento del termine per

la decisione. Secondo il giudice a quo evidentemente, tale ipotesi

non sarebbe riconducibile a quella del legittimo impedimento

dell'imputato, prevista dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen.

La prima di tali premesse interpretative appare plausibile e

conforme alla ratio della norma, che prevede la possibilità, "quando

sussistono specifiche ed eccezionali esigenze di cautela", di

differire per un breve tempo (sette giorni, oggi ridotti a cinque per

effetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332) l'esercizio

del diritto di conferire con il difensore. Detto provvedimento è

infatti in grado di ottenere gli effetti pratici che da esso si

attendono solo se esplica efficacia anche con riguardo agli altri

eventuali procedimenti penali in corso nei confronti dell'imputato,

impedendo l'aggiramento altrimenti agevole del divieto attraverso il

contatto con il difensore nell'ambito di tali altri procedimenti.

Tuttavia il sopravvenire del divieto quando è in corso un altro

procedimento nei confronti dello stesso imputato produce un

temporaneo impedimento al pieno esercizio del diritto di difesa

nell'ambito di quest'ultimo. Di una effettiva difesa fa parte

integrante, infatti, la concreta possibilità dell'imputato di

conferire col proprio difensore prima e durante l'udienza in cui si

discute l'istanza di riesame del provvedimento restrittivo,

nell'esercizio di quello che l'art. 104 del codice di procedura

penale ha configurato come un vero e proprio diritto dell'imputato in

stato di custodia cautelare.

La lesione del diritto di difesa denunciata dal giudice remittente

si verificherebbe, peraltro, solo se si accogliesse anche l'altra

delle due premesse interpretative assunte dal medesimo, quella cioè

secondo cui nel caso considerato non sarebbe possibile il rinvio

dell'udienza del tribunale del riesame oltre il termine perentorio

fissato per la decisione dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen.,

non versandosi in un'ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato

che abbia chiesto di essere udito personalmente.

Ora, la nozione di "legittimo impedimento" non è precisata

dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen. Ma ragioni di ordine

costituzionale - discendenti dall'esigenza di evitare compromissioni

del diritto di difesa dell'imputato - inducono a preferire una

interpretazione estensiva, atta a ricomprendere le ipotesi in cui

l'imputato non abbia potuto o non possa esercitare pienamente i

diritti inerenti alla sua difesa e così il diritto di conferire con

il difensore: al quale fa riscontro il diritto del difensore di

conferire con il proprio assistito ai fini di un efficace

dispiegamento della sua attività difensiva (si veda l'art. 36 disp.

att. cod. proc. pen., sul diritto del difensore di accedere ai luoghi

in cui il suo assistito si trovi custodito, per conferire con lui;

nonché, ad altro proposito, l'art. 38 disp. att., sulla facoltà del

difensore di svolgere investigazioni e di conferire con le persone

che possano dare informazioni, al fine di esercitare il diritto alla

prova).

L'imputato temporaneamente soggetto al divieto di conferire col

difensore deve dunque considerarsi di fatto impedito a partecipare

utilmente - vale a dire nel pieno ed effettivo rispetto del suo

diritto di difesa - all'udienza in cui si discute sull'istanza di

riesame da lui presentata.

Che d'altra parte lo stesso legislatore abbia considerato

l'impedimento al colloquio col difensore come evento tale da dover

incidere sui termini, pur perentori, della procedura di riesame, al

fine di conciliarli con l'effettività del diritto di difesa, è

dimostrato dall'avvenuto inserimento nell'art. 309 del codice di

procedura penale, ad opera della recente novella recata dalla legge 8

agosto 1995, n. 332, del comma terzo-bis ai cui sensi nei termini

previsti dai commi primo, secondo e terzo dello stesso articolo -

vale a dire nei termini per la proposizione della richiesta di

riesame - "non si computano i giorni per i quali è stato disposto il

differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, terzo comma".

Se pure tale disposizione non soccorre nel caso in esame, essendo

qui in gioco non già i termini per proporre la richiesta di riesame,

bensì quello imposto per la decisione del tribunale, nondimeno con

essa vanno coordinate le altre norme in materia, attraverso una

interpretazione dell'art. 127, quarto comma, che parimenti faccia

salva l'effettività del diritto di difesa quando l'impedimento al

colloquio col difensore vada ad incidere, anziché sul termine per

ricorrere, su quello per provvedere sull'istanza.

Quest'ultimo termine è posto a garanzia dell'imputato,

assicurandogli una decisione tempestiva sull'istanza de libertate

mediante la comminatoria della perdita di efficacia della ordinanza

cautelare in caso di mancato rispetto del termine stesso (cfr.

ordinanza n. 126 del 1993). Ma tale garanzia va integrata con quella

di effettività della difesa: ed infatti a questo scopo l'art. 127,

quarto comma, esplicitamente dispone il rinvio dell'udienza (con

conseguente nuovo decorso del termine, ai sensi dell'art. 101, primo

comma, disp. att.) nel caso di legittimo impedimento dell'imputato

che abbia chiesto di essere sentito personalmente.

A tal proposito deve ricordarsi come questa Corte, con la sentenza

n. 45 del 1991, abbia ritenuto in via interpretativa che il diritto

dell'imputato di essere sentito personalmente dal giudice del riesame

si possa esercitare anche quando l'imputato sia detenuto in altro

luogo, benché l'art. 127, terzo comma, del codice in questa ipotesi

preveda espressamente soltanto che egli sia sentito, a richiesta,

prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del

luogo.

In base al criterio, affermato costantemente dalla giurisprudenza

di questa Corte, secondo cui fra più interpretazioni possibili della

stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un

significato conforme o non in contrasto con la Costituzione (cfr. da

ultimo sentenze nn. 121 del 1994, 19 del 1995, 98 del 1996), deve

pertanto accogliersi una interpretazione dell'art. 127, quarto comma,

cod. proc. pen. - e conseguentemente dell'art. 101, primo comma,

disp. att., che ad esso fa richiamo - secondo cui costituisce

legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle

indicate norme, l'impossibilità per il medesimo di conferire con il

proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di

differimento dell'esercizio del diritto al colloquio, adottato,

nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, terzo

comma, dello stesso codice.

L'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare

l'impossibilità, a causa del temporaneo divieto di colloquio, di

conferire con l'imputato, ai fini dello svolgimento della propria

attività di difesa. Tale impossibilità si traduce infatti in un

ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa, e dunque all'utile

partecipazione dell'imputato alla fase procedimentale in questione.

Ove si verifichi questa ipotesi, starà all'imputato o al suo

difensore - a cui fra l'altro, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen.,

competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce

all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a

quest'ultimo - far valere l'impedimento, consentendo in tal modo che

l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, terzo comma, cod.

proc. pen., ed il termine per decidere differito, ai sensi dell'art.

101 disp. att. cod. proc. pen., senza che con ciò sia contraddetta

la funzione di garanzia per l'imputato, attribuita dalla legge al

termine medesimo.

Così interpretato il sistema normativo, la norma denunciata sfugge

alla censura di costituzionalità ad essa mossa dal giudice

remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con

l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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