Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal Pretore di

Cassano d'Adda nel procedimento civile vertente tra Tresoldi Luigi e

Capaldi Iginio, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso, depositato il 23 settembre 1980 nella

cancelleria della Pretura di Cassano d'Adda, Tresoldi Luigi, premesso

che aveva dato in locazione sotto la data del 1 luglio 1977 - per la

durata di un anno e per il canone annuo di lire 1.800.000 - a Capaldi

Iginio l'appartamento sito a Cassano d'Adda, via Cristo Risorto n. 12,

che, a seguito della entrata in vigore della l. 27 luglio 1978, n. 392,

il canone era stato ridotto a lire 1.581.178 escluso l'aggiornamento

ISTAT, che tra i contraenti era sorta contestazione sul se

l'aggiornamento dovesse calcolarsi a far tempo dal 1 novembre 1978

ovvero dal 1 agosto 1979 e sul se il contratto fosse soggetto oppur no

a proroga legale, chiese che fosse fissata l'udienza di conciliazione e

di comparizione delle parti di cui all'art. 44 comma secondo l.

392/1978.

Il Pretore - letta la domanda di conciliazione e visto l'art. 44

comma secondo l. 392/1978-convocò avanti a sé le parti per l'udienza

del 24 ottobre 1980 con decreto 23 settembre 1980 e ordinò al

cancelliere di effettuarne la comunicazione alle parti.

1.2. - Con ordinanza emessa alla presenza del solo Tresoldi il 24

ottobre 1980, comunicata il successivo 21 novembre e notificata il 21

gennaio 1981, pubblicata nella G. U. n. 111 del 22 aprile 1981 e

iscritta al n. 76 R.O. 1981, il Pretore ha sollevato d'ufficio e

giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e

42 comma secondo Cost., la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 24 l. 27 luglio 1978, n. 392 ("Per gli immobili adibiti ad

uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli

articoli da 12 a 23 aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento

della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno

precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo

a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata")

facendo seguire ai tre ordini di motivi riflettenti la proposta

questione un quarto ordine di argomentazioni intese a negare fondamento

alla sentenza 17/1980 con la quale la Corte costituzionale ebbe a

negare la legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità al

giudice investito del ricorso per tentativo di conciliazione di cui

all'art. 44 l. 392/1978.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 12 maggio 1981 con il quale l'Avvocato generale

dello Stato ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza

della questione.

2.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

3. - La questione è inammissibile perché il giudice, investito

del tentativo di conciliazione ex art. 44 l. 392/1978, non è chiamato

ad adottare alcun provvedimento seppure di natura volontaria o

camerale, né avanti al medesimo propone la parte alcuna domanda di

merito la cui discussione sia sospesa in attesa dell'esito del

tentativo. Né a infirmare la motivazione svolta nella sent. 17/1980

della Corte giova l'argomento testuale, ricavato dalla rubrica e dal

comma secondo dell'art. 43, non solo perché il comma primo statuisce

che "la domanda concernente controversie relative alla determinazione,

all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta

se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo

seguente", ma anche, e soprattutto, perché la qualifica di

"improcedibilità", adottata nel comma secondo dell'art. 43, è

suggerita dalla direttiva della economia dei giudizi - ben presente al

legislatore -, intesa a non porre nel nulla atti e attività

processuali compiuti prima del momento in cui il giudice - investito

della domanda spiegata senza provocare il tentativo di conciliazione -

avverta tale carenza e sospenda il procedimento giurisdizionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissihile la questione di illegittimità

costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., con ordinanza 24

ottobre 1980 del Pretore di Cassano d'Adda (n. 76 RO. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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