Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo

comma, lett. e), n. 1 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 3,

primo comma, lett. e), n. 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

(Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23

ottobre 1990 dal Pretore di Sanremo, sezione distaccata di

Ventimiglia, nei procedimenti penali riuniti a carico di Peano

Giacinto ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 23 ottobre 1990 il Pretore di Sanremo ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n.

1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lett.

e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia).

Espone il giudice a quo che, in un procedimento penale per il

reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati, ad una parte

di essi è stato contestato il solo reato di cui all'art. 17 lett. b)

della legge 28 gennaio 1977 n. 10, essendo le loro condotte cessate

prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; agli altri

imputati, le cui condotte sono state successive all'entrata in vigore

della citata legge, è stato invece contestato il reato di cui

all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985. Peraltro, secondo il

Pretore, trattandosi di reato unitario sotto il profilo sostanziale,

il momento della consumazione va determinato per tutti gli imputati

alla data dell'ultima condotta penalmente rilevante, e cioè al 23

novembre 1987.

Ne consegue, a suo avviso, che le norme impugnate, non prevedendo

tra le esclusioni dal beneficio dell'amnistia i reati previsti

dall'art. 17 lett. b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, poi

sostituito dall'art. 20, comma primo, lett. b) e c) della legge 28

febbraio 1985 n. 47, avrebbero creato una disparità di trattamento

tra soggetti che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi

diversi, in quanto il provvedimento di clemenza potrebbe essere

applicato solo agli imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b),

prima citato.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della questione sollevata.

Sostiene la difesa del Governo che la ricostruzione giuridica

effettuata dal giudice remittente deve ritenersi del tutto errata,

con conseguente difetto di rilevanza della questione nel giudizio a

quo.

Sarebbe, infatti, palesemente contraddittoria la configurazione

di un'imputazione che indica un reato (art. 17, lett. b), della legge

n. 10 del 1977) con una data di commissione successiva alla

cessazione di vigenza della norma stessa.

La legge 28 febbraio 1985 n. 47, prosegue l'Avvocatura, prevede

espressamente all'art. 2 che le disposizioni del capo f)

sostituiscono, tra gli altri, l'art. 17 della legge n. 10 del 1977,

sicché dal 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n.

47 del 1985) l'art. 17 della legge n. 10 del 1977 non ha più

vigenza; conseguentemente non può esservi data di commissione per

tale reato successiva al 17 marzo 1985.

Pertanto le situazioni ipotizzabili sarebbero solo le seguenti:

a) - la condotta dell'imputato è cessata prima del 17 marzo

1985, allora lo stesso risponde del reato previsto dall'art. 17 della

legge n. 10 del 1977, con data di commissione al momento della

cessazione della condotta; in tale caso il termine prescrizionale

sarebbe decorso prima dell'entrata in vigore della legge di amnistia

e quindi la questione risulterebbe irrilevante, dovendo prevalere la

causa estintiva della prescrizione, che è quella verificatasi per

prima;

b) - accedendo invece alla tesi del Pretore, secondo cui la

data di consumazione deve essere identica per tutti gli imputati e

deve essere indicata nel 23 novembre 1987, allora il reato da

contestare a tutti dovrà essere quello previsto dalla normativa in

vigore alla data della consumazione, e cioè dall'art. 20 della legge

n. 47 del 1985; anche in tal caso la questione non si porrebbe.

In conclusione, secondo la difesa del Governo, l'unica operazione

che appare del tutto inaccettabile sarebbe proprio quella effettuata

dal giudice remittente dato che essa comporta una discrasia nella

formulazione dell'imputazione tra data del commesso reato e tempo di

vigenza della norma. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Sanremo dubita della legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli

artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n.

73 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia) e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990

n. 75 (Concessione di amnistia).

La normativa in questione, ad avviso del giudice remittente,

avrebbe creato una illegittima disparità di trattamento tra soggetti

che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi diversi

poiché non ha indicato, tra le esclusioni oggettive dal beneficio

dell'amnistia, i reati di lottizzazione abusiva previsti dall'art.

17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977 n. 10; norma poi sostituita

dall'art. 20, comma primo, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n.

47, compreso invece tra le predette esclusioni oggettive.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente

l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza,

osservando che il giudice a quo, nel procedere per il reato di

lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro,

ha contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett.

b), della legge n. 10 del 1977 (per essere la loro condotta cessata

prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985) mentre ad

altri ha contestato il reato di cui all'art. 20, lett. c), della

citata legge n. 47 del 1985, attenendosi al principio indicato

dall'art. 2 del codice penale, in materia di successione di leggi

penali nel tempo.

Poiché però il pretore di Sanremo ha considerato unitario dal

punto di vista sostanziale il reato, ed ha contestato a tutti i

concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento, sarebbe

allora illogico e contraddittorio configurare un'imputazione che

contesti un reato (art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977) con

data di commissione successiva alla cessazione della vigenza della

norma stessa.

L'eccezione non può essere accolta.

La questione in esame è sollevata dal giudice a quo sul

presupposto che il reato di lottizzazione abusiva, ove compiuto da

più persone, si protragga fino alla realizzazione dell'ultima

condotta penalmente rilevante da parte di alcuno degli imputati,

anche se a ciascuno dei concorrenti il reato deve essere contestato

secondo la norma sanzionatrice in vigore al tempo in cui è stata

posta in essere, e si è esaurita, ogni singola condotta.

Detta configurazione della fattispecie, e la conseguente

individuazione di un momento commissivo (o perfezionativo) del reato

diverso per ciascuno dei concorrenti, e distinto da quello

consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della

decorrenza della prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica

dei fatti che compete al giudice a quo e pertanto non può essere

censurata da questa Corte.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Questa Corte ha sempre ritenuto che spetti esclusivamente al

legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati

amnistiabili e non, precisando che le relative valutazioni non

possono essere sindacate salvo che ricorrano casi in cui la

sperequazione normativa, tra figure omogenee di reati, assuma

dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna

ragionevole giustificazione (cfr. sent. n. 59 del 1980).

Nel caso in esame è sufficiente osservare che il confronto tra

le due fattispecie normative (che pur attengono alla tutela del

medesimo bene giuridico) rende evidente come il legislatore del 1985,

aggravando in misura assai rilevante le pene previste per il reato di

lottizzazione abusiva, abbia dimostrato di ritenere altrettanto

aumentato il disvalore sociale del fatto; tanto basta perché il

diverso trattamento delle due norme nel provvedimento di clemenza non

possa essere ritenuto irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile

1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione

di amnistia), e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile

1990 n. 75 (Concessione di amnistia) sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sanremo, sezione

distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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