Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 342/1954

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa

allegato A del d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta

di pubblicità), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1971 dal

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Società

assicuratrice industriale e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione della Società assicuratrice

industriale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Filippo Biamonti, per la SAI, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa l'11 giugno 1971 nel procedimento civile tra

la SAI (Società assicuratrice industriale) e l'Amministrazione

finanziaria dello Stato, il tribunale di Torino ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 4 della tariffa allegata A del

d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, concernente nuove norme in materia di

imposta di pubblicità, in relazione agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Il tribunale osserva nell'ordinanza che il citato art. 4 prevede

una imposizione fiscale sulle tabelle e targhe pubblicitarie

distribuite dalle società di assicurazioni ai propri assicurati, da

assolvere in modo virtuale in base a denunzia, e commisurata

percentualmente ai premi di competenza, mentre la nota marginale

annessa alla norma stessa precisa che l'imposta deve essere corrisposta

"indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e

targhe". Con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe adottato

una disciplina che si porrebbe in contrasto con il principio di

eguaglianza, perché istituirebbe una disparità di trattamento tra

l'imprenditore assicuratore, tenuto a pagare l'imposta

indipendentemente dalla effettuazione della pubblicità, e

l'imprenditore non assicuratore, che viceversa non sarebbe gravato da

un obbligo consimile. La norma sarebbe poi egualmente discriminatoria

tra l'assicuratore che si avvale effettivamente della pubblicità

mediante tabelle o targhe e l'assicuratore che, pur non avvalendosene,

sarebbe tassato in modo eguale al primo, con evidente danno economico.

Inoltre, secondo l'ordinanza, il descritto sistema impositivo

sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva. A

dire del giudice a quo, infatti, tale capacità sarebbe manifestata dal

presupposto di fatto del tributo, quale indice di capacità economica

del soggetto passivo dell'imposta; ed anche ammettendo che il rapporto

tra l'indice e la capacità economica possa essere di carattere

presuntivo, nella specie la presunzione si spingerebbe addirittura a

"fingere" l'esistenza del presupposto generatore dell'imposta, in

contrasto con la realtà, e concreterebbe pertanto una patente

violazione del l'invocato precetto costituzionale.

Avanti a questa Corte si è costituita la SAI in persona del

Direttore generale avv. Camillo Conti, rappresentato e difeso dagli

avvocati Enrico Biamonti, Casimiro Zurletti e Agostino Manara che hanno

depositato, nei termini, deduzioni difensive, con cui svolgono le tesi

esposte nell'ordinanza di rinvio.

Particolarmente, per quanto riguarda la presunta violazione

dell'art. 53 Cost., la difesa lamenta che, secondo l'interpretazione

sostenuta in giudizio a quo dall'Amministrazione finanziaria, la norma

impugnata sancirebbe l'obbligo di corrispondere l'imposta anche se la

pubblicità non sia stata non solo effettuata, ma neppure denunziata.

In tal modo si avrebbe uno sganciamento sostanziale dell'imposizione

dalla materialità dell'evento pubblicitario, ed un collegamento di

essa ai premi di assicurazione, il che si risolverebbe in una

inammissibile tassazione supplementare.

Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura, richiamandosi anche alla sentenza n. 28 del 1970 di

questa Corte, afferma che la denuncia da parte dell'assicuratore

condiziona l'imposizione e ne delinea l'oggetto, di talché il

denunciante porrebbe esso stesso le basi dell'accertamento. La norma

impugnata assumerebbe così come elemento generatore dell'obbligazione

tributaria la semplice predisposizione del sistema pubblicitario,

indipendentemente dalla sua utilizzazione, e ciò per evitare le

difficoltà inerenti al sistema di accertamento che dovrebbe attuarsi

per individuare le tabelle e targhe realmente affisse.

La disparità di trattamento fra imprenditori assicuratori e non

assicuratori sarebbe quindi razionalmente giustificata dal particolare

atteggiarsi del fenomeno pubblicitario nel settore assicurativo, né

sussisterebbe d'altra parte la lamentata sperequazione nell'interno

della categoria degli assicuratori, perché l'obbligo della denunzia e

quindi il sorgere del presupposto d'imposta prescinderebbe per tutti

gli assicuratori dalla effettività della pubblicità.

Egualmente sarebbe da escludere la lamentata violazione del

principio della capacità contributiva. Invero, nella specie,

l'imposizione, fondata sulla denunzia della predisposizione e

dell'allestimento delle targhe e tabelle e calcolata percentualmente

sull'ammontare dei premi di competenza, sarebbe collegata con

presupposti esprimenti una reale manifestazione di ricchezza, e sarebbe

quindi in armonia con l'invocato precetto dell'art. 53 della

Costituzione.

La difesa della SAI ha depositato nei termini una memoria

illustrativa con cui insiste nelle tesi già esposte svolgendole

ampiamente.

In particolare, attraverso l'esame delle disposizioni legislative

in materia di imposta di pubblicità, sostiene che la norma impugnata

dovrebbe interpretarsi nel senso che per l'applicazione dell'imposta,

date le difficoltà di accertamento, non si richiederebbe la

determinazione dell'effettivo numero di tabelle e targhe affisse,

sempre però nel presupposto che la pubblicità sia stata

effettivamente attuata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Torino solleva questione di

costituzionalità dell'art. 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (tariffa allegato A), che fa obbligo

alle società di assicurazione di pagare l'imposta di pubblicità sulle

tabelle e targhe pubblicitarie in misura percentuale sui premi di

competenza, anche nel caso in cui i detti mezzi pubblicitari siano

stati soltanto predisposti, ma non ancora distribuiti agli assicurati

per l'affissione, ed effettivamente affissi. Secondo l'ordinanza, tale

sistema parrebbe importare violazione dell'art. 3 Cost., sia perché le

imprese assicuratrici verrebbero sottoposte a trattamento più

vincolato in confronto ad altre imprese non assicuratrici, sia perché,

all'interno della categoria degli assicuratori, con lo stabilire che

tutti siano tenuti ad assolvere l'imposta, abbiano o no effettuato la

pubblicità, si darebbe luogo a identità di trattamento, nonostante

situazioni diseguali. L'ordinanza aggiunge che il sistema parrebbe

contrastare anche con l'art. 53 della Costituzione, in quanto, ai fini

dell'imposizione fiscale, prescinderebbe dall'effettiva sussistenza del

presupposto di fatto del tributo (concreta apposizione delle targhe)

che dovrebbe manifestare la capacità economica, e quindi tributaria,

dell'obbligato.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che questa Corte, con sentenza n. 28 del 1970, ha

esaminato, agli effetti degli artt. 76 e 77 Cost., la corrispondenza

del citato decreto presidenziale n. 342 del 1954 con la legge-delega 27

dicembre 1952, n. 3596.

Nell'esaminare il punto allora in questione e nel ritenere che le

regole sulla delega legislativa, sono state, nel caso, compiutamente

osservate, la Corte ha addotto argomenti basati sull'analisi della

delega, sul contenuto e finalità delle norme delegate e sul sistema

che ne è conseguito, a conferma e perfezionamento del sistema

precedente, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, ed al decreto

legislativo C.P.S. 14 aprile 1947, n. 242.

La questione ora sollevata davanti alla Corte ha bensì diversa

impostazione, in quanto sono le norme delegate a formare direttamente

oggetto dell'esame di legittimità. Tuttavia, le considerazioni svolte

nella precedente sentenza possono utilmente essere qui richiamate per

l'esame da compiere sotto i particolari profili ora prospettati.

3. - Riguardo alla denunciata violazione del principio di

eguaglianza, la Corte osserva che non è fondato il richiamo ad una

pretesa irrazionalità del trattamento disposto peculiarmente per le

sole imprese assicuratrici e non anche per tutte le altre imprese in

genere.

Invero, risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 342

del 1954 e dall'allegata tariffa che la categoria di pubblicità

manifestata mediante "tabelle e targhe distribuite dalle società di

assicurazione ai propri assicurati ed affisse al pubblico sui

fabbricati e sulle cose assicurate" è stata considerata e regolata a

sé stante nel modo di pagamento (cosiddetto "virtuale") dell'imposta

annuale di pubblicità, indipendentemente dalla effettiva loro

distribuzione.

La diversità di trattamento dagli ordinari avvisi e manifesti

pubblicitari esposti al pubblico, deriva la sua ragion d'essere

dall'esigenza, costantemente riconosciuta dal legislatore, di dar luogo

ad un sistema particolare, in cui si congiungono elementi che

attengono, sia alla identificazione delle cose assicurate, sia alla

esteriorizzazione del raggio d'azione delle riprese all'uopo impegnate.

Trattasi, pertanto, di situazioni differenziate, per cui l'art.3

Cost. non può intendersi, nel caso, vulnerato.

Nemmeno può ritenersi, secondo l'altro e diverso profilo

prospettato, che il principio di eguaglianza verrebbe ad essere eluso,

col sottoporre tutte le imprese assicuratrici allo stesso onere

fiscale, sia che mettano poi in opera le targhe, sia che ciò omettano

di fare in tutto o in parte pur dopo averne dichiarato e denunciato la

predisposizione, poiché trattasi, dato il sistema della legge ed ai

fini della sua applicazione pratica, di circostanze fiscalmente

indifferenti.

Sicché, deve al contrario riconoscersi che, in luogo di una

ingiustificata riduzione ad unicità di trattamento per situazioni

diseguali, il sistema è invece informato a coerente unicità di

trattamento.

4. - Circa la denunciata violazione dell'art. 53 della

Costituzione, nel senso che, con la non attuazione della pubblicità,

verrebbe a mancare il presupposto materiale, costituente la base

imponibile, la Corte osserva che, in conformità a quanto spiegato nel

numero precedente, la estrinsecazione effettiva della pubblicità non

si configura come presupposto dell'obbligo tributario. Il presupposto

risiede, invece, nella dichiarazione anteatta degli enti assicuratori,

i quali (come già rilevato nella precedente sentenza n. 28 del 1970)

"vengono a porre essi stessi le basi dell'accertamento" mediante

l'indicazione della forma di pubblicità che si apprestano ad

effettuare con mezzi predisposti in relazione ai singoli contratti

conclusi con gli assicurati. Il calcolo del dovuto è rapportato ad una

misura percentuale sugli incassi dei rispettivi premi di competenza.

Tale è, adunque, nel sistema, la manifestazione economica da cui

si fa derivare la formazione della base imponibile. E coerenti al

sistema sono gli artt. 8 e 9 del citato d.P.R. n. 342 del 1954 laddove

dispongono appunto che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato

al momento della presentazione della denuncia.

Di conseguenza, l'assunto dell'ordinanza, che tenderebbe a far

prevalere sulla rilevanza del presupposto giuridico la rilevanza del

mero presupposto materiale, non può essere accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente delia

Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, contenente "Nuove norme sulla

imposta di pubblicità": questione proposta con ordinanza 11 giugno

1971 del tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, comma prima,

e 53, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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