Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 03legge 496/1993
  • art. 25legge 61/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 03, comma 1,

del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21

gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei

controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la

prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), promosso con

ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna,

sezione staccata di Parma, iscritta al n. 461 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione di Allevato Francesco ed altra,

nonché l'atto di intervento della regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore

Valerio Onida;

Udito l'avvocato Franco G. Scoca per Allevato Francesco ed altra.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,

sezione di Parma, con ordinanza emessa l'11 febbraio 1997, pervenuta

a questa Corte il 17 giugno 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97

della Costituzione, dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4

dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione

dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché dell'art. 25, comma 1,

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44

(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA -

dell'Emilia Romagna). La prima disposizione stabilisce che le regioni

istituiscono le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,

"attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le

funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e

la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione,

nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei

servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui

all'art. 01", cioè alle attività tecnico-scientifiche per la

protezione dell'ambiente demandate all'agenzia nazionale e alle

agenzie regionali di nuova istituzione. La disposizione impugnata

della legge regionale n. 44 del 1995 stabilisce a sua volta che "sono

assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni

organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici,

fisici e biotossicologici dei PMP (presidi multizonali di

prevenzione), indicate nell'allegato 2", nel quale si elencano le

dotazioni organiche dei PMP al 1 gennaio 1994, da ripartire tra ARPA

e aziende USL. Il tribunale remittente premette che i provvedimenti

impugnati, di assegnazione e trasferimento del ricorrente

dall'Azienda USL presso cui prestava servizio, in qualità di

dirigente sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e

microbiologia, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente,

appaiono conformi all'art. 25 della legge regionale n. 44 del 1995,

che prevede l'assegnazione all'ARPA delle intere dotazioni organiche

del settore biotossicologico dei soppressi presidi multizonali di

prevenzione, senza possibilità di alcuna valutazione in sede

amministrativa delle funzioni già svolte dal relativo personale, e

senza che si possano trarre indicazioni diverse dall'art. 03 del

decreto-legge n. 496 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione

n. 61 del 1994), che pure prevede una indiscriminata attribuzione

alle agenzie regionali del personale dei PMP. Proprio questa

conclusione induce il giudice a quo a sollevare sia, d'ufficio,

questione di legittimità costituzionale di detto art. 03 del

decreto-legge n. 496 del 1993, sia, in accoglimento dell'istanza del

ricorrente (ma senza riferimento al parametro dell'art. 117 Cost.,

invocato invece dal ricorrente), analoga questione relativamente

all'art. 25 della legge regionale n. 44 del 1995. Il remittente

ricorda che con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, furono attribuite

alle USL funzioni in materia di igiene e sanità pubblica nonché di

salvaguardia dell'igiene dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, e fu

prevista la istituzione dei presidi multizonali di prevenzione; che

in relazione a ciò la legislazione dell'Emilia-Romagna aveva

previsto una articolazione operativa dei predetti presidi in quattro

settori di attività, fra i quali quello biotossicologico svolgeva

attività a prevalente carattere igienico-sanitario, e solo

marginalmente a carattere ambientale; che l'art. 7 del d.lgs. n. 502

del 1992 ha previsto la istituzione dei dipartimenti di prevenzione

delle USL, ai quali attribuisce le funzioni in materia di igiene e

sanità pubblica, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,

igiene degli alimenti, sanità animale; che, a seguito del referendum

svoltosi nel giugno 1993, sono state abrogate le disposizioni che

affidavano alle USL i controlli ambientali, dopo di che il

legislatore nazionale, con il decretolegge n. 496 del 1993, ha

affidato questa materia alla Agenzia nazionale e a quelle regionali

per la protezione dell'ambiente, restando ferme le competenze delle

USL in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti,

prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, servizi veterinari.

Secondo il giudice a quo, l'art. 03 del decreto-legge n. 496 del 1993

sarebbe incorso in una contraddizione, disponendo l'attribuzione alle

agenzie regionali del personale dei presidi multizonali, senza

distinguere fra addetti alle attività trasferite e addetti ad

attività rimaste di competenza delle USL, e precisamente dei

dipartimenti di prevenzione costituiti presso queste ultime. Nella

stessa contraddizione sarebbe incorso l'art. 25 della legge regionale

n. 44 del 1995, che, nonostante il riparto delle competenze fra

Agenzia regionale e dipartimenti di prevenzione, ha disposto

l'assegnazione all'ARPA di tutto il personale del settore

biotossicologico dei presidi multizonali. Il remittente denuncia la

"mancanza di simmetria tra funzioni e personale oggetto di

trasferimento", che non sembrerebbe "rispondere a criteri di logica e

razionalità". Infatti si avrebbe una identica disciplina per

situazioni di servizio del tutto differenziate quanto a funzioni

esercitate e a correlati profili professionali; una parallela

mancanza di considerazione della inscindibilità del nesso fra

profili professionali e contenuti delle funzioni da attribuire,

tenuto conto che la valorizzazione delle professionalità risponde

sia ad esigenze di buon andamento degli uffici che ad esigenze di

tutela del lavoro; una immotivata sottrazione al Servizio sanitario

nazionale di dotazioni di personale adibito a compiti ad esso

spettanti, sottrazione non coerente con il principio di buona

organizzazione degli uffici. Tali aspetti di illogicità

integrerebbero i profili di violazione degli artt. 3, 35 e 97 della

Costituzione.

2. - Si sono costituiti, con unico atto, il ricorrente e una

associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale,

chiedendo l'accoglimento della proposta questione di legittimità

costituzionale.

Le parti ricordano che il personale, già appartenente al reparto

medico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, poi

confluito nei presidi multizonali di prevenzione delle USL, e

denominato settore biotossicologico, ha sempre svolto prevalentemente

attività igienico-sanitaria e solo marginalmente attività di tipo

ambientale; e condividono le censure mosse dal tribunale remittente,

sostenendo che la legge nazionale, se ha inteso trasferire alle

agenzie regionali tutto il personale dei soppressi presidi

multizonali, incorre in illogicità e introduce una ingiusta

disparità di trattamento, poiché il personale, in particolare

quello medico con competenze in igiene e sanità pubblica, che non

svolgeva in modo prevalente attività di carattere ambientale,

avrebbe dovuto rimanere presso i dipartimenti di prevenzione delle

USL. A loro volta sarebbero illogiche, contraddittorie, e

produrrebbero una disparità di trattamento, le norme della legge

regionale che hanno assegnato all'ARPA, fin dalla sua costituzione,

le dotazioni organiche e il personale del settore biotossicologico

dei presidii multizonali, pur essendo le competenze in materia di

igiene e sanità pubblica rimaste in capo ai dipartimenti di

prevenzione delle USL. Le parti richiamano poi la disciplina dettata

dalla legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 66, che avrebbe

fatto ricorso ad una soluzione di compromesso per superare la

contraddittorietà della legge statale, in particolare prevedendo

l'assegnazione all'agenzia regionale del solo 50% del personale del

settore biotossicologico dei presidii multizonali, il trasferimento

di altro personale delle USL solo quando avesse svolto in via

esclusiva o prevalente compiti rientranti nelle competenze della

nuova agenzia, e, per altro personale, la dipendenza solo funzionale

dall'agenzia limitatamente allo svolgimento dei compiti che

comportano integrazioni operative con il dipartimento provinciale

dell'agenzia medesima.

3. - Non vi è intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri. Ha invece spiegato intervento il presidente della Giunta

regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Nelle deduzioni presentate con separato atto,

l'interveniente sostiene anzitutto che il giudice a quo avrebbe

erroneamente interpretato l'art. 25, comma 1, della legge regionale

n. 44 del 1995 ritenendo che con esso sarebbe stata disposta la

indiscriminata assegnazione all'agenzia di tutto il personale del

settore biotossicologico. Ad avviso del presidente della regione,

mentre l'art. 13 della legge regionale prevede in via generale

l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA del personale

dei presidii multizonali di prevenzione adibito alle attività e ai

compiti assegnati all'ARPA stessa, dunque ripartendo il personale in

relazione alle esigenze organizzative, così come viste dal

legislatore regionale, l'art. 25 disporrebbe solo in via transitoria

l'assegnazione all'ARPA di una parte delle dotazioni organiche dei

presidii multizonali, ripartite dunque fra USL e agenzia in coerenza

con l'assegnazione a quest'ultima di una parte delle funzioni dei

presidii, e non già l'assegnazione in via permanente all'ARPA di

tutto il personale del settore biotossicologico. In secondo luogo,

l'interveniente sostiene che, anche se la questione stesse nei

termini prospettati dal giudice a quo, essa sarebbe ugualmente

infondata: dovendosi modificare l'assetto organizzativo preesistente

al referendum del 1993 - nel quale, mentre in ogni USL vi era un

settore competente per la materia dell'igiene e salute pubblica, solo

presso alcune USL vi erano i presidii multizonali di prevenzione,

svolgenti compiti non per la singola USL, ma per una vasta area

subregionale - il legislatore statale e regionale ben poteva fare la

scelta di impiegare, per la costituzione del nuovo organismo

competente in materia ambientale, le componenti ritenute più

opportune, o anche le intere dotazioni, dei preesistenti presidii

multizonali. Né si è attribuito all'agenzia personale dotato di

competenze estranee ed inutilizzabili per l'agenzia medesima: onde la

censura di violazione dell'art. 97 della Costituzione si rivelerebbe

in sostanza una petizione di principio.

Si tratterebbe di una scelta discrezionale, non irrazionale, del

legislatore in ordine alla preferibile utilizzazione delle risorse a

disposizione della pubblica amministrazione. Essendo infondato il

profilo relativo all'art. 97 della Costituzione, risulterebbe

estraneo alla questione il riferimento all'art. 3; e quanto all'art.

35, la censura sarebbe priva di fondamento, in quanto la riconduzione

delle risorse proprie delle specialità biotossicologiche agli

strumenti di tutela dell'ambiente non mortificherebbe in alcun modo

la professionalità degli operatori, indirizzata anzi ad una

finalità di tutela sociale particolarmente essenziale ed elevata. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata, sostanzialmente unica, investe sia la

norma statale contenuta nell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4

dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione

dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente), come convertito dalla legge 21 gennaio

1994, n. 61, sia la norma contenuta nell'art. 25, comma 1, della

legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44

(Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA -

dell'Emilia-Romagna): la prima, in quanto prevede l'attribuzione, con

legge regionale, alle agenzie regionali per la protezione

dell'ambiente del personale dei presidii multizonali di prevenzione,

già istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n.

833; la seconda, in quanto dispone l'assegnazione all'Agenzia della

regione Emilia-Romagna, fin dalla sua costituzione, delle dotazioni

organiche, in essere al 1 gennaio 1994, del settore biotossicologico

dei presidii multizonali di prevenzione.

Entrambe le disposizioni sarebbero viziate per la "mancanza di

simmetria" tra funzioni trasferite all'Agenzia regionale per la

prevenzione e l'ambiente e personale attribuito alla stessa, essendo

stato trasferito il personale dei presidii multizonali di

prevenzione, in particolare del settore biotossicologico degli

stessi, senza distinguere fra addetti alle attività trasferite e

addetti in prevalenza ad attività rimaste di competenza del Servizio

sanitario nazionale, e precisamente dei dipartimenti di prevenzione

delle USL, istituiti a norma dell'art. 7, del d.lgs. n. 502 del

1992. Con ciò risulterebbero violati l'art. 3 della Costituzione,

per il trattamento con identica disciplina di situazioni

differenziate quanto a funzioni esercitate; l'art. 35, per la

mancata considerazione del nesso fra profili professionali e

contenuti delle funzioni; l'art. 97, per la immotivata sottrazione al

Servizio sanitario nazionale di personale adibito a compiti propri

del servizio medesimo.

2. - La questione è infondata.

La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale aveva

concentrato nelle strutture di detto servizio le funzioni di

prevenzione, comprese quelle rivolte all'obiettivo della promozione e

della salvaguardia "della salubrità e dell'igiene dell'ambiente

naturale di vita e di lavoro" (art. 2, primo comma, n. 5),

consistenti nella identificazione ed eliminazione "delle cause degli

inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" (art. 2,

secondo comma, lettera h). In questo quadro, aveva previsto fra

l'altro la istituzione presso talune USL, individuate dalla legge

regionale, di "presidii e servizi multizonali per il controllo e la

tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro e delle malattie professionali" (art. 22, primo comma,

lettera a); e il trasferimento al patrimonio dei comuni, con vincolo

di destinazione alle unità sanitarie locali, dei beni mobili e

immobili e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi,

già appartenenti alle province (art. 66, primo comma, lettera a),

nonché il passaggio nei ruoli nominativi del Servizio sanitario del

relativo personale (art. 68, primo comma).

In coerenza con tali disposizioni, la legge regionale

dell'Emilia-Romagna 7 settembre 1981, n. 33, nel disciplinare

l'articolazione dei presidii multizonali di prevenzione in quattro

settori, aveva previsto che il settore biotossicologico svolgesse

"specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività

di prevenzione e di controllo" relativa, fra l'altro, "all'igiene

ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica"

(art. 4, quinto comma).

A seguito dell'esito abrogativo del referendum indetto con d.P.R.

25 febbraio 1993, e tendente precisamente a sottrarre alle strutture

del Servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale,

risultarono soppresse le parti della legge n. 833 del 1978 che

riferivano al servizio sanitario i compiti di tutela dell'igiene

ambientale e di accertamento ed eliminazione dei fattori di

deterioramento degli "ambienti di vita", nonché, specificamente, la

disposizione che includeva fra i beni e le attrezzature destinati

alle USL quelli degli ex laboratori provinciali di igiene e

profilassi (cfr. art. 1, comma 1, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177,

di dichiarazione del risultato abrogativo del referendum).

Considerato tale esito abrogativo, e nel dichiarato intento di

"evitare soluzioni di continuità in materia di controlli ambientali"

(cfr. le premesse del provvedimento governativo), il decreto-legge 4

dicembre 1993, n. 496, interamente riformulato dalla legge di

conversione 21 gennaio 1994, n. 61, ha previsto la istituzione

dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e delle

corrispondenti agenzie regionali, destinate a svolgere le attività

(rispettivamente di interesse nazionale e di interesse regionale)

"tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche

per la protezione dell'ambiente" (cfr. art. 1 e art. 03, con

riferimento all'art. 01); e in particolare ha stabilito che le leggi

regionali istitutive delle agenzie regionali attribuissero ad esse o

alle loro articolazioni territoriali "le funzioni, il personale, i

beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria

dei presidii multizonali di prevenzione", nonché "il personale,

l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità

sanitarie locali adibiti alle attività" rientranti nei compiti delle

agenzie (art. 03, comma 1, primo periodo).

Tale disegno organizzativo si inquadra nella scelta di affidare

alle regioni la "organica ricomposizione in capo alle province delle

funzioni amministrative in materia ambientale" di cui all'art. 14

della legge n. 142 del 1990 (art. 02, comma 1); le agenzie regionali

a loro volta devono essere organizzate "in settori tecnici

corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in

dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali"

(art. 03, comma 3), e "le strutture tecniche provinciali"

dell'agenzia regionale "sono poste alle dipendenze funzionali delle

province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni

stipulate con le regioni" (art. 02, comma 2). Solo in via

transitoria, "al fine di assicurare la continuità di esercizio delle

funzioni di tutela ambientale", fu previsto che i presidii

multizonali di prevenzione continuassero a svolgere, fino

all'emanazione delle leggi regionali istitutive delle agenzie, le

attività tecniche esercitate, a supporto degli enti pubblici

istituzionalmente competenti (art. 5); a loro volta le province, in

attesa delle leggi regionali, avrebbero esercitato le funzioni

amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia

dell'igiene dell'ambiente "avvalendosi dei presidii multizonali di

prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali"

(art. 02, comma 3).

È palese, e non irragionevole, la logica cui tali previsioni si

ispirano: muovendo dalla scelta, effettuata dal referendum, di

scorporare le funzioni di controllo ambientale da quelle di

prevenzione già affidate alle USL, e nella consapevolezza che le

attività tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano essere,

e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli

ambientali, sia dei controlli propriamente sanitari, che restavano

invece di competenza delle strutture del Servizio sanitario

nazionale, il legislatore statale ha voluto evitare che si producesse

a livello locale una duplicazione di strutture tecniche o uno

smembramento di quelle esistenti, con relativo aggravio di personale

e di spesa (infatti le agenzie regionali debbono essere istituite

"senza oneri aggiuntivi per le regioni": art. 03, comma 2, primo

periodo). Così si è disposto il passaggio ai nuovi organismi, ma

con dipendenza funzionale dalle province per quanto riguarda le

articolazioni di livello corrispondente, delle principali strutture

tecniche preesistenti a livello locale, vale a dire gli ex laboratori

provinciali di igiene e profilassi, poi confluiti nei presidii

multizonali di prevenzione, e conseguentemente il passaggio alle

agenzie regionali del relativo personale.

Né si è trascurata l'esigenza di non sguarnire di supporti

tecnici le strutture del Servizio sanitario nazionale, tuttora

competenti per i controlli di tipo sanitario (e così sull'igiene

degli alimenti o dei luoghi di lavoro): si è prevista infatti, come

si è detto, l'organizzazione delle agenzie regionali "in settori

tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e

articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi

territoriali", al fine, fra l'altro, "di coordinamento con

l'attività di prevenzione sanitaria" (art. 03, comma 3); si è

affidato alle regioni il compito di definire l'organizzazione e la

dotazione tecnica, di personale e finanziaria delle agenzie, "con

l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle

disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502" (che ha previsto i dipartimenti di prevenzione

delle USL, cui sono attribuiti i compiti relativi ai controlli

sanitari), e di fissare "le modalità di integrazione e di

coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività

con i servizi delle unità sanitarie locali" (art. 03, comma 4).

3. - La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 44 del 1995, emanata

in attuazione dell'art. 03 del decretolegge n. 496 del 1993, ha

seguito a sua volta la logica che si è visto inerire alle scelte del

legislatore nazionale, sviluppandone e specificandone coerentemente

le previsioni.

Essa ha disciplinato le funzioni dell'agenzia regionale per la

prevenzione e l'ambiente (ARPA) in conformità ai principi della

legge statale (art. 5), configurandola più precisamente come "ente

strumentale della regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle

funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli

ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di

rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1); ha

conseguentemente soppresso i presidii multizonali di prevenzione

(art. 24, comma 1), prevedendo l'assegnazione e il successivo

trasferimento all'agenzia "del personale, dei beni, del patrimonio,

delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria" dei

presidii medesimi, nonché dei servizi delle unità sanitarie locali

adibiti alle attività e ai compiti assegnati all'agenzia (art. 13,

comma 1), sulla base di un preciso "riparto delle competenze già

delle unità sanitarie locali in materia di prevenzione collettiva e

controlli ambientali tra aziende unità sanitarie locali e ARPA",

indicato nell'allegato 1. In tale riparto, mentre le funzioni di

controllo sanitario spettano alle USL, all'ARPA è passata, oltre

alle competenze in materia di prevenzione e controllo ambientale,

grandi rischi industriali, inquinamento acustico negli ambienti di

vita, la "rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per

l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica": è dunque

chiaramente previsto che la rete di laboratori, lungi dall'essere

smembrata e ripartita, sia trasferita all'agenzia, mantenendo intatti

i suoi compiti tecnici.

Particolare cura pone la legge regionale nel disciplinare le

modalità di coordinamento e cooperazione fra ARPA e altri enti

istituzionali operanti in materie affini o connesse, e in particolare

le modalità di svolgimento da parte dell'ARPA di attività tecniche

al servizio proprio delle unità sanitarie locali, competenti in tema

di controlli sanitari.

Si è già detto che l'agenzia è configurata come organismo

preposto, fra l'altro, "all'erogazione di prestazioni analitiche di

rilievo sia ambientale sia sanitario" (art. 4, comma 1).

Coerentemente, si prevede che l'agenzia assicuri ai dipartimenti di

prevenzione delle aziende unità sanitarie locali "attività di

consulenza e supporto tecnicoscientifico e analitico sulla base di

apposite convenzioni ed accordi di programma" (art. 3, comma 2), e

che le USL possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per

prestazioni aggiuntive ed altre attività inerenti alle proprie

funzioni istituzionali (art. 3, comma 5).

Si precisa che "l'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle

aziende unità sanitarie locali svolgono le proprie attività in

maniera coordinata e integrata", e che "le strutture laboratoristiche

ed operative dell'agenzia svolgono funzioni di supporto

tecnico-specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle

aziende unità sanitarie locali" (art. 4, comma 4).

Si stabilisce che i servizi in cui si organizzano (oltre che in

dipartimenti tecnici) le sezioni provinciali dell'ARPA "sono

articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti

delle aziende unità sanitarie locali" (art. 15, comma 5), e che

l'assetto organizzativo dell'agenzia deve essere tale che siano

"comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività

analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e

vigilanza degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali"

(art. 15, comma 8).

Proprio al fine di "garantire il necessario coordinamento tecnico

delle attività delle sezioni provinciali dell'ARPA", fra l'altro,

"con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie

locali", è costituito un comitato provinciale di coordinamento, di

cui fanno parte i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle

aziende unità sanitarie locali della provincia (art. 16, commi 1 e

2).

Ancora, si ribadisce che l'ARPA e i dipartimenti di prevenzione

delle aziende unità sanitarie locali "esercitano in modo integrato e

coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di

prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia

sanitaria", stabilendo che, per un esercizio coordinato e integrato

delle funzioni e per evitare "sovrapposizioni e disfunzioni", le

sezioni provinciali dell'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle

USL "istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro

permanenti sulle principali attività di comune interesse" (art. 17,

commi 1 e 4).

Sono dunque perfettamente coerenti con il descritto assetto

organizzativo, nel cui ambito i laboratori dei soppressi presidii

multizonali di prevenzione sono trasferiti alla neo-istituita

agenzia, conservando peraltro i loro compiti, da svolgere, oltre che

al servizio delle funzioni proprie dell'agenzia medesima, anche di

quelle di altri enti e in particolare delle USL, le disposizioni

dell'art. 25 della legge regionale, che prevedono l'assegnazione

all'ARPA, fin dalla sua costituzione, delle "dotazioni organiche in

essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e

biotossicologici dei PMP" (comma 1), con esclusione cioè delle sole

dotazioni del settore impiantistico-antinfortunistico; e

l'assegnazione e il successivo trasferimento all'ARPA, fin dalla sua

costituzione, del personale degli indicati settori dei presidii

stessi.

4. - Nell'ambito dell'indicata logica di riorganizzazione degli

apparati e di integrazione delle funzioni, diretta fra l'altro ad

evitare duplicazioni di strutture tecniche - logica non in contrasto,

ma anzi conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione

di cui all'art. 97 della Costituzione -, deve riconoscersi la piena

discrezionalità del legislatore nel definire i criteri per la

collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti

amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del

relativo personale.

Le considerazioni ora svolte valgono altresì a smentire che le

disposizioni denunciate siano in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza che sotto

quello della lamentata disparità di trattamento.

Quanto infine alla lamentata violazione dell'art. 35, basterà, per

escluderla, osservare che il rispetto della professionalità degli

addetti alle strutture tecniche non è certo contraddetto dal loro

trasferimento, che consegue alla nuova collocazione delle strutture

stesse, quando resti ferma, come nel caso, la tipologia generale

delle prestazioni richieste a tali strutture, anche se le medesime

prestazioni vengano svolte al servizio di funzioni amministrative di

controllo facenti ora capo, parzialmente, ad enti diversi da quelli

di precedente appartenenza del personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496

(Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali

e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione

dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la

prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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