Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

9 novembre 1955, n. 1122 (disposizioni varie per la previdenza e

assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), promosso con ordinanza

emessa il 6 aprile 1970 dal pretore di Roma nel procedimento di

esecuzione mobiliare vertente tra l'Esattoria comunale di Roma e Giulia

Mario Mariano, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21

ottobre 1970.

Visti gli atti di costituzione dell'Esattoria comunale di Roma e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'Esattoria, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento esecutivo proposto dalla Esattoria

comunale di Roma nei confronti di Giulia Mario Mariano per il recupero

di un credito tributario, il pretore di Roma ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara non sequestrabili

né pignorabili le somme corrisposte agli aventi diritto dall'Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti a titolo di pensioni, assegni

ed altre indennità, e che perciò restano totalmente esenti da ogni

procedura esecutiva, anche per pagamento di tributi.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, sottraendo le

pensioni dei giornalisti al principio, che nel nostro ordinamento

avrebbe carattere generale, della pignorabilità, benché limitata, per

crediti d'imposta, degli stipendi, pensioni ed indennità, avrebbe

introdotto una disparità di trattamento priva di fondamento razionale,

"avuto riguardo ai criteri della logica e dell'equità e ai principi

giuridici enunciati dagli articoli 2 e 53 della Costituzione". Ed

invero, l'intangibilità delle pensioni dei giornalisti non solo

sarebbe del tutto arbitraria, rispetto al diverso trattamento riservato

alle pensioni di altre categorie di professionisti e degli stessi

pubblici dipendenti, ma costituirebbe altresì un ingiustificato

privilegio, in quanto sottrae una categoria di cittadini ai doveri

nascenti dal sistema tributario vigente.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

Dinanzi alla Corte si è costituito l'Esattore del Comune di Roma

il quale, con deduzioni depositate il 5 novembre 1970, ribadisce

sostanzialmente gli argomenti contenuti nella ordinanza di rinvio,

deducendo altresì l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata, in relazione all'art. 53 della Costituzione, sotto il

profilo che la intangibilità delle pensioni dei giornalisti sottrae

tale categoria di contribuenti all'osservanza coattiva del precetto

costituzionale.

Si è costituita altresì, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 9 novembre 1970, sostenendo la infondatezza della

questione.

L'Avvocatura contesta che nel nostro ordinamento esista un

principio generale relativo alla parziale pignorabilità e

sequestrabilità delle pensioni, perché, accanto alle disposizioni che

prevedono la loro pignorabilità nella misura del quinto, esiste il

principio generale, sancito nell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.

1827, che stabilisce la incedibilità, insequestrabilità e

impignorabilità delle pensioni di previdenza sociale, e al quale il

legislatore si è ispirato nel disciplinare il trattamento

previdenziale dei giornalisti. Il fatto poi che, per i pubblici

dipendenti e per alcune categorie di liberi professionisti, sia

prevista una diversa disciplina, può essere agevolmente spiegato,

secondo la difesa dello Stato, con il particolare status di lavoratore

dipendente da riconoscersi ai giornalisti, profondamente diverso sia da

quello dei pubblici impiegati che dei liberi professionisti.

All'udienza le parti costituite hanno concluso in conformità delle

loro precedenti deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia alla

Corte l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara

totalmente insequestrabili ed impignorabili le somme corrisposte agli

iscritti per pensioni, assegni ed altre indennità, dall'Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti. Secondo il giudice a quo, la

norma in tale articolo contenuta sarebbe illegittima nella parte in cui

esonera quelle somme anche da procedure coattive per pagamento di

tributi ed entro la misura di un quinto di cui all'art. 545 del codice

di procedura civile. La illegittimità deriverebbe dalla violazione

dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per difformità di

trattamento rispetto a fattispecie analoghe, in quanto le somme erogate

per le medesime causali da casse di previdenza di professionisti, quali

avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, sono invece

assoggettate alle stesse disposizioni vigenti per i dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, e perciò sequestrabili e pignorabili, per

crediti nascenti da tributi ed entro la misura di un quinto (art. 2

d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).

2. - La questione non è fondata.

Va innanzi tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può

ritenersi esistente, secondo sostiene il giudice a quo, un principio di

carattere generale relativo alla sequestrabilità e pignorabilità

degli stipendi e pensioni per determinati crediti, tra cui quelli

relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme citate, che

ammettono la assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da pagarsi

da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che

escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne

che per crediti verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827, e art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).

La tesi della eccezionalità della norma denunziata, che concerne

l'esonero della perseguibilità delle pensioni dei giornalisti, non

trova quindi conforto nella realtà normativa e non può perciò

fornire la base di appoggio alla eccezione di illegittimità della

stessa norma per violazione del principio di eguaglianza.

3. - Parimenti è insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta

dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle

degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei

geometri.

Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro

cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la

previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.

È vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività

(legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati

giornalisti-professionisti, ma tale denominazione è loro conferita al

solo fine di distinguerli dai "pubblicisti", per quanto concerne la

professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere

esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri

che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare

altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge).

Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo è che i

giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto

di lavoro è regolato da contratti collettivi, onde è certo che liberi

professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.

4. - Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli

scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi

professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"

(legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i

giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a

tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza

obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione

di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la

disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni

famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti

hanno compiti ben più limitati e circoscritti.

In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore

autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei

lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente

dall'INPS e dall'INAM.

Appare perciò - come del tutto logico e naturale che la legge 9

novembre 1955, n. 1122, abbia esteso all'Istituto previdenziale dei

giornalisti tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie

previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 10), e

quindi anche la norma impugnata, contenuta nell'art. 1, concernente la

insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale è poi

anche essa una disposizione estensiva della normativa prevista in

materia per l'INPS dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Deve quindi concludersi che la lamentata violazione dell'art. 3

della Costituzione non sussiste.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, avente ad oggetto

disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti

italiani, questione proposta con l'ordinanza in epigrafe in riferimento

all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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