Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 32r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, allegato

A, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con

ordinanza emessa l'8 maggio 1973 dalla Corte di appello di Milano nel

procedimento civile vertente tra la società Cotonificio Cozzi Giovanni

e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 422 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2 del 2 gennaio 1974.

Visti gli atti di costituzione della società Cotonificio Cozzi

Giovanni e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Cotonificio Cozzi

Giovanni, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisini, per l'Amministrazione finanziaria e per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Milano, nel corso di un giudizio avente per

oggetto l'opposizione ad ingiunzioni per il pagamento di tasse di

registro dovute in forza dell'art. 32, dell'allegato A, (parte I) al

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) con ordinanza 8

maggio 1973, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione di detto art. 32, nella parte in cui prevede, per

i concordati fallimentari con i quali il debitore si obbliga a pagare

una percentuale del passivo, una tassa proporzionale del 2%

sull'ammontare della somma dovuta, mentre per l'art 26 dello stesso

allegato A i concordati mediante cessione dei beni sono assoggettati

soltanto a tassa fissa.

Secondo tale ordinanza, infatti, nel caso di concordato sia

preventivo, sia successivo, la posizione del debitore insolvente

sarebbe identica tanto nella ipotesi di obbligazione a pagare una

aliquota del passivo non inferiore al 40%, quanto nella ipotesi di

cessione di beni; di conseguenza il trattamento fiscale più favorevole

previsto per questa seconda ipotesi e non anche per la prima, sarebbe

privo di razionale giustificazione e, quindi, in contrasto col

principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e

violerebbe, altresì, il principio della capacità contributiva, dato

che, di fronte allo stato di insolvenza comune ad entrambe le ipotesi,

tale capacità non potrebbe desumersi che dal vantaggio, anch'esso

comune alle due ipotesi, che deriva dal concordato di poter estinguere

determinate obbligazioni mediante adempimento parziale.

Dopo gli adempimenti di legge le questioni, come sopra prospettate,

vengono ora alla cognizione della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, sia con l'atto d'intervento, sia con la memoria depositata il 22

gennaio 1974, conclude che venga dichiarata la infondatezza delle

proposte questioni.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, alla diversa

forma di tassazione, della quale si contesta la legittimità

costituzionale, contrariamente a quanto si rileva nella ordinanza di

rinvio, corrisponde una sostanziale differenza di situazioni, in quanto

mentre nell'ipotesi di concordato con cessione di beni l'imprenditore

è destinato a perdere la titolarità dell'impresa, nell'altra ipotesi,

invece, normalmente ne ottiene la conservazione.

Di qui l'insussistenza sia della violazione dell'art. 3 sia di

quella dell'art. 53 della Costituzione.

Si è costituita anche la parte privata, il cui patrocinio,

riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rinvio, chiede che le

proposte questioni vengano dichiarate fondate. Considerato in diritto :

L'art. 32 dell'Allegato A (parte I) al r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269 (legge di registro) assoggetta alla tassa proporzionale del 2% "le

convenzioni o concordati tra i creditori ed il loro debitore stipulati

tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti

obbligazioni di somma".

L'art. 26 dello stesso allegato A, invece, assoggetta soltanto a

tassa fissa le "cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla

massa dei creditori per la vendita".

Come si è riferito in narrativa, la Corte d'appello di Milano, con

l'ordinanza di rinvio, partendo dal presupposto che lo stato

d'insolvenza pone il debitore, relativamente alla capacità

contributiva, sullo stesso piano, qualunque sia il modo prescelto al

fine di pervenire al concordato con la massa dei creditori, ravvisa

nella diversa forma di tassazione, di cui sopra, violazione sia

dell'art. 53 sia dell'art. 3 della Costituzione, sostenendo che in

entrambe le ipotesi dovrebbe adottarsi l'assoggettamento a tassa fissa.

La questione così proposta, peraltro, non può ritenersi fondata,

perché il presupposto sul quale vorrebbe poggiare non è esatto.

Anzitutto i negozi giuridici preveduti nei due articoli 32 e 26

sopra riportati sono di natura diversa, dato che il primo implica

l'obbligazione al pagamento di una somma determinata, mentre "la

cessione volontaria di beni per la vendita" - come ha costantemente

affermato la giurisprudenza della Cassazione - conferisce ai creditori

soltanto la facoltà della vendita nell'interesse comune, ossia è una

cessio pro solvendo e non pro soluto.

Diversità questa tanto più rilevante in quanto nel nostro sistema

tributario la tassa di registro è sempre stabilita in riferimento alla

natura giuridica degli atti che vi sono assoggettati.

Infatti, l'allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (nuova

legge di registro) non contempla più, specificamente, le convenzioni

ed i concordati tra i creditori ed il loro debitore stipulati tanto

prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni

di somme né le cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla

massa dei creditori per la vendita, ma riconduce tali due ipotesi,

rispettivamente con gli artt. 9 e 10, sotto i concetti più generali di

"atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale"

assoggettati alla tassa proporzionale dell'1,50% e "di contratti

preliminari di ogni specie" assoggettati alla tassa fissa di lire

2.000.

Né, d'altra parte, può ravvisarsi parità di situazione dal lato

sostanziale, in quanto, come ha dedotto l'Avvocatura generale dello

Stato, mentre la cessione dei beni quasi sempre porta alla cessazione

dell'impresa, l'altra forma di concordato ne permette la continuazione.

Al che si può aggiungere che ben diverse possono essere, caso per

caso, le cause e gli aspetti dello stato di insolvenza, cosicché il

fatto stesso che un debitore abbia potuto reperire i mezzi ed ottenere

le garanzie necessarie a rendere accettabile l'obbligazione di un

adempimento, sia pure parziale, sta a dimostrare una capacità

contributiva ben diversa da quella di altro debitore che, per ottenere

lo stesso scopo, debba cedere ogni suo avere.

Da quanto precede risulta, altresì, che non può neppure

ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 32 dell'allegato A (parte I) al r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269 (legge di registro), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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