Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1974 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 497, primo e

terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 23 marzo 1973 dal tribunale di Venezia nel procedimento

penale a carico di Pipino Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale, in grado di appello, a carico

di Vincenzo Pipino, il tribunale di Venezia, con ordinanza 23 marzo

1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

497, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., essendo risultato che

l'imputato si trovava detenuto nella Repubblica federale tedesca quando

fu giudicato nel precedente grado, e che il primo giudice, pur essendo

a conoscenza di ciò, lo aveva dichiarato contumace, conformandosi alla

giurisprudenza, secondo cui la detenzione all'estero non costituisce

una ipotesi di mancata comparizione per legittimo impedimento.

Ad avviso del tribunale, sussisterebbero disparità di trattamento

rispetto al detenuto in Italia e menomazione del diritto di difesa per

essere precluse al detenuto all'estero la nomina di un difensore, la

richiesta di un confronto con i testimoni a carico e la partecipazione

personale alle ispezioni e agli esperimenti giudiziali. L'art. 27 Cost.

sarebbe, a sua volta, violato, in quanto, pur non essendo ictu oculi

illegittimo l'impedimento dovuto alla carcerazione all'estero, non è

prevista la sospensione del processo penale che si celebra in Italia.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Venezia (in grado

di appello) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 497, primo e terzo comma, del codice di procedura penale - in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione - in quanto,

secondo la giurisprudenza, la detenzione all'estero dell'imputato non

è legittimo impedimento a comparire all'udienza e, per di più, la

prova dell'impedimento è rimessa alla libera ed insindacabile

valutazione del giudice.

2. - La questione è fondata limitatamente all'art. 497, primo

comma, del codice di procedura penale.

Il legislatore nell'art. 497 cod. proc. pen. non considera lo stato

di detenzione dell'imputato come causa di per se impeditiva della

comparizione in giudizio, perché questa resta egualmente possibile

attraverso il mezzo della traduzione.

Rispetto all'imputato detenuto all'estero, ove non sia ammissibile

l'estradizione o questa non sia stata tempestivamente richiesta o

accordata, la detenzione si risolve, invece, in realtà, in un

impedimento a comparire: impedimento che, tuttavia, secondo

l'interpretazione giurisprudenziale, è considerato non legittimo e non

importa l'obbligo del giudice di disporre la sospensione o il rinvio

del dibattimento.

Tale giurisprudenza si fonda soprattutto sul rilievo che lo stato

di detenzione all'estero dipende da un comportamento contra jus, e

quindi non legittimo, del soggetto.

Questa essendo l'interpretazione corrente dell'art. 497, primo

comma, la disposizione appare in contrasto con l'art. 3 Cost.,

giacché la detenzione all'estero può concretare un fatto di materiale

impossibilità a comparire e non va, pertanto, assunta a ragionevole

presupposto di una diversità di trattamento.

La disposizione risultante dall'interpretazione su riferita deve

perciò dichiararsi illegittima, restando assorbiti i profili

concernenti la violazione degli artt. 24 e 27 della Costituzione.

3. - Quanto al terzo comma dell'art. 497, che è soltanto

menzionato nel dispositivo dell'ordinanza, la questione è da ritenere

inammissibile, perché nell'ordinanza medesima non vi è alcuna

motivazione sulla rilevanza, né sono stati precisati i termini in cui

il giudice intende prospettare la questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 497, primo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede come

legittimo impedimento della comparizione all'udienza la detenzione

all'estero;

b) l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 497, terzo comma, dello stesso

codice, per quanto riguarda le parole "Tale valutazione non può

formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione",

sollevata dal tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI-

LUIGI OGGIONT ANGELO DE MARCO ERCOLE

ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:212 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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