Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e

l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani "G. Amendola"), promosso con ordinanza emessa il

15 febbraio 1979 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra Loreti Angela e Passalacqua Giuseppe, iscritta al n. 448 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 217 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen;

udito l'Avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte

in cui esclude la pignorabilità delle pensioni dei giornalisti per

crediti alimentari, in riferimento agli artt. 3, 24 e 29 Cost..

L'ordinanza osserva che l'indirizzo favorevole alla totale

impignorabilità di talune pensioni (fra le quali quelle dei

giornalisti) già espresso da questa Corte ha subito evoluzione in

senso diverso, con sentenza n. 49 del 1976 e, soprattutto, con la

sentenza n. 105 del 1977, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non

prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, degli assegni di

integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato,

negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio

1950, n. 180 e cioè fino alla concorrenza di un terzo.

A tale evoluzione fa riscontro anche un'accresciuta tutela

legislativa dei crediti alimentari nell'ambito della famiglia, come

risulta dalla normativa in materia di assegno al coniuge divorziato o

separato (artt. 8, legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 156, comma sesto,

nuovo testo codice civile), in virtù della quale il giudice può

disporre il sequestro "di parte dei beni" del coniuge obbligato ed

ordinare a terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme

di danaro (stipendi, pensioni, ecc.) all'obbligato, che "una parte" di

esse venga versata direttamente all'avente diritto.

L'ordinanza sottolinea poi che la violazione del principio di

eguaglianza assume aspetti rilevanti nella disparità di trattamento

che, dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 898 del 1970 e n. 151 del

1975, si è determinata fra titolari di crediti alimentari (coniugi o

ex coniugi) verso giornalisti professionisti in quiescenza (cui sia

erogata la pensione dell'INPGI) i quali, ottenuta dal giudice la

distrazione, in proprio favore, di una parte di detta pensione, abbiano

poi conseguito, ad ogni scadenza mensile successiva, il relativo

assegno e i titolari di identici crediti alimentari, verso la medesima

categoria ai quali, per una qualsiasi ragione, sia sembrato inopportuno

evocare in giudizio, immediatamente, il coniuge (o ex coniuge)

debitore, ovvero sia stato impossibile ottenere, immediatamente, il

relativo provvedimento dal giudice, o, comunque, difficoltoso farlo

immediatamente eseguire.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

Si sostiene al riguardo che la Corte ha già affermato che il

secondo comma dell'art. 38 Cost. attribuisce valore di principio

fondamentale al diritto dei lavoratori di avere assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia ed a tal fine

le pensioni per invalidità e vecchiaia rispondono al criterio di

pubblico interesse che venga garantita la corresponsione di un minimum

l'ammontare del quale è riservato all'apprezzamento del legislatore.

Per altro verso, si sottolinea che questa Corte ha considerato che,

malgrado le numerose disposizioni intervenute nel tempo nella

disciplina dei rapporti di lavoro, permangono ancora sensibili

differenze tra la disciplina del rapporto di impiego pubblico e quello

privato, onde, dato che i giornalisti professionisti sono lavoratori

dipendenti il cui rapporto è regolato dai contratti collettivi,

discende che in mancanza di identità di situazione non possa inferirsi

una non giustificata disparità di trattamento nella disciplina che il

legislatore ha introdotto per i giornalisti professionisti rispetto a

quella dei pubblici dipendenti o di altri settori. Neppure la normativa

introdotta dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 in tema di

scioglimento del vincolo matrimoniale e dell'art. 37 della legge 19

maggio 1975, n. 151 in tema di separazione personale (conferendo al

giudice il potere di ordinare ai terzi, debitori di stipendi o

pensioni, verso il coniuge obbligato, di versarne direttamente

all'altro che ne abbia diritto una quota), determinerebbe una non

giustificata disparità di trattamento tra i coniugi che, conseguito il

provvedimento giudiziale, realizzino il puntuale adempimento

dell'obbligazione e quelli che, per non essersi avvalsi del

provvedimento suddetto potrebbero non conseguire il soddisfacimento dei

loro crediti.

Infatti siffatta disparità non deriva dalla norma impugnata, ma

consegue alla iniziativa stessa degli interessati e tale disciplina

rientra nel novero di quelle tassative eccezioni introdotte dal

legislatore al ripetuto criterio volto a garantire l'integrità delle

pensioni di invalidità e vecchiaia, in vista della natura del credito

vantato contro l'assicurato e della parte di pensione che risulterà

disponibile in base al ponderato apprezzamento del magistrato. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1 della legge 9

novembre 1955, n. 1122, sia costituzionalmente legittimo, in relazione

agli artt. 3, 24 e 29 Cost., nella parte in cui esclude la

pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, delle indennità

e degli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani.

2. - La questione è stata già esaminata da questa Corte, la quale

con la sentenza 18 dicembre 1972, n. 214 ha escluso che l'art. 1 in

parola violasse l'art. 3, primo comma, Cost.. Si osservò in tale

occasione che non sussiste analogia fra la categoria dei giornalisti e

le categorie di liberi professionisti alle quali si faceva riferimento

nella ordinanza di rimessione e per le quali le pensioni, assegni ed

altre indennità dovute dalle Casse di previdenza sono parzialmente

pignorabili.

Senonché nel caso presente viene denunciata anche la violazione

degli artt. 24 e 29 Cost., e ciò impone alla Corte di riesaminare la

questione medesima alla stregua di questi nuovi parametri.

Sotto questo profilo la questione è fondata.

3. - Il problema che viene sottoposto alla Corte consiste nello

stabilire se ed entro quali limiti il diritto dei familiari agli

alimenti possa essere fatto valere sugli assegni pensionistici

spettanti ai soggetti obbligati agli alimenti medesimi.

Osserva la Corte che il diritto agli alimenti trova indubbiamente

riconoscimento costituzionale nell'art. 29, primo comma Cost..

Non può dubitarsi che dal matrimonio come sorge l'obbligo di

mantenere i figli (art. 30, primo comma, Cost.) così nasce anche

l'obbligo di coloro che al matrimonio hanno dato vita di mantenersi

reciprocamente, cioè l'obbligo di non lasciare prive dei necessari

mezzi di vita le persone legate dai vincoli più stretti (coniugi,

genitori, fratelli).

L'obbligo degli alimenti costituisce, invero, una delle espressioni

più significative, non soltanto sotto l'aspetto economico, del legame

che si pone in essere con il matrimonio: si tratta di uno degli

elementi costitutivi più rilevanti di quella famiglia che l'art. 29

definisce "società naturale fondata sul matrimonio" e che, per il

successivo art. 31, deve essere agevolata con misure economiche ed

altre provvidenze sia nella sua formazione sia nell'adempimento dei

compiti relativi.

Una applicazione di questi concetti, per quel che riguarda i

lavoratori dipendenti, può rinvenirsi nell'art. 36, primo comma,

Cost., il quale nel porre i criteri essenziali per la determinazione

della retribuzione fa esplicito riferimento alle esigenze non soltanto

del lavoratore, ma anche della famiglia che egli abbia costituita e

verso la quale ha assunto, fra gli altri, l'obbligo del quale si è

fatto cenno.

Ciò premesso, il diritto agli alimenti incide sulle retribuzioni

nonché sugli assegni, pensioni, indennità spettanti al lavoratore,

cioè su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante

il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione e che, a loro

volta, trovano fondamento costituzionale nel già citato art. 36,

secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Ne deriva che se la norma costituzionale, come si è detto, vuole

che delle esigenze familiari si tenga conto ai fini della

determinazione della retribuzione, sarebbe illogico che il lavoratore

obbligato agli alimenti possa legalmente sottrarsi a questo suo obbligo

dopo avere fruito o mentre fruisce del trattamento economico

corrispondente alla situazione familiare.

D'altronde, escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni

pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a

sopprimere questo diritto, lasciando - in violazione dell'art. 29,

primo comma, Cost. - il suo titolare privo della possibilità di avere

un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a

far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del

figlio, ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone

quest'ultimo.

Peraltro la entità dell'assegno o pensione goduta dall'obbligato

deve operare sul quantum da accordare all'avente diritto.

Ed infatti da un lato la norma generale contenuta nell'art. 438

cod. civ. stabilisce che gli assegni alimentari devono essere

commisurati anche alle condizioni economiche dell'obbligato e

dall'altro tutte le norme che consentono il pignoramento ed il

sequestro degli assegni pensionistici pongono un limite massimo

commisurato all'ammontare degli assegni stessi.

L'art. 1 della legge n. 1122 del 1955, deve pertanto, essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 29,

primo comma, Cost., rimanendo assorbita ogni altra questione di

legittimità costituzionale.

Quanto al limite entro il quale assegni ed indennità

dell'obbligato possano essere assoggettati a pignoramento o sequestro,

la Corte ritiene, anche in analogia a quanto affermato con la sentenza

n. 105 del 1977, che si debba fare applicazione del disposto dell'art.

2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Questa norma, infatti, può essere considerata di carattere

generale nella materia non solo perché l'art. 1 di detto decreto la

rende applicabile ad una vasta serie di lavoratori dipendenti, ma anche

perché è stata estesa a numerose altre categorie di soggetti per

effetto dei richiami che ad essa ha fatto il legislatore in altre

occasioni (legge 9 febbraio 1963, n. 16: "Istituzione della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti

commerciali"; legge 3 febbraio 1963, n. 100: "Istituzione della cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori

commercialisti"; legge 8 gennaio 1952, n. 6: "Istituzione della Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e

procuratori").

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9

novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e

l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede

la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e

altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G.

Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R.

5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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