Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

30 novembre 1970 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a

carico di Valentini Virginio ed altro, iscritta al n. 393 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1971 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 30 novembre 1970, emessa nel corso del procedimento

penale promosso, col rito direttissimo, a carico di Valentini Virginio

e Di Ioia Alfio, il tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, in

riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della

Costituzione, dubbi sulla legittimità dell'art. 502, primo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, demandando al pubblico

ministero la potestà di procedere col rito direttissimo, non ne

circoscrive i criteri di valutazione circa l'esistenza dei requisiti,

prescritti dalla norma in oggetto, della flagranza e quasi flagranza

del reato e della non necessità di speciali indagini.

Dalla natura ampiamente discrezionale della accennata potestà, si

osserva nell'ordinanza, potrebbe derivare, pur nel concorso di pari

condizioni obiettive, disparità di trattamento nei confronti di

soggetti diversi, a carico dei quali l'azione penale venisse esercitata

nei modi ordinari (con richiesta di istruzione formale o con l'adozione

di quella sommaria) o con il rito direttissimo.

In violazione, inoltre, del diritto di difesa all'imputato non

sarebbe attribuito alcun mezzo per contrastare l'iniziativa del p.m.,

né al fine di chiedere, nel proprio interesse, l'immediata

celebrazione del giudizio a proprio carico, né al fine di contestare

la legittimità della presentazione al tribunale per il giudizio, senza

istruttoria e soltanto previo sommario interrogatorio.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, in rappresentanza del quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha dedotto essere la questione non fondata sotto entrambi i

profili denunziati.

L'Avvocatura ha osservato che la flagranza e la quasi flagranza

costituiscono, quando ricorra l'ulteriore requisito della non

necessità di speciali indagini, presupposti agevolmente accertabili,

in merito ai quali, ove si verifichi violazione della legge, sussiste

comunque il rimedio del sindacato del tribunale. A questo, infatti, ai

sensi dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta, ove occorra,

ordinare nel corso del giudizio, di ufficio o ad istanza dell'imputato,

la trasmissione degli atti all'ufficio del p.m., perché proceda nei

modi ordinari.

Dal sistema processuale risulterebbe, quindi, assicurato

all'imputato il diritto di sottrarsi al giudizio direttissimo, se

promosso fuori dei casi indicati. Non sarebbe, invece, disciplinata a

favore di lui, la possibilità, che egli stesso richieda il giudizio

secondo il procedimento direttissimo. Ma la "mancata previsione di tale

diritto dell'imputato", ha precisato l'Avvocatura, non avrebbe

rilevanza ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

risultando adeguatamente garantita la difesa. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Torino, investito del giudizio col rito

direttissimo a carico di due persone arrestate in flagranza di tentato

furto aggravato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura

penale, osservando che detta norma, senza fissare alcun criterio o

punto di riferimento obiettivo, attribuisce al pubblico ministero ampia

discrezionalità in merito alla valutazione dei requisiti di

legittimazione del giudizio direttissimo, circa la flagranza del reato

e la non necessità di speciali indagini. A parità di condizioni di

fatto - è detto nell'ordinanza - l'apprezzamento del p.m.

costituirebbe l'unico metro di scelta del procedimento: risulterebbero

così violati, da un canto, il principio costituzionale di uguaglianza,

per la possibilità che si verifichi disparità di trattamento fra

diversi imputati e, d'altro canto, il diritto di difesa, per il fatto

che nessun potere di contrastare la decisione del p.m. è attribuito

all'imputato, cui è precluso sia di richiedere l'adozione del

procedimento direttissimo a proprio carico, ove abbia interesse ad un

immediato accertamento della verità, sia di reclamare contro la

presentazione al giudizio suddetto, nel caso ritenga che il

dibattimento, senza preventiva istruttoria, possa risultare a lui

pregiudizievole.

2. - Le questioni non sono fondate.

L'art. 502, primo comma, c.p.p., nella parte in cui attribuisce al

p.m. la potestà discrezionale di adire il tribunale, nei casi

indicati, per il giudizio direttissimo a carico dell'imputato in istato

di arresto, non diverge dalle linee fondamentali del sistema positivo.

Nella detta norma ha espressione, infatti, il principio che,

riconoscendo al p.m. la titolarità dell'azione penale in ordine ai

reati di competenza del tribunale, gli conferisce la necessaria

legittimazione a promuovere il procedimento penale, nei modi che egli

ritenga rispondenti alla legge ed agli interessi della giustizia. E non

è dubbio che la scelta circa le modalità di esercizio dell'azione

penale rientri nel potere istituzionale dell'organo requirente e ne

determini l'ambito di discrezionalità, in necessaria correlazione,

peraltro, col dovere di osservare la legge, in riferimento alle

condizioni che questa specificamente stabilisca, nonché al principio

generale della congruenza dello strumento processuale prescelto,

rispetto al fine pratico della persecuzione penale. E all'osservanza

della legge da parte del p.m. è preordinato il sindacato del giudice

di cui alle osservazioni che seguono.

Va rilevato, inoltre, che la stessa discrezionalità inerente

all'esercizio del potere-dovere di richiedere il giudizio direttissimo

è preveduta nella recente legge 7 novembre 1969, n. 780, la quale,

nell'apportare modificazioni all'art. 389 del codice di procedura

penale, concernente i casi in cui si deve procedere con istruzione

sommaria, fa salva appunto la possibilità che, ad iniziativa del p.m.,

si instauri il giudizio predetto.

Alla stregua di tali considerazioni non può ritenersi che sussista

la asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, in riferimento

all'eventualità che soggetti diversi possano subire, in linea di

fatto, diseguale trattamento.

3. - E nemmeno è fondata la questione in riferimento alla garanzia

del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.).

Come è noto, questa Corte, pronunziando con sentenza n. 117 del

1968 la incostituzionalità dell'art. 389, terzo comma, del codice di

procedura penale, nel testo anteriore alla riforma introdotta con la

sopra ricordata legge 7 novembre 1969, n. 780, ebbe ad affermarne il

contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost., nella parte in cui

lasciava lo stesso p.m. arbitro della scelta del rito istruttorio, a

seguito di ritenuta evidenza della prova, con la conseguenza che ne

potesse derivare compressione delle competenze del giudice istruttore.

Analoga decisione (sent. n. 40 del 1971) fu adottata altresì

nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 389, nella

parte in cui rimetteva all'apprezzamento insindacabile del procuratore

della Repubblica la necessità di ulteriori atti istruttori nel caso di

confessione dell'imputato.

Infine, con altra sentenza n. 123 del 1971, riguardante la

disciplina dell'istruttoria suppletiva (art. 370 c.p.p.), è stato

riaffermato che le iniziative del p.m. devono ritenersi, nel sistema

processuale penale, normalmente soggette al controllo del giudice

competente in ordine ai fatti contestati.

Da tali principi non si discosta la disciplina del giudizio

direttissimo, per il fatto che all'organo requirente, come sopra

accennato, sono affidate funzioni connesse alla titolarità dell'azione

penale.

L'esercizio del potere di iniziativa ai fini della instaurazione

del rapporto processuale secondo il rito direttissimo non è, per vero,

sottratto alla cognizione del giudice, al quale risulta in definitiva

rimessa, a garanzia dell'interesse dell'imputato al giusto

procedimento, la decisione circa la necessità che il procedimento

stesso venga svolto col rito ordinario, in sostituzione di quello

direttissimo. Ai sensi dell'art. 504, secondo comma, c.p.p., spetta al

tribunale verificare la ammissibilità, nella fattispecie, del rito

direttissimo, e se il giudizio risulta promosso fuori delle circostanze

prevedute dall'art. 502, disporre che gli atti siano trasmessi al p.m.,

perché promuova il giudizio nelle forme ordinarie.

Dopo la chiusura del dibattimento, inoltre, allo stesso giudice è

data potestà di ordinare che si proceda con istruzione formale, quando

l'accertamento dei fatti contestati ecceda dai limiti consentiti alle

indagini dibattimentali (art. 504, primo comma).

Ne deriva che, nel sistema sopra delineato, l'esercizio del diritto

di difesa (nei limiti compatibili con le particolari caratteristiche

del procedimento in esame), risulta assicurato. E ciò anche perché

non costituisce menomazione dell'esercizio della difesa l'esclusione

della fase istruttoria, legittimamente pretermessa nel giudizio

direttissimo come in altri procedimenti penali (sentenza n. 119 del

1965).

4. - E nemmeno può ravvisarsi violazione dell'art. 24, secondo

comma, sotto il profilo che nella disciplina vigente non è consentito

all'imputato chiedere la sua presentazione immediata al tribunale.

Tale disciplina appare, infatti, razionale e coerente col sistema

del codice di procedura penale in vigore che appunto al p.m., titolare

dell'azione penale, riserva l'iniziativa del procedimento, ai sensi

dell'art. 112 della Costituzione, e la scelta, salvi i controlli

giurisdizionali, di quelle modalità di esercizio dell'azione medesima

che si palesino congrue nei singoli casi.

Al soggetto passivo dell'azione penale non è riconosciuto per

contro analogo potere, ma gli sono assicurati i mezzi perché

l'accertamento penale sia svolto con l'osservanza della legge e nel

rispetto del diritto di difesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 502, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate,

con l'ordinanza del tribunale di Torino di cui in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari