Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma

(aggiunto dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349:

"Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni

bancari") della legge 12 febbraio 1955, n. 77 ("Pubblicazione degli

elenchi dei protesti cambiari"), promosso con ordinanza emessa l'8

maggio 1986 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente

tra Brigliadori Giorgio e la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Forlì, iscritta al n. 653 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54 - Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700

c.p.c., il Pretore di Forlì ha adottato un decreto, con cui ha

sospeso la pubblicazione del protesto di un vaglia cambiario

sull'apposito bollettino edito dalla locale Camera di commercio,

industria, artigianato ed agricoltura. Nel corso del successivo

giudizio di merito tempestivamente instaurato dal ricorrente, lo

stesso Pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di

eguaglianza), dell'art. 3, quarto comma, legge 12 febbraio 1955, n.

77 (comma aggiunto dall'art. 12, legge 12 giugno 1973, n. 349), nella

parte in cui dispone che l'esercizio del diritto del debitore a

chiedere e ad ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco

dei protesti sia condizionato al pagamento del titolo entro il quinto

giorno dal protesto e alla presentazione della relativa istanza al

presidente del tribunale entro il giorno successivo al pagamento.

Il giudice a quo dubita che sussista una disparità di trattamento

tra il debitore cambiario che, avendo pagato la cambiale entro il

termine previsto dall'art. 12 della legge n. 349 del 1973, presenta

l'istanza di cancellazione entro il giorno successivo a quello del

pagamento ed il debitore cambiario che paga la cambiale dopo il

quinto giorno dal protesto, ma pur sempre in tempo utile per ottenere

la sospensione della pubblicazione del proprio nome sul bollettino

dei protesti o la cancellazione del proprio nome dallo stesso

bollettino.

A tal fine, il giudice rimettente, pur avendo affermato, quale

giudice della fase cautelare, che è sempre ammissibile l'istanza di

sospensione della pubblicazione, ritiene tuttavia che la disposizione

dell'art. 3, terzo comma, possa o, forse, debba essere interpretata

in altro senso, ritenuto non conforme a costituzione: cioè che il

pagamento debba essere effettuato nel termine perentorio di cinque

giorni e l'istanza di cancellazione debba essere presentata entro il

termine perentorio di un giorno, senza che sia possibile accertare se

il pagamento tardivo sia avvenuto in tempo utile ad evitare comunque

la pubblicazione del protesto.

2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato.

Nell'atto di intervento si eccepisce innanzitutto

l'inammissibilità della questione per irrilevanza. L'Avvocatura

osserva, infatti, che lo stesso giudice a quo dichiara espressamente

che, in sede di giudizio cautelare, ha interpretato la disposizione

impugnata in modo diverso da quello per il quale la disposizione

stessa è stata poi sottoposta all'esame della Corte. La questione

prospettata alla Corte ha quindi ad oggetto, non la norma di diritto

che il giudice ha ritenuto di dover applicare, ma una diversa

possibilità interpretativa della disposizione impugnata.

Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata

non fondata, in quanto i termini previsti dalla norma impugnata

rispondono ad un criterio di ragionevolezza ed appaiono congrui

rispetto alla materia disciplinata. La ristrettezza dei termini,

infatti, risponde all'esigenza di assicurare che l'elenco dei

protesti rispecchi quanto più fedelmente possibile la realtà e che

non si possano chiedere revisioni dell'elenco stesso ad eccessiva

distanza di tempo. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12

febbraio 1955, n. 77 (il quale è stato aggiunto dalla legge 12

febbraio 1973, n. 349), nella parte in cui dispone che la facoltà

del debitore cambiario di chiedere la cancellazione del proprio nome

dall'elenco dei protesti è condizionata al pagamento dell'importo

del titolo protestato entro il quinto giorno dal protesto e alla

presentazione della relativa istanza al presidente del tribunale

entro il giorno successivo al pagamento. A suo giudizio, questa

disciplina determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento,

con conseguente violazione dell'articolo 3 Cost., tra il debitore

protestato che adempie la propria obbligazione nel termine di cinque

giorni dal protesto e il debitore che adempie dopo tale termine, ma

pur sempre in tempo utile per evitare la pubblicazione del proprio

nome nell'elenco dei protesti.

Tuttavia, prima di giudicare nel merito tale questione, occorre

esaminare l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura

dello Stato sulla base del rilievo che, nella fase cautelare del

giudizio, lo stesso giudice a quo ha interpretato la disposizione

impugnata in un senso diverso da quello per il quale poi, nel

giudizio di merito, ha sottoposto la disposizione medesima al

giudizio di questa Corte.

2. - L'eccezione di inammissibilità va disattesa.

È ben vero che il giudice della fase cautelare ha interpretato la

disposizione impugnata in un senso diverso da quello prospettato con

la ordinanza di rimessione (dando peraltro alla disposizione stessa

un significato ritenuto conforme a Costituzione), allorché ha deciso

il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dal debitore

protestato che aveva adempiuto la propria obbligazione cambiaria

oltre il termine di cinque giorni dal protesto. Ma, poiché con la

adozione del provvedimento di urgenza la fase cautelare di quel

giudizio si è esaurita e poiché nel corso del successivo giudizio

di merito ha ritenuto che quella stessa disposizione potesse essere

interpretata in un senso diverso, ritenuto difforme dalla

Costituzione, non si può negare la piena legittimazione del giudice

a quo a sollevare la questione di costituzionalità in relazione alla

disposizione come interpretata nel giudizio di merito, data

l'autonomia che caratterizza quest'ultimo dal giudizio cautelare.

3. - La questione, peraltro, è infondata nel merito.

3.1. - L'asserita disparità di trattamento tra il debitore

protestato che adempie entro il termine di cinque giorni e quello che

adempie dopo tale termine, quantunque in tempo utile per evitare

l'iscrizione nell'elenco dei protesti, risulta del tutto

insussistente sol che si esaminino le disposizioni che disciplinano

la pubblicazione del bollettino dei protesti e la cancellazione del

nome di un debitore protestato da tale elenco.

L'articolo 1 della legge n. 77 del 1955 prevede che la

pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari venga

effettuata dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il

secondo comma dello stesso articolo disciplina la periodicità della

pubblicazione degli elenchi, stabilendo per essa una cadenza

quindicinale e disponendo che gli elenchi siano resi pubblici entro

il ventesimo giorno successivo alla quindicina di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto di tali termini, l'art. 2

prevede che i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari

e i procuratori del registro debbono far pervenire al presidente del

tribunale, in duplice esemplare e non oltre il giorno 7 ed il giorno

22 di ogni mese, sia l'elenco dei protesti per mancato pagamento, sia

le dichiarazioni di rifiuto di pagamento. Ai sensi dell'art. 3, primo

comma, uno dei due esemplari pervenuti al presidente del tribunale,

previa attestazione di conformità ad opera del cancelliere, viene

trasmesso dal presidente stesso alla Camera di commercio competente

per territorio entro il giorno successivo a quello della ricezione.

Nel terzo comma dell'art. 3 è contenuta la disposizione

impugnata, relativa alla facoltà del debitore di chiedere la

cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, mentre il

quarto comma dello stesso articolo (aggiunto, al pari dei successivi,

dall'art. 12 della l. n. 349 del 1973) prevede che la stessa

richiesta di cancellazione possa essere presentata, purché in tempo

utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali

incaricati della levata del protesto ovvero dalle aziende di credito

(nel caso in cui si sia proceduto illegittimamente o erroneamente

alla levata del protesto). Sulla base di tale richiesta il presidente

del tribunale dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza,

la cancellazione, dopo aver accertato la regolarità dell'adempimento

o la sussistenza dell'errore o della illegittimità (art. 3, quinto

comma), mentre il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco

nominativo dei debitori che abbiano ottenuto la cancellazione (art.

3, sesto comma).

Dal complesso di disposizioni appena descritto appare chiaro che

il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dopo il protesto

e quello entro il quale il debitore protestato può presentare

istanza di cancellazione si inseriscono in un sistema che, non

soltanto è finalizzato alla tempestiva pubblicazione degli elenchi a

cura della Camera di commercio, ma è soprattutto vòlto ad

assicurare la maggior rispondenza possibile fra la situazione

effettiva dei protesti in un determinato territorio e la situazione

pubblicizzata attraverso gli elenchi dei protesti stessi.

Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal giudice a quo,

la previsione di un termine perentorio sia per l'adempimento sia per

la presentazione dell'istanza non è affatto irragionevole, ma

costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento

della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa

cancellazione. D'altronde, ove l'esercizio della facoltà di chiedere

la cancellazione venisse consentito a notevole distanza di tempo

dalla levata del protesto e, quindi, dalla pubblicazione dell'elenco,

l'efficacia dell'eventuale provvedimento di cancellazione

risulterebbe assai limitata e, comunque, inidonea ad eliminare il

danno derivante dalla pubblicazione.

3.2. - Tali considerazioni consentono anche di escludere che la

disposizione impugnata possa contrastare con il principio di

eguaglianza sotto l'altro profilo relativo alla possibilità,

riconosciuta sia ai pubblici ufficiali che abbiano levato il protesto

per errore o illegittimamente, sia alle aziende di credito, di

chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore

protestato prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni. In

realtà, nelle ipotesi da ultimo considerate, la richiesta di

cancellazione prescinde del tutto dall'avvenuto pagamento del titolo

protestato, in quanto è finalizzata a rimuovere eventuali errori del

pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare

che un protesto illegittimo per qualsiasi ragione venga pubblicato,

con evidente danno del debitore protestato. Da ciò consegue che non

possono essere equiparate situazioni diverse, caratterizzate, l'una,

dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse

dell'ordinamento alla legalità e alla certezza dell'atto di

protesto. Situazioni che, pertanto, richiedono un trattamento

diverso, qual'è, appunto, quello previsto dai commi terzo e quarto

dell'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, oggetto della presente

impugnazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12

febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349)

in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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