Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1986 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e

terzo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per

l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo,

ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare,

secondaria e artistica dello Stato) promossi con due ordinanze emesse

il 17 gennaio 1979 ed il 16 gennaio 1980 dal T.A.R. per la Calabria,

Sezione di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Lastella Elena e

Palazzi Ferrante Teresa c/ Provveditore agli Studi di Reggio Calabria

ed altri, iscritte ai nn. 125 e 397 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 124 e 208

dell'anno 1980;

visto l'atto di costituzione di Lastella Elena, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due identiche ordinanze, emesse il 17 gennaio 1979 ed il

16 gennaio 1980, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria,

Sezione di Reggio Calabria, su eccezione di parte, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo e terzo

comma, 1. 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di

norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente

e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica

dello Stato) nella parte in cui non prevede che il trattenimento in

servizio oltre il compimento del 65 anno sia consentito anche a chi,

pur avendo raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo

della pensione, non raggiungerebbe comunque il massimo entro il 70 anno

d'età.

In entrambi giudizi le ricorrenti avevano impugnato gli atti con

quali il Provveditore agli studi - nonostante la loro richiesta di

essere trattenute in servizio oltre il 65 anno d'età ex art. 15, 1. n.

477 del 1973 - ne aveva disposto il collocamento a riposo ritenendo,

secondo quanto era stato chiarito anche in corso di causa, che la

situazione delle interessate non fosse sussumibile nell'ambito

applicativo di nessuna delle due deroghe al principio generale del

collocamento a riposo il 1 ottobre successivo alla data del compimento

del 65 anno d'età, posto dall'art. 15, primo comma, della 1. n. 477

del 1973: non in quella contemplata dal secondo comma dello stesso art.

15 che prevede il mantenimento in servizio oltre quel termine, a

domanda, per coloro che non abbiano raggiunto il numero di anni di

servizio richiesti per il massimo della pensione, fino al

raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70 anno

d'età; non in quella prevista dal terzo comma del medesimo articolo

che la stessa facoltà consente a coloro che al compimento del 65 anno

di età non abbiano raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo

della pensione, solo fino al conseguimento dell'anzianità minima per

il trattamento di quiescenza.

Ritenuto che la disposizione sul collocamento a riposo del

personale della scuola debba interpretarsi nel senso indicato

dall'Amministrazione - giusta il parere n. 3051 espresso dal Consiglio

di Stato, sezione, il 13 gennaio 1976, cui si era conformato lo stesso

TAR della Calabria con sentenza 11 novembre 1977, n. 247 - il giudice a

quo opina che la norma impugnata, in quanto "consente solo ad alcune

categorie di personale di restare in servizio oltre il 65 anno per

incrementare la pensione (già probabilmente congrua) e vieta lo stesso

trattamento in favore di altre, aventi identica qualifica e funzione,

alle quali permette solo di raggiungere il minimo e impedisce poi di

incrementarlo con la prosecuzione del servizio fino al 70 anno", "pone

in essere una irrazionale discriminazione proprio a danno di chi,

trovandosi al limite minimo della sussistenza, stante l'esiguità della

quota di pensione raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione

(art. 35 Cost.) da parte del legislatore al fine di ottenere quegli

adeguati mezzi di previdenza previsti dall'art. 38, comma secondo,

della Costituzione, e nel caso di specie non tenuti in alcuna

considerazione".

In ordinanza si nega, infine, la ricorrenza di una diversità tra

situazioni di fatto tale da poter giustificare un trattamento

differenziato, osservandosi che la legislazione previgente consentiva a

tutto il personale insegnante di rimanere in servizio sino al 70 anno

d'età. La disposizione denunciata, in quanto norma sostanzialmente

transitoria volta a "ripagare della intervenuta decurtazione dell'età

lavorativa quanti ne sarebbero stati negativamente interessati", a

tutti - e non già solo ad alcune categorie di dipendenti - avrebbe

dunque dovuto applicarsi.

2. - Nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è

costituita la prof.ssa Elena Lastella, incidentalmente esponendo in

punto di fatto che alla data del 1 ottobre 1977, nella quale era stata

collocata a riposo, aveva maturato già dieci anni di servizio di ruolo

e ventisette di servizio preruolo, tutti utili ai fini pensionistci. In

merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale si

sostiene in atto di costituzione che "la norma in esame crea un'iniqua

disparità di trattamento perché nega il beneficio del trattenimento

in servizio fino a settant'anni d'età (concesso invece a chi intende

raggiungere il massimo della pensione) a coloro che vogliono conseguire

il minor beneficio di un aumento della pensione inferiore al massimo",

per il resto ribadendosi quanto sostenuto in ordinanza, salvo

l'affermazione ulteriore che "in materia di lavoro tutte le

disposizioni favorevoli al lavoratore non possono essere modificate in

peius dalla legge ordinaria in quanto il principio dei diritti

acquisiti è costituzionalizzato in materia di lavoro in virtù

dell'art. 35 della Costituzione".

3. - In entrambi giudizi è intervenuta l'Avvocatura dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri instando per

la declaratoria di infondatezza della sollevata questione, se in

ipotesi ritenuta ammissibile. Sotto tale ultimo profilo si rileva

invero che se fosse esatta l'affermazione della ricorrente prof.ssa

Lastella - e quella, identica, della ricorrente prof.ssa Teresa Palazzi

Ferrante prospettata nel giudizio a quo - dell'intervenuta maturazione

per entrambe di 37 anni di servizio alla data del collocamento a riposo

(1 ottobre 1977), la proposta questione di costituzionalità

risulterebbe manifestamente irrilevante, in quanto dovrebbe trovare

piena applicazione il secondo comma dell'art. 15 della 1. n. 477 del

1973 (nella specie invocato) e non già il terzo comma dello stesso

articolo, in applicazione del quale l'Amministrazione sostiene di aver

mantenuto in servizio le docenti per un anno, oltre il compimento del

65 anno d'età, al fine di consentire loro di raggiungere la anzianità

di servizio minima per la quiescenza (15 anni).

Nel merito l'Avvocatura nega l'irragionevolezza della scelta

compiuta dal legislatore - che ha posto una norma sostanzialmente

analoga a quella di cui all'art. 4,1. 15 febbraio 1958, n. 46,

applicabile alla generalità degli impiegati civili dello Stato -

tenendo conto della diversità delle situazioni di fatto nelle quali

versavano destinatari dell'impugnata disposizione al momento

dell'entrata in vigore della legge che abbassava il limite di età per

il collocamento a riposo da 70 a 65 anni.

Così, a coloro che al compimento del 65 anno non avrebbero avuto

al proprio attivo neppure il numero minimo (15) di anni di servizio

richiesti per il trattamento di quiescenza (e che, dunque, in nessun

caso avrebbero potuto raggiungere il massimo, o livelli vicini al

massimo, della pensione neppure se il limite di età per il

collocamento a riposo non fosse stato ridotto) si è inteso consentire

il raggiungimento dell'anzianità di servizio minima per la pensione; a

coloro che, invece, al raggiungimento del 65 anno avevano già maturato

l'anzianità minima di servizio (tal che l'abbassamento del limite di

età avrebbe loro impedito di raggiungere il massimo, o livelli

prossimi al massimo, della pensione) si è inteso consentire la

realizzazione di quelle aspettative. Considerato in diritto :

1. - La legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "delega al Governo

per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale

direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,

elementare, secondaria e artistica dello Stato", dopo avere stabilito

in linea generale (art. 15, primo comma) che, "a decorrere dal 1

ottobre 1974", il personale appartenente alle suindicate categorie è

collocato a riposo per raggiunti limiti di età a datare dal "1 ottobre

successivo alla data del compimento del 65 anno di età", prevede due

ipotesi a favore del personale in servizio al 1 ottobre 1974, e

precisamente: se esso "non abbia raggiunto il numero di anni... per il

massimo della pensione", gli è "consentito di rimanere in servizio...

fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70

anno di età" (art. 15, secondo comma); se, invece, "non abbia

raggiunto il numero di anni... per il minimo della pensione", allora la

disposizione derogatoria "si applica fino al conseguimento

dell'anzianità minima per la quiescenza" (art. 15, terzo comma).

2. - Con istanze presentate entrambe il 20 maggio 1975, due

insegnanti in scuole secondarie calabresi - Lastella Elena e Palazzi

Ferrante Teresa - , dichiarando di non raggiungere "al 1 ottobre 1977

il massimo della pensione (40 anni)" e, quindi, di volersi avvalere

"del secondo comma del citato art. 15, legge n. 477 del 1973"

chiedevano al Provveditore agli studi di Reggio Calabria di essere

trattenute in servizio oltre il 65 anno di età e, comunque, sino al

70. Ma questi ne disponeva, viceversa, il collocamento a riposo a

decorrere dal 1 ottobre 1976, adducendo di avere concesso la proroga di

un anno proprio allo scopo di assicurare alle istanti il numero di anni

di servizio occorrente per conseguire il minimo della pensione - e

perciò non il massimo richiesto dalle istanti -, e sostenendo che, una

volta raggiunta l'anzianità prevista al suddetto fine, non è più

consentito di rimanere in servizio. Le interessate impugnavano relativi

provvedimenti dinanzi al TAR della Calabria - sezione staccata di

Reggio Calabria -, il quale, con le ordinanze emesse, rispettivamente,

il 17 gennaio 1979 sul ricorso della Lastella Elena (r.o. 125/1980) ed

il 16 gennaio 1980 sul ricorso della Palazzi Ferrante Teresa (r.o.

397/1980), sollevava questione di legittimità costituzionale,

reputando che l'art. 15, secondo e terzo comma, legge n. 477 del 1973

contrasti con gli artt. 3, primo comma, 35 e 38, secondo comma, Cost..

Secondo il giudice a quo, la disciplina di cui agli impugnati commi

sarebbe costituzionalmente illegittima, perché consentirebbe solo agli

insegnanti che abbiano già raggiunto il massimo del trattamento di

quiescenza - e precluderebbe, invece, a coloro che avessero raggiunto

soltanto il minimo - di rimanere ulteriormente in servizio fino a 70

anni per incrementare la pensione. Ne deriverebbe "una irrazionale

discriminazione proprio a danno di chi, trovandosi al limite minimo

della sussistenza, stante l'esiguità della quota di pensione

raggiunta, avrebbe bisogno di maggiore protezione (art. 35 Cost.) da

parte del legislatore al fine di ottenere quegli adeguati mezzi di

previdenza previsti dall'art. 38, secondo comma, Cost.".

3. - Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 15

della legge n. 477 del 1973 costituiscono un regime transitorio:

poiché, infatti, anteriormente alla legge de qua i professori delle

scuole secondarie venivano collocati a riposo a 70 anni, il

legislatore, nel momento in cui abbassava il limite di età a 65 anni,

ha ritenuto, dettando i due surriportati commi, di disciplinare il

passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Ora, al riguardo, va

preliminarmente ricordato che, secondo un parere espresso dal Consiglio

di Stato, le due disposizioni impugnate dovrebbero intendersi nel senso

che i loro destinatari, una volta maturata l'anzianità necessaria e

sufficiente per conseguire, a seconda dei casi, il maximum o il minimam

della pensione, cessano dal servizio. Senonché il TAR della Calabria,

disattendendo l'avviso del supremo organo consultivo ed assumendo il

secondo comma come tertium comparationis, ha ritenuto che il

prolungamento del servizio sino al compimento del 70 anno di età si

applicherebbe solo ad avvenuta maturazione dell'anzianità prevista

per conseguire il massimo della pensione, non anche di quella prevista

per conseguire il minimo.

4. - Così intesa la disciplina in esame, la questione è fondata.

Le situazioni dei professori contemplati nei due impugnati commi

sono oggettivamente identiche in quanto la legislazione anteriore

disponeva per tutti gli insegnanti delle scuole secondarie il

collocamento a riposo alla medesima età. Di conseguenza, il

riconoscimento in via transitoria del beneficio di rimanere in servizio

sino a 70 anni non più a tutti, bensì soltanto ad alcuni - come

appunto opina il giudice a quo - crea nell'ambito del personale

insegnante una discriminazione. E non può certo dirsi che questa si

giustifichi con l'affermazione - la quale, anzi, ne è una conferma -

dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui il legislatore, "trovandosi a

disciplinare situazioni obiettivamente diverse", avrebbe "perseguito

obiettivi diversi", quali sarebbero, per un verso, il "raggiungimento

del minimo" e, per altro verso, il "raggiungimento del massimo".

Derivando pertanto l'asserita disparità di trattamento dalla

precisazione, contenuta nel terzo comma, che la disposizione di cui al

secondo comma si applica "fino al conseguimento dell'anzianità minima

per la quiescenza", ritiene questa Corte che la situazione di

eguaglianza si ripristini eliminando la suddetta precisazione e così

equiparando le due ipotesi normative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma,

della legge 30 luglio 1973, n. 477 (delega al Governo per l'emanazione

di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,

docente e non docente della scuola materna, elementare. secondaria e

artistica dello Stato), limitatamente alle parole "fino al

conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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