Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo

comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti

per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488

(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 luglio

1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale),

promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dalla s.r.l. Gestione Servizi

Pubblici contro il Comune di Reggello, iscritta al n. 700 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 la Corte di cassazione,

Sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,

primo comma, 102, primo e secondo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986,

n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo

comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella

legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio

decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile

1931, n. 460).

L'ordinanza è stata emessa nel giudizio sul ricorso proposto

dalla Società Gestione Servizi Pubblici, avverso la decisione con la

quale la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 21

gennaio 1931, n. 36, ha determinato, per il periodo 1 gennaio 1986-31

gennaio 1988, l'aggio spettante alla società medesima per la

riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti

sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione sugli spazi

ed aree pubbliche nel Comune di Reggello.

Il giudice a quo, rilevato che la questione ha per oggetto le

disposizioni sulle quali si fonda la potestas iudicandi, onde la

caducazione delle disposizioni stesse farebbe venir meno la decisione

avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione, ritiene

di poter individuare nella commissione arbitrale di cui al regio

decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, una giurisdizione speciale.

Sicché la norma impugnata, nel ripristinare, attraverso il richiamo

al decreto-legge n. 55 del 1983, un organo giurisdizionale ormai

cessato, si porrebbe in contrasto con l'art. 102, secondo comma,

della Costituzione, che stabilisce il divieto di istituire giudici

speciali.

Ove, invece, si ritenesse di essere in presenza non di un nuovo

giudice speciale, ma di una giurisdizione speciale precostituzionale,

la commissione arbitrale sarebbe, ad avviso del remittente, priva del

requisito della indipendenza dei suoi componenti, essendo due su tre

di essi nominati dalle parti in causa, in contrasto con l'art. 108,

secondo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo ritiene, infine, in via subordinata, che, ove si

individuasse nella commissione in esame non un giudice speciale ma un

organismo arbitrale, si sarebbe in presenza di una forma di arbitrato

obbligatorio, contrastante con gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a giudicare della legittimità

costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio

1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella

parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26

aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25

gennaio 1931, n. 36, con l'effetto di deferire alla commissione

arbitrale da quest'ultimo prevista le controversie in materia di

revisione della misura dell'aggio, convenuta nei contratti per

l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla

pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di

occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Secondo la prospettazione del giudice a quo, l'art. 14, terzo

comma, del predetto decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318:

se inteso nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale

ormai cessata, contrasterebbe con l'art. 102, secondo comma, della

Costituzione, che pone il divieto di istituire giudici speciali;

se inteso nel senso del mantenimento in vita di una

giurisdizione speciale precostituzionale, colliderebbe con l'art.

108, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza, nei

componenti nominati dalle parti in causa, del requisito della

terzietà, presupposto essenziale dell'indipendenza del giudice.

Infine, per l'ipotesi che si ritenga di essere in presenza non di

una giurisdizione speciale, bensì di una forma di arbitrato, se ne

assume l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24, primo comma,

e 102, primo comma, della Costituzione, atteso il carattere

obbligatorio dell'arbitrato stesso.

2. - Occorre, pregiudizialmente, precisare che l'alternatività

delle soluzioni ipotizzate da parte del giudice remittente, in ordine

alla questione prospettata, non osta alla sua ammissibilità (cfr.

sentenze n. 164 del 1985, n. 469 del 1988). È vero, infatti, che la

Corte ha ripetutamente espresso l'avviso che spetti al giudice a quo,

nella individuazione dell'oggetto della questione di

costituzionalità, effettuare la scelta interpretativa intorno al

significato della norma denunciata. Detta scelta non può, tuttavia,

non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca

individuazione del contenuto precettivo della norma sospettata di

incostituzionalità, prospetta - come nella specie - ipotesi

alternative che attengono piuttosto alla qualificazione giuridica

dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili

valutazioni costituzionali del medesimo.

3. - La questione è, nel merito, fondata, alla luce degli

orientamenti già espressi da questa Corte con riferimento a norme di

analogo tenore di quella denunciata.

La norma impugnata è contenuta in uno dei tanti provvedimenti

emanati con cadenza annuale in materia di finanza locale, che hanno

sovente attribuito la competenza a risolvere le controversie fra

comuni e agenti della riscossione di imposte sulla pubblicità e

diritti sulle pubbliche affissioni ad una commissione arbitrale, già

prevista nel regio decreto-legge n. 36 del 1931 per il contenzioso in

materia di imposte di consumo.

La circostanza che il legislatore abbia di volta in volta

specificamente attribuito questa competenza, anche in epoca

successiva all'abolizione delle imposte di consumo ed alla cessazione

dei relativi contratti, induce ad escludere la configurazione di

detta commissione come organo permanente anche al di là delle

originarie competenze, portando, invece, a considerare il rinvio al

regio decreto-legge n. 36 del 1931, fatto dalla norma denunciata,

come una rinnovata scelta di una tipologia di soluzioni di conflitti.

4. - In ordine alla disposizione qui denunciata, occorre pervenire

alle stesse conclusioni cui la Corte è giunta nella sentenza n. 49

del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per

l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno

1980) che, in ipotesi di mancato accordo tra Comune e concessionario

del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione

delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei

contratti allora in corso, demandava le controversie alla già

menzionata commissione arbitrale.

Come si è avuto occasione di osservare nella sentenza testé

richiamata, ad evidenziare l'illegittimità costituzionale della

norma è sufficiente il fatto che essa escluda per tutta una serie di

controversie la competenza degli organi ordinari di giurisdizione

(cfr., anche in tal senso, sentenza n. 35 del 1958), senza che

occorra dare soluzione al problema, tuttora aperto e dibattuto, sui

rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato

obbligatorio e giurisdizione speciale.

Gli stessi motivi che sorreggono la declaratoria di illegittimità

dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,

convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, comportano che, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 25, secondo comma,

del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26

aprile 1983, n. 131.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo

comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti

per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488,

nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma,

del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26

aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista

dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,

convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle

misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute

nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta

comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e

delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma,

del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per

il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella

legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla

commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25

gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la

revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone

fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione

dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche

affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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