Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1993

Altra decisione · depositata il 29/04/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal

titolo: "Istituzione di una società per i controlli tecnici

finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni

dannose e dai rischi della tecnica", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992,

depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n.

67 del registro ricorsi 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma

di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di

una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione

dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della

tecnica". Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere

l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente

partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti

riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in

contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché con gli

artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione. In

particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di

incostituzionalità della legge provinciale impugnata.

In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini

istituzionali della società in questione - ed elencati nell'art. 1

della delibera legislativa impugnata - rientrino nelle competenze

della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attività

(consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali

qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la

loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di

una società per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative

competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera

iniziativa dei privati.

In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto

privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che

individuano i fini istituzionali della società a partecipazione

provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della

società medesima - posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo

comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte al regime

tipico delle società per azioni stabilito dal codice civile;

La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia

autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa

adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una società

per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e

dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Per tale

ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145/1992, n. 87/1990 e n.

962/1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del

contendere;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari