Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 dal giudice

istruttore del tribunale di Varese nel procedimento civile vertente

tra Anna Terziroli ed altre e Banca Commerciale Italiana s.p.a. ed

altra, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 nel corso di un

giudizio promosso per far dichiarare la nullità di una fideiussione

per obbligazioni future (cosiddetta "fideiussione omnibus"), prestata

prima della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza

delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) - che, all'art.

10, ha stabilito debba essere previsto l'importo massimo garantito -

il giudice istruttore del tribunale di Varese ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 cod. civ.,

che, anche dopo la modifica apportata con la legge n. 154 del 1992,

continuerebbe a considerare valide ed efficaci le fideiussioni di

importo illimitato stipulate prima del 9 luglio 1992 (data di entrata

in vigore della legge di riforma).

Il giudice rimettente ritiene che le fideiussioni per obbligazioni

future, con garanzia illimitata, siano tuttora valide ed efficaci.

Difatti la disposizione che prevede l'obbligo di indicare l'importo

massimo garantito avrebbe carattere innovativo e non sarebbe una

norma di interpretazione autentica del precedente testo dell'art.

1938 cod. civ., da riconoscere solo se l'intervento del legislatore

fosse stato destinato a porre fine al dibattito dottrinale e

giurisprudenziale che si era sviluppato, particolarmente per i

rapporti bancari, sulla validità delle fideiussioni per obbligazioni

future senza limite di importo garantito. Queste, secondo un

orientamento interpretativo minoritario, erano da considerare nulle,

perché l'oggetto del contratto non sarebbe stato determinato o

determinabile (art. 1346 cod. civ.); mentre, secondo

l'interpretazione dominante, tali fideiussioni erano valide, giacché

l'oggetto del contratto poteva essere determinato con riferimento al

contratto bancario (per lo più un'apertura di credito) cui la

garanzia accedeva.

Affermata, in conformità all'interpretazione prevalente, la non

retroattività dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, l'obbligo di

prevedere, nelle fideiussioni per obbligazioni future, l'importo

massimo garantito non potrebbe trovare applicazione alle fideiussioni

prestate in precedenza, i cui effetti, quindi, permarrebbero; con la

conseguenza che situazioni identiche, ad avviso del giudice

rimettente, sarebbero disciplinate diversamente, in violazione del

principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).

L'ordinanza di rimessione indica anche, quale ulteriore parametro

per il giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 47, primo

comma, della Costituzione, che prevede sia incoraggiato e tutelato il

risparmio e che sia disciplinato e controllato l'esercizio del

credito.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non poteva essere sollevata

dal giudice istruttore, il quale, per il compimento degli atti

istruttori, non avrebbe dovuto fare applicazione della norma

denunciata, destinata ad essere applicata nella fase della decisione

della causa, la sola fase nella quale l'incidente di legittimità

costituzionale potrebbe essere rilevante. Difatti la modifica della

composizione del tribunale, quando giudica quale organo monocratico,

determinerebbe l'identificazione in una stessa persona fisica delle

figure del giudice istruttore e del giudice unico (decidente), ma non

muterebbe le rispettive attribuzioni, che resterebbero distinte. E,

ai fini della rilevanza della questione, dall'ordinanza di rimessione

non risulterebbe che, nel giudizio principale, si fosse passati dalla

fase dell'istruttoria a quella della decisione.

Nel merito, l'Avvocatura ritiene che il richiamo all'art. 47, primo

comma, della Costituzione non sia pertinente, neppure con riferimento

alla disciplina ed al controllo dell'esercizio del credito, che non

riguarderebbero un contratto di garanzia.

Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 3 della Costituzione, perché,

riconosciuta la perdurante efficacia di un contratto posto in essere

prima che una norma lo escluda dall'ordinamento, la diversa

valutazione nel tempo, da parte del legislatore, di un medesimo fatto

o comportamento non potrebbe costituire termine di comparazione per

verificare il rispetto del principio di eguaglianza. Sarebbe, anzi,

ragionevole tutelare l'affidamento e la certezza delle relazioni

giuridiche, mantenendo gli effetti di un rapporto intersoggettivo in

conformità alla disciplina della legge vigente al momento in cui il

contratto è sorto. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.

1938 del codice civile, che disciplina la fideiussione per

obbligazioni future. Questa disposizione prescrive, a seguito delle

modifiche apportate con l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n.

154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

e finanziari), che sia previsto l'importo massimo garantito. Lo

stesso limite non varrebbe, tuttavia, per le fideiussioni prestate

prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma,

le quali sarebbero tuttora valide ed efficaci. Sicché, ad avviso del

giudice istruttore del Tribunale di Varese, sarebbe violato l'art. 3

della Costituzione, in presenza di una disciplina ingiustificatamente

diversa per situazioni analoghe, oltre che l'art. 47, primo comma,

della Costituzione.

2. - L'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello Stato, di

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,

perché sollevata dal giudice istruttore, non può essere accolta.

L'Avvocatura ritiene che, nella fase istruttoria, il giudice non

avrebbe potuto valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza

del dubbio di legittimità costituzionale della norma che disciplina

il merito della causa, da apprezzare invece nella fase di decisione.

L'eccezione di inammissibilità presuppone che, anche dopo la legge

26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato la disciplina del

processo civile, valga la precedente distinzione tra giudice

istruttore e tribunale, anche quando quest'ultimo sia a composizione

monocratica, giacché vi sarebbe identità nelle persone fisiche ma

distinzione degli organi e delle fasi del procedimento.

La giurisprudenza costituzionale ha, sino ad ora, affermato che il

giudice istruttore nel processo civile non può sollevare questioni

di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la

definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione

è riservata al tribunale, il quale, nella sua composizione

collegiale, è chiamato a giudicare del merito (ordinanza n. 295 del

1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanze nn. 436 e 424 del 1994;

sentenza n. 1104 del 1988; sentenza n. 125 del 1980). Il giudice

istruttore può, invece, proporre incidente di costituzionalità

relativamente alle norme che egli stesso debba applicare, per

adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza (sentenza n. 84

del 1996; sentenza n. 278 del 1994; ordinanza n. 199 del 1990).

La legittimazione del giudice a proporre incidente di legittimità

costituzionale è, dunque, ancorata alla rilevanza concreta ed

attuale della questione, che può essere sollevata solo dal giudice

nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma della cui

legittimità costituzionale dubita.

Questa regola porta ora a conclusioni diverse rispetto a quelle

delineate in passato, essendo mutata la configurazione dei poteri del

giudice istruttore, secondo la disciplina del processo civile quale

risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 353 del

1990.

Fuori dei casi espressamente riservati alla cognizione collegiale,

in materia civile il tribunale "decide in persona del giudice

istruttore" (art. 48 dell'Ordinamento giudiziario, modificato con

l'art. 88 della legge n. 353 del 1990), che si configura, dunque,

quale giudice unico con tutti i poteri del collegio. Allo stesso

giudice istruttore spetta, nelle cause delle quali, come nel caso in

esame, ha esclusiva cognizione, individuare la norma da applicare

alla questione sottoposta al suo giudizio. Né occorre attendere il

momento conclusivo del processo per sollevare il dubbio di

legittimità costituzionale, quando è chiaro che dalla sua soluzione

dipende la decisione della causa e, ancor prima, lo sviluppo

istruttorio di essa. Inoltre i termini del giudizio risultano già

definiti dalle domande, eccezioni e conclusioni proposte dalle parti

negli atti introduttivi (artt. 163 e 167 cod. proc. civ.) e sono

determinati sin dalla prima udienza di trattazione (art. 183 cod.

proc. civ.). A ciò si aggiunga che il solo giudice istruttore, in

funzione di giudice unico, è competente a compiere ogni atto ed a

decidere nel merito, sicché - come con riguardo al pretore, che

già in precedenza, nelle cause civili, ha sollevato, senza che fosse

posta in dubbio la sua legittimazione, questioni di legittimità

costituzionale anche prima dell'udienza di precisazione delle

conclusioni - deve ritenersi che il giudice istruttore, quale giudice

monocratico, sia abilitato ad individuare le norme delle quali deve

fare applicazione per il giudizio ed a valutare se il dubbio di

legittimità costituzionale sia concretamente rilevante.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice rimettente, aderendo alla interpretazione prevalente,

ritiene che la legge n. 154 del 1992, nello stabilire, sostituendo il

testo dell'art. 1938 cod. civ., che la fideiussione prestata per

un'obbligazione futura debba prevedere l'importo massimo garantito,

abbia carattere innovativo e non si applichi, retroattivamente, ai

rapporti preesistenti.

Ciò non implica, tuttavia, che la disciplina precedente - la

quale, secondo l'interpretazione dominante, consentiva la prestazione

di una garanzia illimitata per le obbligazioni future il cui oggetto

fosse determinabile - acquisti carattere ultrattivo, tale da

consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista

non solo le obbligazioni principali sorte prima della entrata in

vigore della legge n. 154 del 1992, ma anche quelle successive, in

modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del

rapporto di garanzia.

In altri termini l'innovazione legislativa, che stabilisce la

nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione

di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già

sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la

fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al

divieto di garanzia senza limiti.

In questo contesto interpretativo, la diversità di disciplina tra

fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.

154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparità di

trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la

diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del

legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un

requisito del contratto, non travolge gli obblighi già sorti in base

alla normativa precedente.

Tanto vale ad escludere la denunciata violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - La questione non è fondata anche con riferimento all'art.

47, primo comma, della Costituzione.

La disposizione costituzionale prevede la tutela del risparmio, la

disciplina ed il controllo dell'esercizio del credito. Ma non è

dedotto, né è rilevabile, alcun profilo che induca a mettere in

relazione la previsione costituzionale con le modalità di disciplina

del contratto di fideiussione, poste in discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1938 del codice civile, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore

del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari