Corte costituzionale

Sentenza n. 203/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, lett. a, del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (testo unico delle

disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato),

modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno

1945, n. 915 (norme sulle pensioni per il personale destituito delle

ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre

1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso

di Genese Giuseppe contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato,

iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Giuseppe Genoese, dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato, per assenza arbitraria superiore a dieci giorni veniva

dichiarato dimissionario d'ufficio dall'ottobre 1943 e conseguentemente

perdeva il titolo al trattamento di quiescenza.

Dopo avere per due volte ed inutilmente avanzato istanza di

concessione della pensione, rinnovava la richiesta, ma

l'Amministrazione insisteva nel rifiuto.

Il Genoese, allora, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti,

sostenendo tra l'altro l'illegittimità costituzionale dell'art. 16,

comma pnmo, lett. a del testo unico delle disposizioni per le pensioni

del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il r.d. 2

aprile 1909, n. 229, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,

nella parte in cui quella norma prevede la perdita del diritto al

conseguimento della pensione, da parte dell'agente cessato dal servizio

per dimissione.

L'Amministrazione resisteva alle richieste e, pregiudizialmente

eccependo l'inammissibilità del ricorso, deduceva il difetto di

rilevanza della proposta questione.

Il p.m. concludeva in via principale per l'accoglimento del

ricorso, considerando applicabile alla specie la legge 8 giugno 1966,

n. 424, che aveva abrogato le disposizioni relative alla perdita, alla

riduzione e alla sospensione del diritto al conseguimento e al

godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità

equipollente, in seguito a condanna penale o a provvedimento

disciplinare. E in via alternativa, per il caso in cui la Corte non

avesse ritenuto di natura disciplinare le dimissioni d'ufficio,

sosteneva che fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

l'art. 1 della citata legge n. 424 del 1966 nella parte in cui non

include tra gli aventi diritto alla pensione anche gli impiegati

dimissionari d'ufficio, che abbiano compiuto il periodo minimo di

servizio prescritto ai fini del conseguimento di quel diritto.

La Corte dei conti, con ordinanza del 28 novembre 1970, giudicava

rilevanti entrambe le eccezioni.

Circa il merito, dichiarava, richiamandosi alle sentenze n. 3 del

1966 e n. 75 del 1968 della Corte costituzionale, di condividere il

dubbio che la perdita del diritto a pensione, comminata dall'art. 16,

comma primo, lett. a del citato t.u. del 1909 (modificato dall'art. 1

del d.lg.lgt. 8 giugno 1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni

per il personale destituito delle ferrovie dello Stato), fosse in

contrasto con l'art. 36 della Costituzione; e pur non disconoscendo che

l'accoglimento di detta eccezione avrebbe risoluto in radice la

proposta questione, con effetti più favorevoli per il ricorrente,

considerava non manifestamente infondata l'eccezione relativa all'art.

1 della legge n. 424 del 1966, sollevata dal pubblico ministero senza

tener conto della prima questione ed in alternativa alla domanda

principale di accoglimento del ricorso, stimando non giustificato il

differente trattamento previsto per gli impiegati che abbiano perduto o

non abbiano potuto conseguire il diritto a pensione per effetto di

condanna penale o di sanzione disciplinare, e per quelli che abbiano

spontaneamente abbandonato l'impiego dopo aver maturato il periodo

minimo prescritto per l'acquisto del diritto medesimo.

E per tanto la Corte dei conti, con l'indicata ordinanza,

sottoponeva le due questioni all'esame di questa Corte.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 21 luglio 1971.

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti, né

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il procedimento, stante ciò, seguiva le forme previste dall'art.

26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti

sottopone a questa Corte due questioni.

Viene, anzitutto, denunciato, per contrasto con l'art. 36 della

Costituzione, l'art. 16, comma primo, lett. a), del t.u. delle

disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato,

approvato con il r.d. 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art.1 del

d.lg.lgt. 8 giugno 1945, n.915 (contenente norme sulle pensioni per il

personale destituito delle ferrovie dello Stato), secondo cui "il

diritto dell'agente al conseguimento della pensione si perde per

dimissioni dal servizio"; e si assume, in secondo luogo, che violi

l'art. 3 Cost., l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424

(abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la

sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente

pubblico), nella parte in cui contempla tra i destinatari del diritto

alla pensione i pubblici dipendenti colpiti da condanna penale o da

provvedimento disciplinare e non anche gli impiegati il cui rapporto

sia cessato volontariamente.

2. - Delle due questioni così proposte va esaminata per prima

quella relativa all'art. 16 del citato t.u. del 1909, per la preminenza

che ad essa dà la Corte dei conti in sede di valutazione delle

richieste del ricorrente ed ai fini dell'eventuale più ampio

accoglimento di esse.

Di detta questione va riconosciuta la fondatezza.

Con varie pronunce (tra cui le sentenze nn. 3 del 1966, 78 del

1967, 112 del 1968 e 25 del 1972), questa Corte, a proposito del

trattamento economico previsto per il lavoratore a corrispettivo della

prestazione da lui eseguita, sia durante il corso del rapporto che a

seguito della cessazione dello stesso, ha, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme

che prevedevano ingiustificate esclusioni o limitazioni circa la

spettanza al lavoratore di quel trattamento, che invece gli era dovuto

in dipendenza della prestazione dell'attività lavorativa e come frutto

di essa.

Per la norma oggetto della presente denuncia, è dato rilevare come

l'agente ferroviario, dimissionario dal servizio per un'assenza

ingiustificata superiore a dieci giorni, venga a perdere il diritto al

conseguimento della pensione. Ma in tal modo, è evidente che non gli

è concretamente assicurata la garanzia del diritto alla retribuzione,

apprestata dall'art. 36 della Costituzione e, pertanto, tale

disposizione risulta violata.

3. - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, lett. a), del citato t.u. del 1909, rimane assorbito l'esame

relativo alla seconda questione.

Infatti, anche se si dovesse constatare la fondatezza del

denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della

legge n. 424 del 1966, nella parte in cui contempla fra i destinatari

del diritto alla pensione i pubblici dipendenti colpiti da condanna

penale o da provvedimento disciplinare e non anche quelli il cui

rapporto sia cessato volontariamente, non risulterebbero modificate le

conseguenze discendenti dal primo accertamento, atteso che, in funzione

della richiesta di riconoscimento del diritto del ricorrente,

l'eventuale seconda pronuncia di illegittimità costituzionale

svolgerebbe solo una funzione concorrente e comunque non avrebbe modo

di operare per il tempo anteriore alla data di entrata in vigore della

detta legge n. 424 del 1966.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo,

lett. a), del testo unico delle disposizioni per le pensioni del

personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il r.d. 22 aprile

1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo

luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni

per il personale destituito delle ferrovie dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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