Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È illegittimo l'art. 16, comma primo, lett. a), del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il R.D. 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, contenente norme sulle pensioni per il personale destituito delle ferrovie dello Stato, per il contrasto con l'art. 36 della Costituzione. Infatti, la perdita del diritto a pensione per l'agente ferroviario dimissionario dal servizio per un'assenza ingiustificata superiore a dieci giorni, limita per lo stesso la garanzia del diritto alla retribuzione di cui al citato art. 36 Cost..
Art. 16 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, primo comma, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32) che dispongono la perdita, sospensione e riduzione del diritto a conseguire la pensione per il personale delle ferrovie dello Stato; tali norme contrastano con l'art. 36 Cost., che, nel garantire al lavoratore al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa che è appunto la pensione; e con l'art. 3 Cost., dopo la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, ma solo per l'avvenire, tutte le disposizioni analoghe a quelle impugnate. Cfr.: sent. 78/67; 112 e 113/68; 144 e 147/71.
Art. 16 Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato · Art. 2 Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-22;229~art16 · fonte del testo
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