Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152,

capoverso, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 3 maggio 1971 dal tribunale di Taranto nel procedimento

penale a carico di D'Antona Simeone ed altro, iscritta al n. 229 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro D'Antona Simeone e Santoro

Alessandro, il tribunale di Taranto ha sollevato, con ordinanza in data

3 maggio 1971, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152,

capoverso, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce

al giudice, una volta intervenuta la prescrizione del reato, di

prosciogliere l'imputato perché il fatto non sussiste o perché egli

non lo ha commesso o perché non è preveduto dalla legge come reato,

se di ciò non è stata già acquisita la prova evidente, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione.

La norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo

comma, in quanto, precludendo al giudice, in caso di compiuta

prescrizione, l'indagine in merito alla mancanza di prove di

responsabilità dell'imputato verrebbe a ledere il diritto di difesa di

quest'ultimo per il fatto di rendergli impossibile la presentazione di

altri elementi di prova eventualmente idonei a dimostrare

l'infondatezza dell'accusa.

Sussisterebbe inoltre ingiustificata differenza di trattamento fra

l'ipotesi dell'imputato giudicato prima del compimento del termine di

prescrizione del reato, cui è riconosciuta piena possibilità di

difesa, e quella dell'imputato giudicato dopo il decorso del termine di

prescrizione, cui tale possibilità viene invece negata per effetto

della norma di cui trattasi.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata e la causa è stata discussa in camera di consiglio, ai

sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9, delle Norme integrative, non essendovi stata costituzione di

parti. Considerato in diritto :

1. - Le censure dedotte nell'ordinanza non sono da ritenere

fondate.

Non lo è quella relativa alla violazione dell'art. 24 della

Costituzione. Infatti è vero che, secondo dedotto dall'ordinanza, può

sussistere l'interesse del prevenuto ad ottenere dal giudice una

sentenza di piena assoluzione da cui risulti l'insussistenza o la non

commissione del fatto-reato, ma tale interesse nel caso di prescrizione

non può non cedere di fronte all'interesse generale di non più

perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la

loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato,

insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed

altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale

probatorio.

Non contrasta con l'esigenza ora prospettata l'art. 152, secondo

comma, c.p.p. secondo cui deve farsi luogo ad una pronuncia in merito

quando, pur risultando una causa di estinzione del reato, esistano

prove evidenti dell'insussistenza del fatto, della sua non previsione

come reato, o dell'estraneità ad esso dell'imputato, poiché in tali

casi la pronuncia stessa assume carattere puramente dichiarativo di una

situazione già concretata al momento della sopravvenienza della

prescrizione. Mentre è chiaro che contrasto si verificherebbe ove per

giungere a quel risultato si rendesse necessario il compimento di nuovi

atti istruttori, e cioè la prosecuzione dell'istruttoria per un reato

ormai estinto.

Non potrebbe condurre a contrario avviso la considerazione che la

Corte, con la sua sentenza n. 175 del corrente anno, ha affermato il

diritto dell'imputato ad ottenere una sentenza di merito allorché

l'estinzione del reato consegua all'intervento di un'amnistia, perché

a tale statuizione si è giunti in quanto si è ritenuto

costituzionalmente garantito il diritto di rinunciare all'amnistia,

diritto il cui esercizio, facendo venir meno l'effetto estintivo ad

essa proprio, rende possibile l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria

in corso. E appare chiaro che a soluzione analoga non può giungersi

allorché l'effetto estintivo si faccia discendere, non già, come nel

caso dell'amnistia, da statuizioni di volta in volta emesse dal

legislatore, sotto l'influsso di considerazioni politiche, ma da un

evento come il decorso del termine, sottratto ad ogni discrezionalità.

2. - Le considerazioni per ultimo prospettate rendono ragione

dell'infondatezza anche della seconda denuncia, di violazione dell'art.

3 della Costituzione. Invero la diseguaglianza di trattamento che si

verifica, secondo che si sia giudicati prima o dopo il sopravvenire del

termine di prescrizione, appare conseguenza di una mera disparità di

fatto, che non si può evitare se non facendo venire meno lo stesso

istituto della prescrizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152, capoverso, del codice di procedura penale, proposta, con

l'ordinanza del tribunale di Taranto del 3 maggio 1971, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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