Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1981 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9d.P.R. 1432/1971

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma

primo, e 145 comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432

(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la

tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal

pretore di Bologna, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Borelli Zelinda ed altro e l'INPS, iscritta al n. 661 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 332 del 5 dicembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'Avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 2 maggio 1979 nei procedimenti civili

riuniti, vertenti tra Borelli Zelinda, Pessa Alessandro e l'INPS, il

pretore di Bologna "esaminati gli atti, ritenuta la rilevanza e non

manifesta infondatezza, ex art. 3 della Costituzione, della questione

di costituzionalità dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre

1971, n. 1432 - oltre che dell'art. 9, comma primo, dello stesso

provvedimento - nella parte in cui viene escluso che la riliquidazione

della pensione, mediante parificazione dei contributi volontari a

quelli obbligatori, venga effettuata per le sole pensioni che siano

state liquidate con forma retributiva e per le quali i contributi

volontari abbiano dato luogo all'integrazione della pensione di cui

all'art. 11 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488", ha sottoposto la questione

medesima al giudizio della Corte.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, nessuna

delle parti nel giudizio a quo si è costituita innanzi alla Corte. È

invece intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento, in data 20

dicembre 1979, l'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione non

contiene alcuna motivazione sulla "rilevanza" e sulla "non manifesta

infondatezza" della sollevata questione: il che sicuramente concreta

una violazione dell'art. 111 della Costituzione, nonché degli artt. 1

della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, e comunque rivela l'omesso esercizio, da parte del

giudice a quo, di quella funzione di "filtro" che le norme sul

promuovimento dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale

gli assegnano. Non potrebbe, quindi, non conseguirne, da parte della

Corte, una pronuncia di irricevibilità. Nel merito l'Avvocatura

conclude per l'infondatezza. Considerato in diritto :

Il pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe ha

prospettato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 9, comma primo, e 14, comma

primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui viene

disposto (e non "escluso", come, a cagione evidentemente di mero errore

materiale, si legge nell'ordinanza) che la riliquidazione della

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante

parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori, venga

effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in forma

retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato luogo

all'integrazione della pensione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito che l'ordinanza di

rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza nel giudizio

a quo e sulla non manifesta infondatezza della sollevata questione.

L'eccezione va accolta. Il giudice a quo afferma apoditticamente la

non manifesta infondatezza della questione, ma la sua astratta

enunciazione non appare suffragata da alcuna, sia pur sommaria,

argomentazione a sostegno dei dubbio. Del pari carente di qualsiasi

dimostrazione è l'affermata rilevanza, né a tal fine l'ordinanza

contiene il menomo riferimento alla fattispecie. Deve pertanto, in

armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da

ultimo, le sentenze nn. 49 e 134 del 1980 sent. 43, 81, 119, 125, 140,

178, 180 del 1981), dichiararsi la inammissibilità della proposta

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal pretore di Bologna, degli

artt. 9, comma primo, e 14, comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971,

n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti e per la tubercolosi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari