Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle disposizioni

sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per

la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito in

legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2 della

legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903

(avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione

della previdenza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1971 dalla Corte suprema di

cassazione - sezione seconda civile - nel procedimento civile vertente

tra Alderigi Marino e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,

iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal tribunale di Como nel

procedimento civile vertente tra Papis Carlo e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 69 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del

12 aprile 1972;

3) ordinanze emesse il 24 febbraio 1972 dal tribunale di Pavia in

cinque procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Costa Giuseppe,

Milanesi Giovanni, Sandrini Giuseppe, Tassanelli Mario, Canna Luigi e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 114,

115, 116, 117 e 118 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Alderigi Marino, Papis Carlo,

Costa Giuseppe, Milanesi Giovanni, Sandrini Giuseppe, Tassanelli Mario,

Canna Luigi, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Papis Carlo, Costa Giuseppe ed

altri, e l'avv. Luigi Rizzuti per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Marino Alderigi, vedovo di Malvina Patriarca, pensionata

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale deceduta il 3 marzo

1964, non avendo ottenuto in via amministrativa il riconoscimento del

diritto alla pensione di riversibilità perché non era risultato, alla

visita medica, che, al tempo della morte della moglie, avesse una

capacità di guadagno ridotta a meno di un terzo della norma, proponeva

domanda davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

La domanda veniva respinta sia dal tribunale che dalla Corte

d'appello di Torino.

L'Alderigi proponeva allora ricorso per cassazione, sollevando

pregiudizialmente l'eccezione di illegittimità costituzionale

dell'art. 13, comma quarto, del d.l. 4 aprile 1952, n. 218 (sostituito

dall'art. 2, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n. 903), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La Corte di cassazione, in accoglimento dell'eccezione, con

ordinanza del 23 novembre 1971, considerava rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma quarto, sub art. 2 della legge 4 aprile 1952 (ora

sostituito dall'art. 22, comma quinto, della legge 21 luglio 1965, n.

903), in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione.

Osservava che la questione era rilevante in modo evidente, perché

la dichiarazione di illegittimità della norma denunciata avrebbe

comportato la cassazione della sentenza impugnata, in quanto basata su

quella norma, e la pronuncia contraria avrebbe reso rilevanti i motivi

di censura.

Circa la non manifesta infondatezza, riteneva che la riversibilità

della pensione spetta in ogni caso alla moglie superstite, e al marito

superstite invece, solo se invalido al lavoro, in forza di una

disciplina difforme a seconda del sesso del coniuge superstite. Con

tali disposizioni non sarebbe rispettato il principio di eguaglianza;

infatti, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di

lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (art. 37) e

ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi per vivere ha

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art. 38), e d'altra

parte, non risulta evidente alcuna diversità di situazione che

giustifichi la discriminazione posta dalla norma in questione tra

coniugi superstiti in relazione al loro sesso. E non vale, in

contrario, obiettare che, considerati gli artt. 37 e 38, sarebbe

illegittimo il trattamento di favore fatto alla vedova non invalida al

lavoro e non quello previsto per il vedovo non invalido; ché, anzi,

l'obiezione sembra ribadire che è ingiustificata la denunciata

discriminazione di trattamento.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata, e quindi

pubblicata della Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1972.

Davanti a questa Corte si costituivano Marino Alderigi, a mezzo

dell'avv. Ettore Patrizi, con deduzioni depositate il 23 febbraio 1972

e l'INPS, a mezzo degli avvocati Arturo Pittoni e Luigi Rizzuti, con

deduzioni depositate il 28 marzo 1972. Non spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Alderigi, con le deduzioni e con la memoria, chiedeva che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Nella specie - assumeva l'Alderigi - non si hanno situazioni

diverse, anche con riferimento all'art. 37 della Costituzione, perché

sia nel caso in cui venga a morte il marito che nel caso opposto, il

coniuge superstite rimane solo con i figli senza il sostegno morale ed

economico che gli proveniva dal defunto. Il vedovo dovrebbe quindi

avere gli stessi diritti della vedova. E pertanto risulterebbe violato

l'art. 3, e l'illegittimità troverebbe definitivo sostegno nell'art.

37 della Costituzione.

L'Alderigi si richiamava, inoltre, al disegno di legge n. 1937

presentato nella passata legislatura dal Sen. Pozzar, con cui era stata

proposta l'abrogazione della norma denunciata, e rifacendosi alla

relazione, deduceva che anche per i diritti patrimoniali dei coniugi,

derivanti da rapporti estranei alla famiglia (come quelli discendenti

dalle assicurazioni sociali), il trattamento di parità può cedere

solo davanti all'esigenza dell'unità della famiglia e nella specie

l'eguaglianza non porrebbe in pericolo cotesta unità.

Concludeva, osservando che la pensione non soddisfa lo stato di

bisogno e che tale stato non può dirsi presunto per il vedovo, e

dichiarando erroneo l'assunto (dell'INPS) che questi sia tenuto a

provare lo stato di bisogno e che, anche quando sia ricco, gli basti la

prova dello stato di invalidità.

Sarebbe altresì opinabile la dedotta diversa posizione economica

nella famiglia, dell'uomo e della donna.

In riferimento all'art. 38, infine, l'Alderigi assumeva che da tale

disposizione deriverebbe la rilevanza costituzionale del sistema di

assicurazione sociale per tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto,

senza distinzione di sesso.

L'INPS, con le deduzioni e con la memoria, sosteneva la tesi della

non fondatezza della sollevata questione, ma concludeva chiedendo alla

Corte di provvedere come di giustizia.

Secondo l'Istituto, premesso che la pensione ha funzione di

soccorso e che per quella di riversibilità è presunta nel vedovo la

mancanza dello stato di bisogno fino a prova contraria, la norma

sarebbe ispirata ad una realtà sociale ancora attuale che per le

differenziazioni che presenta, richiede interventi correttivi e

socializzanti. Al riguardo, va tenuto presente che ciò è avvenuto per

il coniuge-donna per il quale si ha un trattamento eccezionale che

però non si presta, in quanto tale, ad essere esteso per analogia al

coniuge dell'altro sesso. Quando la norma censurata parla di coniuge,

poi, non è esatto dire che non abbia inteso distinguere. Anzi c'è da

rilevare come proprio il requisito prescritto dall'art. 10 della legge

del 1939 per il coniuge-uomo, sia in stretta aderenza all'esatta

portata del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione.

Si è in presenza quindi di situazioni obiettivamente diverse, per

le quali con giustificata ragionevolezza, è prevista una disciplina

differenziata. E di tale diversità si trova una conferma nella recente

decisione n. 119 del 1972 con cui la Corte costituzionale, considerato

che lo stato di inabilità indica un concetto ben più ampio e rigoroso

dello stato di invalidità richiesto dalla norma denunciata, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell'art. 3.

Del pari infondata sarebbe la questione in riferimento all'art. 37

(comma primo, parte prima) e 38 (comma primo), per la concettuale

inammissibilità e la materiale impossibilità dell'asserito contrasto.

Infatti, l'art. 37 garantisce i diritti e le retribuzioni alla donna

lavoratrice, parificandoli a quelli dell'uomo lavoratore e non

viceversa: e ciò, pur essendo cosa diversa, è comunque ininfluente;

e l'art. 38, primo comma, non si riferisce al campo dei diritti alle

prestazioni previdenziali a carico delle assicurazioni generali

obbligatorie, a parte il fatto che nei successivi commi non è fatto il

minimo accenno alla assicurazione e alle prestazioni a favore dei

superstiti.

2. - Carlo Papis, vedovo di Maria Vella, pensionata dell'INPS,

deceduta l'11 novembre 1960, non avendo ottenuto in via amministrativa

il riconoscimento del diritto alla riversibilità della pensione,

proponeva la relativa domanda davanti al tribunale di Como, eccependo

l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 903 del

1965 per contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione.

Il tribunale di Como, con ordinanza del 16 dicembre 1971, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata la questione in riferimento

agli artt. 3 e 29, comma secondo, della Costituzione.

A giudizio del tribunale, la norma denunciata darebbe luogo ad una

disparità di trattamento - rispetto alla condizione fatta dalle altre

leggi vigenti alla moglie superstite - con disfavore del marito

superstite, e tale disparità non avrebbe altra ragione giustificatrice

che la diversità di sesso.

Risulterebbe violato l'art. 3; e così pure l'art. 29, comma

secondo, della Costituzione, essendo sostenibile che l'eguaglianza

giuridica tra i coniugi, voluta dalla Costituzione, non riguardi

soltanto i rapporti giuridici nascenti direttamente dal negozio

matrimoniale concluso dai coniugi, ma altresì tutti quegli altri

rapporti che comunque si ricolleghino allo status di coniugato (o di

vedovo).

Riteneva, infine, il tribunale estraneo alla competenza del giudice

ordinario il potere di accertare quale di due distinte situazioni

giuridiche operate dall'ordinamento sia lesiva di un precetto

costituzionale, dovendo il giudice ordinario limitarsi a rilevare la

disparità di trattamento.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1972.

Davanti a questa Corte si costituivano Carlo Papis, a mezzo

dell'avv. Benedetto Bussi, con deduzioni depositate il 29 aprile 1972 e

l'INPS, a mezzo degli avvocati Arturo Pittoni e Luigi Rizzuti, con

deduzioni depositate il 2 maggio 1972. Non spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa del Papis chiedeva che la Corte dichiarasse

l'illegittimità costituzionale della norma in questione.

Osservava preliminarmente che una diversità di trattamento tra

coniugi può essere giustificata validamente sul piano costituzionale,

solo da ragioni strettamente connesse con l'esigenza di salvaguardare

l'unità familiare; e che tale principio, affermato ripetutamente dalla

Corte costituzionale nei riguardi dei rapporti personali e patrimoniali

fra coniugi, "non può essere negato neppure quando si verta in materia

di altri diritti patrimoniali, anche se scaturiscano da rapporti

giuridici estranei alla famiglia, come quelli derivanti dalle

assicurazioni sociali".

Nella specie, invece, si avrebbe una discriminazione tra vedovo e

vedova, non fondata su alcuna obiettiva differenza di situazione che la

giustifichi.

Secondo il Papis, d'altra parte, dall'art. 38 discenderebbe "la

rilevanza costituzionale del sistema di assicurazione sociale per tutti

i lavoratori e loro aventi diritto, senza distinzione di sesso".

Andrebbe, infine, tenuta presente la sentenza n. 53 del 1969 della

Corte costituzionale emessa in relazione ad un caso, come quello in

esame, di disparità di trattamento fondata soltanto sulla differenza

di sesso dei soggetti considerati.

La difesa dell'INPS, con le deduzioni, sosteneva la non fondatezza

della questione ma si rimetteva alla giustizia della adita Corte.

Con riferimento all'osservazione del tribunale che non rientra

nella competenza del giudice ordinario accertare quale delle due

situazioni giuridiche in esame sia lesiva di un precetto

costituzionale, l'INPS, a proposito della violazione dell'art. 38 della

Costituzione, eccepita dal Papis ma negata dal tribunale, deduceva che

la prestazione previdenziale, di carattere prettamente alimentare, ha

la funzione di sollievo dal bisogno del lavoratore e dei suoi familiari

in caso di riduzione incolpevole del reddito della famiglia o di

aumento dei bisogni connessi al carico familiare; e che tale

impostazione soffre delle deroghe in presenza di particolari e non

estensive situazioni soggettive di bisogno, che il legislatore ritiene

meritevoli di tutela e che vengono disciplinate con una specifica

normativa avente la propria giustificazione razionale nel contesto

sociale. Si è così avuta una disciplina particolare per la vedova del

pensionato, per la quale viene presunto lo stato di bisogno conseguente

alla morte del coniuge; e tale normativa è ancora operante ed attuale,

atteso il non sostanziale mutamento della posizione della donna, che

sul mercato del lavoro ha una indubbia minore competitività rispetto

all'uomo e quindi una minore capacità di guadagno, ed in tale

circostanza trova la propria giustificazione.

Aggiungeva l'INPS che, se dovesse essere ammessa la riversibilità

del trattamento pensionistico in favore del coniuge della pensionata,

indipendentemente dal suo stato di invalidità, si verrebbe a violare

il precetto dell'art. 38 della Costituzione senza una ragione

giustificatrice e sul piano giuridico e su quello sociale. La norma

denunciata, richiedendo nel coniuge superstite della pensionata lo

stato di invalidità, è, pertanto, conforme al precetto

costituzionale, ed anche perché lo stato di invalidità fa ritenere

sussistente la situazione di bisogno, tutelata dall'art. 38 della

Costituzione.

Osservava, altresì, che la disuguaglianza di trattamento in

questione non sarebbe in grado di mettere in pericolo l'unità

familiare.

E con la memoria, infine, l'INPS ripeteva identicamente le ragioni

svolte nel procedimento pendente nei confronti di Marino Alderigi, e

già ricordate.

3. - Nei cinque procedimenti civili, promossi contro l'INPS da

Giuseppe Costa, Giovanni Milanesi, Giuseppe Sandrini, Mario Tassanelli

e Luigi Canna, quali coniugi superstiti di pensionate dell'Istituto,

onde ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di

riversibilità, il tribunale di Pavia, con cinque ordinanze di identico

contenuto, emesse il 24 febbraio 1972, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma quinto, della legge n.

903 del 1965 (che ha sostituito l'art. 13, comma quarto, della legge n.

218 del 1952) in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione.

Sarebbe violato il principio di eguaglianza, perché un'identica

situazione (perdita del coniuge pensionato) viene disciplinata in

maniera difforme e gravemente pregiudizievole per il marito superstite;

la normativa che riconosce una posizione di favore alla moglie non

troverebbe alcuna giustificazione (uomini e donne hanno, infatti, lo

stesso diritto-dovere al lavoro, in base all'art. 4 della Costituzione)

e si porrebbe, pertanto, in aperto contrasto con l'art. 3; e ulteriori

profili di incostituzionalità potrebbero ravvisarsi sia nei confronti

dell'art. 38 della Costituzione, che sancisce il diritto di ogni

cittadino inabile all'assistenza sociale, sia nei confronti dell'art.

29 della Costituzione, che, prevedendo la parità giuridica dei

coniugi, non dovrebbe permettere una diversa disciplina (a seconda che

si tratti del marito o della moglie) di rapporti, anche previdenziali,

nascenti dal matrimonio.

Le ordinanze venivano regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 10 maggio 1972.

Davanti a questa Corte si costituivano, a mezzo dell'avv.

Benedetto Bussi e con deduzioni depositate il 24 maggio 1972, Giuseppe

Costa, Giovanni Milanesi, Giuseppe Sandrini, Mario Tassanelli e Luigi

Canna, e l'INPS, a mezzo degli avvocati Arturo Pittoni e Luigi Rizzuti,

con deduzioni depositate il 30 maggio 1972. Non spiegava intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

L'avv. Bussi, con gli atti di deduzioni di identico contenuto,

ripeteva le ragioni svolte a difesa del Papis nel procedimento già

ricordato. E con la memoria, contestava che il legislatore avesse

effettuato una scelta fondata su una realtà sociale per cui si doveva

ritenere, a differenza di quel che accade in caso di morte del marito,

che la morte della lavoratrice o della pensionata non producesse

conseguenze rilevanti sulle condizioni economiche del vedovo.

Osservava, anzitutto, che il fenomeno dell'occupazione femminile varia

nel tempo ed in relazione alle condizioni economiche; e che, a

proposito della questione de qua, andasse considerata la realtà

sociale delle donne che lavorano o hanno lavorato e non di tutte le

donne comprese quelle che non lavorano, la situazione cioè che si ha

quando il reddito della donna lavoratrice è necessario al mantenimento

suo come a quello del marito e dei figli, così come il reddito del

marito è necessario al mantenimento suo, dei figli e della moglie.

La morte dell'assicurata o della pensionata coniugata non produce

sulle possibilità di sussistenza della famiglia, effetti meno deleteri

di quelli causati dalla scomparsa dell'assicurato o pensionato

coniugato, specie se si consideri che la donna, con l'applicazione

dell'art. 37 della Costituzione, ha conseguito la parità salariale con

l'uomo.

In tal modo, non potendosi mettere a raffronto le percentuali di

uomini e di donne che lavorano e che quindi sono assicurati, per trarne

l'illazione che, nella società considerata nel suo complesso, sia più

probabile che la moglie - in quanto casalinga - viva a carico del

marito, si ha che di fronte ad una situazione comune a tutti i

lavoratori, uomini o donne che siano, la denunciata disparità di

trattamento non ha altra base se non la diversità di sesso e come tale

è costituzionalmente illegittima.

Secondo l'avv. Bussi sarebbe altresì violato l'art. 38 della

Costituzione perché la norma denunciata priva il vedovo di quel

diritto alla pensione di riversibilità che la legge ritiene invece di

attribuire alla vedova (anche se non invalida) in esecuzione del

principio sancito nell'art. 38 stesso.

Ed infine non costituirebbe precedente contrario alla tesi

sostenuta, la sentenza n. 119 del 1972 della Corte costituzionale, che

riguarda le pensioni dei dipendenti statali e non quelle che sono

dovute in base all'assicurazione generale obbligatoria e in forza di

una normativa ispirata a principi diversi e con finalità peculiari

proprie.

L'INPS, che nei giudizi nascenti dalle ordinanze del tribunale di

Pavia depositava memoria avente lo stesso contenuto di quelle

depositate negli altri due giudizi (Alderigi e Papis) con le deduzioni

esponeva le ragioni per le quali la questione a suo avviso sarebbe

infondata.

La diversa posizione della vedova e del vedovo risponde ad una

realtà sociale tutt'ora esistente perché, normalmente, il marito

guadagna assai più della moglie e in misura maggiore, se non

preponderante, provvede al sostentamento della famiglia, e

correlativamente la donna ha sul mercato del lavoro una minore

competitività rispetto all'uomo e, quindi, in definitiva, una minore

capacità di guadagno.

La norma denunciata, d'altra parte, risponde perfettamente al

disposto dell'art. 38 della Costituzione. Non è violato il primo

comma, perché il relativo dettato, a parte il suo carattere

programmatico e non precettivo, riguarda, soggettivamente, i cittadini

in genere (e non i soggetti assicurati) e, oggettivamente, la pubblica

assistenza (e non la previdenza sociale) e comunque presuppone

l'inabilità al lavoro del cittadino (e per ciò l'art. 22 della citata

legge n. 903 del 1965 sarebbe in armonia con l'art. 38, in quanto

richiede l'esistenza di uno stato di invalidità).

Non sarebbe neppure violato il secondo comma dell'art. 38 perché

tale disposizione, fuori dei casi di infortunio, malattia, invalidità

e vecchiaia e disoccupazione involontaria, non dà ai lavoratori una

tutela costituzionale.

E risulterebbe altresì evidente che la diversa e più favorevole

disciplina esistente eccezionalmente per la vedova trae origine dalla

necessità di adeguare la legge ad una realtà sociale tuttavia

esistente.

Infine, la norma denunciata non sarebbe in contrasto con l'art. 29

della Costituzione perché la disposizione costituzionale non spiega

riflesso nei rapporti giuridici del tutto estranei alla famiglia, come

quelli nascenti dalle assicurazioni sociali obbligatorie. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe della Corte di

cassazione e dei tribunali di Como e di Pavia, viene sollevata una sola

questione; i relativi giudizi sono, pertanto, riuniti e possono essere

decisi con unica sentenza.

La norma sospettata di illegittimità costituzionale trova identica

espressione nell'art. 13, comma terzo, del r.d.l. 14 aprile 1939, n.

636 (modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la

disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n.

1272; nel quarto comma del detto articolo, sostituito dall'art. 2 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, e nel quinto dello stesso articolo,

sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Essa è denunciata dalla Corte di cassazione per contrasto con gli

artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, dal tribunale di Como per

violazione del detto art. 3 nonché dell'art. 29, comma secondo, e dal

tribunale di Pavia in quanto non conforme ai detti artt. 3, 29 e 38.

2. - Il profilo costante, anche se variamente configurato, sotto

cui la questione è prospettata, è quello del mancato rispetto del

principio di eguaglianza da parte del legislatore.

Si fa riferimento alla norma secondo cui nell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,

in caso di morte dell'assicurato o pensionato coniugato, qualora

superstite sia il marito, esso ha diritto alla pensione se è

riconosciuto inabile al lavoro ai sensi dell'art. 10, comma primo, del

citato r.d.l. n. 636 del 1939, e raffrontata codesta norma con la

disciplina legislativa dell'ipotesi opposta e cioè del caso in cui

superstite sia la moglie, si constata che le due situazioni che

sarebbero identiche, sono regolate in maniera difforme e senza che la

disparità di trattamento abbia una adeguata e razionale

giustificazione.

Nelle ordinanze, di identico contenuto, del tribunale di Pavia,

invero, si osserva che "tale normativa che riconosce una posizione di

favore alla moglie non trova alcuna giustificazione (uomini e donne

hanno, infatti, lo stesso diritto-dovere al lavoro, art. 4 della

Costituzione) e, pertanto, si pone in aperto contrasto con il citato

art. 3 della Costituzione", ed in quella del tribunale di Como,

rilevata l'esistenza "di due distinte situazioni giuridiche operate

dall'ordinamento giuridico", si dice essere estraneo alla competenza

del giudice ordinario l'accertamento di quale delle due situazioni sia

lesiva di un precetto costituzionale, dovendo il giudice ordinario

limitarsi a rilevare la disparità di trattamento. Ma codeste

precisazioni e considerazioni non possono indurre questa Corte a

ritenere che quanto meno da parte dei giudici ora indicati, la

questione sia stata sollevata in termini più ampi o differenti da

quelli già precisati ovvero che si sia inteso conclusivamente

denunciare, in quanto lesiva del principio di eguaglianza, non la norma

che prevede l'ipotesi in cui superstite sia il marito, sibbene l'intera

disciplina della materia (e quindi anche la normativa che regola il

caso in cui superstite sia la moglie).

3. - La denunciata violazione dell'art. 3 (e per quanto di ragione

dell'art. 29, comma secondo) avrebbe la sua premessa e base

nell'esistenza, nelle dette due ipotesi, di una identica situazione

oggetto della disciplina normativa. Tale situazione, che per il

tribunale di Pavia sarebbe rappresentata dalla "perdita del coniuge

pensionato", è dagli altri giudici e nelle difese più ampiamente e

correttamente individuata nel fatto del soggetto (coniugato, dell'uno o

dell'altro sesso) che lavori e nella circostanza che la retribuzione (o

il trattamento previdenziale o di quiescenza) serva al suo

mantenimento, nonché a quello del coniuge e degli eventuali figli. La

morte del lavoratore coniugato (sia esso uomo o donna) determinerebbe

eguali effetti nei confronti del coniuge superstite e dei figli, che

pertanto rimarrebbero senza il sostegno morale ed economico che ad essi

proveniva dal defunto.

All'individuazione e valutazione di codesta premessa, nell'ipotesi

normativa in esame, la Corte ritiene che non si possa pervenire.

In altra occasione, e precisamente in sede di esame della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge

15 febbraio 1958, n. 46, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

la Corte, con la recente sentenza n. 119 di quest'anno, ha ritenuto che

non potessero essere qualificate eguali (e quindi meritevoli dello

stesso trattamento giuridico) le situazioni conseguenti alla morte del

dipendente o pensionato statale coniugato, qualora superstite fosse la

moglie ovvero il marito, argomentando dalla considerazione della

realtà sociale che, nonostante l'esistenza di una normativa (anche

costituzionale) rivolta al conseguimento della parità giuridica tra i

cittadini di ambo i sessi, denuncia tuttavia, nel campo del lavoro, "la

minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere

economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale" e fa

apparire tale situazione come normale.

In quell'occasione, la Corte nel valutare la premessa della norma

allora in esame ha così, a proposito della situazione di fatto e

giuridica presa in considerazione dal legislatore, tenuto conto della

posizione del coniuge superstite.

Ora, mentre ritiene di dover confermare, per la questione de qua,

quella valutazione, è dell'avviso che alla medesima conclusione

(eguaglianza o equivalenza delle due situazioni di fatto e giuridiche)

debba pervenire portando il proprio esame, siccome proposto dalle

ordinanze e soprattutto richiesto dalla difesa del Papis e del Costa ed

altri, sullo stato delle cose precedente e coevo alla morte del

lavoratore coniugato.

Anche se è da ammettere che, in relazione ad una certa fascia di

famiglie, ricorra la segnalata dipendenza economica del coniuge e dei

figli dal lavoratore, uomo o donna che questo sia, bisogna, del pari e

di contro, ritenere che al di fuori di quelle ipotesi; la cui frequenza

di verificazione sarebbe comunque difficile da accertarsi e

ragionevolmente dovrebbe stimarsi limitata, quella dipendenza economica

del coniuge e dei figli dal lavoratore non ricorra necessariamente.

E tale constatazione, secondo la Corte, non può non contribuire

acché siano valutate non eguali o equivalenti le complessive

situazioni di fatto e di diritto del dipendente o pensionato coniugato

e connesse o conseguenti alla sopravvivenza del coniuge, dell'uno o

dell'altro sesso.

Nei confronti quindi di situazioni che non possono dirsi eguali o

equivalenti, appare corretto che esistano discipline differenti.

E specificamente è giustificato e ragionevole che il vedovo sia

ammesso al trattamento in favore dei superstiti se invalido ai sensi

dell'art. 10 e cioè se la sua capacità di guadagno in occupazioni

confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per

infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà del suo

guadagno normale, e che alla vedova il detto trattamento spetti senza

bisogno che la stessa debba provare la detta diminuzione della

capacità di guadagno.

Non vi è quindi alcuna discriminazione fondata sulla diversità di

sesso.

4. - La violazione del principio di eguaglianza non ricorre neppure

se la si consideri alla luce del disposto dell'art. 29, comma secondo,

della Costituzione.

Codesto profilo di illegittimità costituzionale è prospettato dai

tribunali di Como e di Pavia, per i quali la norma che statuisce la

parità morale e giuridica dei coniugi vige per i rapporti

previdenziali nascenti dal matrimonio o per i rapporti che comunque si

ricolleghino allo status di coniuge o di vedovo. E nelle difese si

trova una conferma di questa tesi, e se ne ha uno sviluppo, ritenendosi

che il trattamento di parità per i coniugi può cedere solo davanti

all'esigenza di salvaguardare l'unità familiare, e si assume che nella

specie la eguaglianza non porrebbe in pericolo la detta unità.

Ad avviso della Corte, la prospettata illegittimità costituzionale

non ricorre.

Anzitutto, si è constatato che il legislatore si rivolge a

disciplinare situazioni di fatto e di diritto che non sono eguali o

equivalenti, e che quindi per il vedovo e per la vedova, nell'ipotesi

in esame, è ragionevolmente dettata una disciplina differenziata.

Il fatto che costoro siano soggetti del rapporto coniugale,

peraltro modificato nella sua originaria consistenza per la morte di

uno di essi, non comporta che in materia previdenziale,

legislativamente debbano essere trattati allo stesso modo.

Il principio di eguaglianza, posto in generale dall'art. 3, trova

nell'art. 29, comma secondo, siccome in altre disposizioni della

Costituzione, la sua conferma e specificazione. Ma l'art. 29, comma

secondo, ha un ambito di riferimento ben definito (che è dato dai

rapporti che nascono dal matrimonio) per cui non è consentito ritenere

che in esso rientrino (e che quindi godano di questa particolare

tutela) rapporti come quelli previdenziali, i cui soggetti sono

l'assicurante, l'ente assicuratore e l'assicurato e per i quali rileva

che quest'ultimo sia un prestatore di lavoro, ininfluente essendo - per

la caratterizzazione del rapporto stesso - che esso sia di un dato

sesso anziché di un altro, di stato libero o meno, separato, vedovo, e

così via.

5. - Agli artt. 37 e 38 si riporta con la sua ordinanza la Corte di

cassazione, che ne denunzia peraltro la diretta violazione, per dare un

fondamento giuridico-costituzionale alla assunta eguaglianza di

posizioni del vedovo e della vedova, in caso di morte del lavoratore

assicurato o del pensionato dell'INPS.

Escluso che si possa ravvisare sussistente tale pretesa eguaglianza

(anche alla luce - come si è precisato - della stessa normativa

costituzionale, e quindi anche dei detti articoli), viene meno

sostanzialmente il profilo sono cui le due disposizioni sono state

invocate dalla Cassazione.

In particolare, l'art. 37 che riserva alla donna la garanzia della

parità di trattamento nei confronti dell'uomo circa i diritti al

lavoro e quelli conseguenti alla prestazione del lavoro stesso, non

mette in forse la tutela di codesta esigenza, non essendo l'impugnativa

rivolta nei confronti della normativa (più favorevole) che proprio

riguarda la donna.

E l'art. 38, comma primo, poi, di cui il tribunale di Pavia assume

la violazione diretta, per ciò che esso sancisce il diritto di ogni

cittadino inabile al lavoro all'assistenza sociale, non è utilmente

invocato.

Che anzi c'è da rilevare come quella disposizione, qualora se ne

ammettesse l'applicabilità alla specie, risulterebbe pienamente

osservata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazioni delle

disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria),

convertito in legge con legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con

l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle

pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965,

n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di

pensione della previdenza sociale), nella parte in cui, nell'ambito

della disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dispone che, se viene a

morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la

pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui

esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma

dell'art. 10 del detto r.d.l. n. 636 del 1939, questione sollevata

dalla Corte di cassazione e dai tribunali di Como e di Pavia, con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 37 e

38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari