Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421) e degli artt. 4, comma 1, lettera a), numero 3,

della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con

ordinanza emessa il 22 maggio 1997 dalla Commissione tributaria

provinciale di Genova sul ricorso proposto da Valenza Rocco contro la

Direzione regionale per le entrate della Liguria - sezione Genova -

iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso

dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993, la

Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza emessa il

22 maggio 1997, ha sollevato - in riferimento agli articoli 76 e 77

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione

dei criteri direttivi fissati dall'art. 4, comma 1, lettera a),

numero 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per

la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale).

Con la medesima ordinanza, e condizionatamente alla accertata

assoggettabilità all'ICI del proprietario superficiario, è stata

sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1,

lettera a), numero 3, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e 5

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. - Premette la Commissione rimettente che l'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421, nel delegare il Governo ad emanare uno o più

decreti legislativi diretti, fra l'altro, all'istituzione dell'ICI,

ha individuato quale soggetto passivo di tale imposta il proprietario

dei fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili ovvero il

titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione su gli stessi

(comma 1, lettera a), numero 2).

Mentre, dunque, il legislatore delegante avrebbe inteso

assoggettare all'ICI il proprietario dei fabbricati, il legislatore

delegato, nel disporre che per gli immobili concessi in superficie

soggetto passivo dell'imposta è il concedente con diritto di rivalsa

sul superficiario (art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 504

del 1992), avrebbe introdotto un nuovo soggetto passivo del tributo,

il concedente (del diritto di superficie), esentando,

correlativamente, dall'imposta il proprietario superficiario del

fabbricato. Esenzione che violerebbe il criterio direttivo della

legge delega e, quindi, gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

La questione viene ritenuta rilevante ai fini della decisione del

giudizio a quo in quanto dal suo accoglimento discenderebbe il

rigetto del ricorso presentato dal contribuente.

3. - La Commissione rimettente dubita altresì della legittimità

costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1,

lettera a), numero 3, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e 5

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le quali

stabiliscono i criteri di determinazione del valore dei fabbricati da

assumere

quale base imponibile dell'ICI.

Siffatte norme, a giudizio della Commissione rimettente,

violerebbero i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità

contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto

non discriminerebbero tra proprietario e titolare del diritto di

superficie a termine (che vede decurtato il valore del suo diritto in

misura proporzionale alla durata dello stesso), assoggettando

entrambi alla medesima base imponibile nonostante la diversità della

valutazione economica dei rispettivi diritti.

Anche siffatta questione viene ritenuta rilevante nel giudizio a

quo poiché, ove il superficiario a termine fosse riconosciuto

soggetto passivo dell'ICI, verrebbe in considerazione l'entità del

tributo dallo stesso dovuto e, quindi, la legittimità dei parametri

fissati dalla normativa impugnata.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza

delle questioni sollevate.

4.1 - In particolare, secondo la Avvocatura generale, la denunciata

violazione del criterio direttivo fissato dalla legge delega n. 421

del 1992 si fonderebbe su una erronea interpretazione della norma

delegata che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo

nell'ipotesi di immobili concessi in superficie, assoggetterebbe

all'ICI il concedente solo sino alla data di ultimazione del

fabbricato; mentre, per il periodo successivo, soggetto passivo

dell'ICI sarebbe il proprietario superficiario della costruzione.

4.2 - La questione relativa ai criteri di determinazione della base

imponibile dell'ICI sarebbe, poi, ad avviso della stessa Avvocatura,

priva di rilevanza nel giudizio a quo il cui oggetto, risultante

dalla domanda azionata dal contribuente, sarebbe limitato all'an del

tributo. Con esclusione del potere del giudice di sindacare ex

officio il quantum dell'imposta dovuta.

La questione sarebbe comunque infondata in quanto, ad avviso della

stessa difesa, l'ICI dovuta dal superficiario a termine sarebbe

inferiore a quella posta a carico del proprietario in corrispondenza

della diversità della base imponibile fissata per le due ipotesi. Considerato in diritto

1. - La Commissione tributaria provinciale di Genova solleva - in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421).

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata,

disponendo che per gli immobili concessi in superficie soggetto

passivo dell'imposta è il concedente (del diritto di superficie) e

non il proprietario superficiario della costruzione, violerebbe il

criterio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero

2, della 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) e, conseguentemente, gli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

2. - La Commissione rimettente dubita altresì - in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione - della legittimità

costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera a), numero 3, della

legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e 5 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, che assoggetterebbero alla medesima base

imponibile i fabbricati posseduti dal proprietario e quelli posseduti

dal proprietario superficiario a tempo determinato.

3. - La prima questione non è fondata.

3.1 - Secondo l'interpretazione della Commissione rimettente, per

gli immobili concessi in superficie soggetto passivo dell'ICI sarebbe

il concedente (del diritto di superficie), restando,

correlativamente, escluso dal tributo il proprietario del fabbricato

insistente sul suolo altrui (c.d. proprietario superficiario). Ed è

sotto tale aspetto che, sempre ad avviso del giudice a quo

risulterebbe violato il criterio direttivo fissato dalla legge di

delegazione che individua quale soggetto passivo dell'ICI il

proprietario in genere dei fabbricati e, quindi, anche il

proprietario superficiario.

4. - Ai fini della soluzione di siffatto dubbio di

costituzionalità, è necessario muovere dall'affermazione, costante

nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in linea di

principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime

perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e

qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne

interpretazioni costituzionali" (così, ex plurimis, sentenze nn. 65

del 1999 e 356 del 1996).

Quel che occorre allora preliminarmente accertare è la

possibilità di una lettura della norma denunciata alternativa a

quella della Commissione rimettente e rispettosa del criterio

direttivo, fissato nella legge di delegazione, che impone

l'assoggettamento all'ICI del proprietario dei fabbricati (art. 4,

comma 1, numeri 1 e 2, legge n.421 del 1992).

5. - È anzitutto indubbio, come concordemente osservato dalla

dottrina, che il legislatore con la norma denunciata, colmando una

lacuna della legge delega, abbia inteso assoggettare all'ICI, e non

già escludere dalla stessa, il titolare del diritto di superficie,

in analogia a quanto disposto dalla stessa norma per il titolare del

diritto di usufrutto, uso e abitazione.

Mancando nella legge delega un qualsiasi riferimento al

superficiario quale soggetto passivo dell'ICI, il legislatore

delegato ha ritenuto di individuare nel concedente il soggetto

passivo dell'imposta, accordandogli al tempo stesso un diritto di

rivalsa nei confronti del superficiario che in tal modo viene a

risultare il soggetto effettivamente inciso dal tributo.

Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha

riguardo il legislatore delegato è una situazione diversa dalla

proprietà superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione

della costruzione.

In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed

il suolo, oggetto di distinti diritti di proprietà, l'ICI,

contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione rimettente, sarà

dovuta, ai sensi di quanto disposto dal numero 1 del citato art. 3

del d.lgs. n. 504 del 1992, soltanto dal proprietario superficiario

del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente

proprietario del suolo.

E ciò per l'ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il

fabbricato, non essendo qualificabile né come area edificabile, né

come terreno agricolo (cfr. lettere b) e c) dell'art. 2 del d.lgs. n.

504 del 30 dicembre 1992), non rientra nel novero di quei beni che

l'art.1 dello stesso decreto legislativo dichiara tassabili ai fini

ICI.

Conclusivamente, dovendo, in base alla interpretazione che precede,

affermarsi l'assoggettabilità all'ICI del proprietario superficiario

del fabbricato, la norma denunciata si sottrae alla censura di

eccesso di delega formulata, sulla base di una differente lettura,

dalla Commissione rimettente.

6. - La seconda questione va dichiarata inammissibile per difetto

di rilevanza nel giudizio a quo.

Poiché il dubbio di costituzionalità investe l'entità della

imposta dovuta dal contribuente, appare manifesta l'inesistenza,

nella specie, del necessario nesso di pregiudizialità della sua

soluzione rispetto al giudizio di merito che, secondo quanto risulta

dall'ordinanza di rimessione, è limitato all'an dell'imposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in

riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, comma 1, lettera a), numero 3, della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e 5 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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