Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

D.L.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (divieto di abbattimento di alberi di

olivo), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore

di Gela nel procedimento penale a carico di Savignano Antonino,

iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Savignano Antonino,

imputato della contravvenzione di cui agli artt. 1 e 4 del D.L. Lgt. 27

luglio 1945, n. 475, per avere abbattuto 450 piante di olivo senza

l'autorizzazione preventiva del Prefetto, la difesa ha eccepito il

contrasto con l'art. 24 della Costituzione del suddetto art. 4, nella

parte in cui demanda allo Ispettorato provinciale dell'agricoltura la

determinazione del valore delle piante abbattute.

Con ordinanza del 22 febbraio 1969, il pretore di Gela, accogliendo

l'eccezione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

di tale articolo, in riferimento sia all'articolo 24, sia all'art. 102

della Costituzione.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Secondo l'ordinanza, poiché l'abbattimento degli alberi di olivo

senza la prescritta autorizzazione, è punito con l'ammenda uguale al

decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena

produttività, e poiché tale valore è stabilito dall'Ispettorato

provinciale dell'agricoltura, la misura della pena dipenderebbe da una

valutazione discrezionale ed insindacabile dell'autorità

amministrativa, vincolante per il giudice. Ciò contrasterebbe col

principio sancito nell'art. 102 della Costituzione, atteso che, in

materia penale, la funzione giurisdizionale si esplica

nell'accertamento non soltanto della violazione, ma altresì della

correlativa sanzione comminata dalla legge, e nella concreta

determinazione di essa.

Inoltre, poiché è esclusa qualsiasi possibilità di intervento

dell'imputato durante il procedimento di accertamento del valore delle

piante e qualsiasi possibilità di critica, anche nella fase

dibattimentale, delle conclusioni formulate dall'Ispettorato

dell'agricoltura, risulta violato l'art. 24 della Costituzione, atteso

che il diritto di difesa è garantito anche nella fase delle indagini

preliminari all'istruzione - quali debbono ritenersi gli atti

dell'Ispettorato - e va esercitato anche in ordine a quegli elementi di

fatto rilevanti sulla misura della pena.

Per l'Avvocatura generale dello Stato, anche secondo la

giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 12 del 1962) non è in

contrasto con il principio di legalità della pena di cui all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione l'uso dell'ammenda e della multa

proporzionale, anche quando la determinazione in concreto del

parametro, moltiplicando il quale, viene stabilita la proporzione, sia

demandata all'organo amministrativo. Siffatta determinazione, invero,

è essenzialmente vincolata a regole tecniche, e non già del tutto

discrezionale od arbitraria; ed è altresì sempre sindacabile dal

giudice, atteso che questo, nel nostro ordinamento, non deve applicare

gli atti amministrativi illegittimi, anche in mancanza della specifica

impugnazione dell'interessato.

Consegue che è da escludere la violazione dell'art. 102 della

Costituzione.

Ed è da escludere, altresì, la violazione dell'art. 24 della

Costituzione. Innanzi tutto perché l'interessato può sempre impugnare

l'atto dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi previsti

dalla Costituzione e dalle leggi per i provvedimenti amministrativi.

Inoltre, perché, nella specie, trattandosi di contravvenzione punibile

soltanto con la pena dell'ammenda, il relativo procedimento è di

competenza del pretore e può essere definito con decreto penale. E per

siffatti procedimenti, la idoneità delle garanzie difensive non può

essere valutata astraendo dalla struttura e dalla funzione dei

medesimi, rispondenti ad esigenze di rapidità e semplicità,

connaturali alla categoria dei reati, di lieve entità, ma

particolarmente numerosi, demandati alla cognizione del pretore. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475, viene sollevata dal pretore di Gela

soltanto per quanto riguarda la misura della pena dell'ammenda, fissata

nel decuplo del valore delle piante di olivo abbattute, considerate in

piena attività, da stabilirsi dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Secondo la ordinanza di rimessione, dipendendo siffatta penalità da

una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa vincolante

per il giudice, verrebbe sottratto al giudice stesso il potere di

determinare in concreto la pena, con violazione del principio sancito

dall'art. 102 della Costituzione per cui la funzione giurisdizionale è

esercitata da magistrati ordinari. E sarebbe altresì violato l'art. 24

della Costituzione, non essendo consentita all'imputato la possibilità

di difendersi durante il procedimento di accertamento del valore delle

piante abbattute, e non essendo neppure ammissibile, nel corso del

dibattimento, alcuna critica alle conclusioni formulate dal suindicato

Ispettorato.

2. - La questione non è fondata.

Non sussiste la denunziata violazione dell'art. 102 della

Costituzione, il quale, affermando che la giurisdizione è esercitata

da magistrati ordinari, vuol soltanto proclamare il principio della

unità della giurisdizione. E se poi il pretore ha inteso riferirsi

alla riserva di giurisdizione di cui all'art. 101 della Costituzione,

è da rilevare che, quando il processo si svolge in sede giudiziaria,

con l'intervento e sotto la direzione del magistrato, e si conclude con

una sentenza, non si può sostenere che la giurisdizione non sia

esercitata dallo stesso, neppure nel caso in cui altri organi

intervengano nel processo per fornire elementi tecnici, che si

intendono sempre sottoposti al vaglio del giudice. La circostanza che

la norma impugnata affidi il potere di determinare il valore delle

piante di olivo abbattute all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,

che è un organo tecnicamente specializzato e chiamato, fra l'altro, a

sopraintendere al progresso dell'agricoltura nella propria

circoscrizione, non significa che il giudice non possa sindacare le

conclusioni dell'organo amministrativo ed eventualmente disattenderle

quando abbia fondate ragioni di pervenire a diverso convincimento.

Così come avviene, secondo i principi generali, per le perizie, per i

pareri, o per qualsiasi altro apprezzamento fatto da organi ausiliari

della giustizia, tutto il materiale di indagine e di discussione

acquisito al processo viene apprestato allo scopo di convincere il

giudice, al quale spetta il potere di pronunciare la parola definitiva.

Pertanto la norma impugnata non limita i poteri del pretore in merito

al valore delle piante abbattute. Peraltro - a prescindere dai poteri

di indagine e di giudizio spettanti al magistrato sul numero delle

piante abbattute e sulle condizioni di esse (per la esclusione di

quelle non riconducibili a produttività: art. 1 della legge),

circostanze queste direttamente connesse con la sanzione da irrogare in

concreto - la possibilità di applicare aggravanti ed attenuanti

comuni, le quali consentono di spaziare nel computo della pena, fa sì

che l'uso del potere discrezionale nel determinare la sanzione da

infliggere non subisca concrete limitazioni per effetto della norma

impugnata.

3. - Non appare fondata neppure la denunzia di illegittimità della

stessa norma in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Con le sentenze n. 86 del 1968 e n. 149 del 1969, questa Corte ha

chiarito che la difesa dell'imputato deve essere assicurata per quegli

atti che si risolvono in veri e propri atti istruttori (ispezioni non

facilmente ripetibili, ricognizioni, interrogatori, ecc.) non dissimili

da quelli esperiti nella fase della istruzione sommaria del P.M.; e che

tali garanzie non riguardano la fase delle indagini che il codice di

procedura penale prevede nell'art. 219 per l'accertamento dei fatti e

per la ricerca di indizi. Orbene, nella specie l'Ispettorato

dell'agricoltura esercita funzioni connesse ad una generale competenza

di carattere amministrativo e che non rientrano nel quadro di un

procedimento istruttorio. Nel corso del processo penale, al quale i

risultati di tale attività possono dar luogo, non risulta poi alcuna

limitazione nei diritti della difesa, sussistendo - per le ragioni

suesposte - e libertà di critica e potere del giudice di dissentire

dalle conclusioni dell'organo amministrativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del d.l.lgt. 27 luglio 1945, n. 475 (divieto di

abbattimento di alberi di olivo), sollevata in riferimento agli artt.

24 e 102 della Costituzione, con ordinanza del 22 febbraio 1969, del

pretore di Gela.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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