Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1978

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/03/1978 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 14r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14 del

r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in

materia di brevetti per invenzioni industriali), promossi con le

ordinanze emesse l'11 aprile 1975 dalla Commissione ricorsi contro i

provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, sui ricorsi della ditta

Dr. Madaus & Co., della United States Borax and Chemical Corporation,

della Rohm & Haas G.m.b.H., della Fisons Pharmaceutical Ltd., della

Lovens Kemiske Fabrik Productionsaktienselkab, della Kyowa Hakko Kogyo

Co. Ltd., della I.S.F. spa., della Farbwerke Hoechst

Aktiengesellschaft, della Ciba Societé anonyme, della Astra

Pharmaceutical Products Inc., della Smith Kline & French Laboratories,

della The Upjohn Company, della Beecham Group Limited, della Ugine

Kuhlmann, della Rhone-Poulenc s.a., iscritte ai nn. 549, 550, 551, 552,

553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 e 566

dell'anno 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visti gli atti di costituzione della ditta Dr. Madaus, della Fisons

Pharmaceutical, della Lovens Kemiske, della I.S.F., della Farbwerke

Hoechst, della Ciba, della Astra Pharmaceutical, della Smith Kline,

della The Upjohn Company, della Beecham Group Limited, della

Rhone-Poulenc, nonché gli interventi della società Farmaceutica

Italia s.p.a. e Soc. Carlo Erba, e dell'Associazione Industrie Chimiche

e Farmaceutiche (Assofarma);

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo per l'Astra Pharmaceutical;

Remo Franceschelli per la Ciba Société anonyme; Enzo Capaccioli per

la ditta Dr. Madaus, per la Fisons Pharmaceutical, per la Lovens

Kemiske, per la I.S.F., per la Farbwerke Hoechst, per la Smith Kline e

per la The Upjohn Company.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La Commissione ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio

centrale brevetti, adita separatamente da ditte di varia nazionalità

(Ciba Societé anonyme, Dr. Madaus & Co., Lovens Kemiske

Productionsaktienselkab, Rohm & Haas G.m.b.H., Smith Kline & French

Laboratories, Ugine Kuhlmann, due volte ricorrente, The Upjohn Company,

United States Borax and Chemical Corporation, Beecham Group Limited,

Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft, due volte ricorrente, Kyowa Hakko

Kogyo Co. Ltd., Fisons Pharmaceutical Ltd., Rhone Poulenc s.a., I.S.F.

s.p.a., due volte ricorrente, Astra Pharmaceutical Products Inc.), le

quali chiedevano riforma di decisione negativa circa la brevettazione

di prodotti considerati di uso farmaceutico, sollevava, con diciotto

analoghe ordinanze emesse l'11 aprile 1975, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, che appunto

fa divieto di brevettare i medicamenti ed i processi diretti a

produrli, con riferimento agli artt. 3, 9, 41, 42 e 43 della

Costituzione.

Osservava la Commissione che il sistema legislativo (articoli 7,

23, 27, comma secondo, 35, 38, comma secondo, 39 del regio decreto

citato) fa dipendere il pieno riconoscimento dei diritti dell'inventore

dal positivo esito del procedimento di brevettazione; prospettava

quindi il dubbio di un contrasto fra l'art. 14, il quale appunto

esclude la possibilità di brevettare i processi ed i prodotti

medicamentosi, e l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato

sacrificio di diritti anche di particolare valore morale che

determinerebbe.

Ritenendo poi fondamento del diritto patrimoniale dell'inventore il

compenso per il progresso tecnico apportato, secondo un indirizzo

largamente accolto, sarebbe evidente il contrasto fra il detto art. 14

e l'art. 9 della Costituzione, attesoché il divieto che il primo

stabilisce intralcerebbe la ricerca scientifica e tecnica nel campo dei

medicamenti, dissuadendo l'industria farmaceutica dall'effettuarvi i

necessari investimenti.

Considerando invece il brevetto come strumento necessario per

l'individuazione di un bene immateriale e per l'attribuzione di esso

all'ideatore o ad altri aventi diritto, si dovrebbe concludere che il

divieto di brevettare viene ad impedire un conveniente regime giuridico

dell'idea innovativa relegandola fra le cose di nessuno, in contrasto

con quanto prescrive l'art. 42 della Costituzione, secondo cui i beni

aventi rilevanza economica sono pubblici o privati.

Sarebbe inoltre ravvisabile un contrasto con gli artt. 41 e 43

della Costituzione in quanto il sistema legislativo sottrarrebbe

all'iniziativa economica privata (da cui sarebbe indissociabile la

pertinente attività di ricerca) un intero settore senza devolverlo

alla iniziativa pubblica.

Né la normativa impugnata potrebbe trovare fondamento nell'art. 32

della Costituzione medesima attesoché la tutela della salute non

potrebbe comportare mancata remunerazione dell'inventore di processi o

prodotti medicinali, sia costui lavoratore indipendente o dipendente,

ed ancor meno il sacrificio della ricerca scientifica che ne è

condizione indispensabile.

2. - Si costituivano in giudizio la ditta Dr. Madaus & Co., la

Lovens Kemiske Fabrik Productionsaktienselkab, la Smith Kline & French

Laboratories, la Upjohn Company, la Beecham Group limited, la Farbwerke

Hoechts Aktiengesellschaft, la Fisons Pharmaceutical Ltd., la I.S.F.

s.p.a., presentando analoghe deduzioni. Nel ribadire i motivi di dubbio

prospettati nell'ordinanza del giudice a quo, richiamavano i precedenti

storici dell'attuale normativa e le proposte di riforma provenienti dal

Governo e da singoli parlamentari. Il sistema attuale contrasterebbe

con le esigenze della Comunità europea, con molteplici trattati

conclusi recentemente dall'Italia ed inoltre con le indicazioni della

stessa legge che ha approvato il programma economico nazionale per il

quinquennio 1966-1970 e del c.d. "Progetto 80"; creerebbe

un'ingiustificata discriminazione ai danni dell'inventore di prodotti e

processi produttivi farmaceutici, violando il diritto di scegliere

un'attività lavorativa socialmente utile garantita dall'art. 4,

secondo comma, della Costituzione.

Si costituiva altresì la S.A. Rhone-Poulenc che, sviluppando gli

argomenti già evidenziati nell'ordinanza introduttiva del giudizio, li

suffragava con indicazioni storiche, comparatistiche, desunte dal

diritto comunitario e dai trattati conclusi dal nostro paese, analoghe

a quelle svolte dalle ditte poc'anzi menzionate.

Si soffermava, fra l'altro, sull'esigenza di ritenere la proprietà

sul bene immateriale garantita dalla Costituzione, nell'interpretare la

quale non si potrebbe prescindere dal sistema legislativo, dai concetti

pacificamente accolti nella giurisprudenza e nella dottrina italiana ed

europea al momento in cui venne elaborata ed approvata.

Si costituiva anche la ditta Astra Pharmaceutical Products Inc., la

quale svolgeva argomentazioni strettamente analoghe a quelle della

Rhone-Poulenc, aggiungendo alcuni rilievi sull'inattendibilità della

tesi secondo cui la concessione del brevetto comporterebbe un aumento

dei costi oltre che sulle distorsioni strettamente connesse al regime

attuale.

Il sistema brevettuale sarebbe idoneo a determinare una equa

distribuzione dei costi medesimi fra gli imprenditori. Dispiegherebbe

ulteriori effetti benefici, stimolando una riduzione delle spese

pubblicitarie, attualmente esorbitanti data l'impossibilità di

distinguere diversamente che attraverso il marchio il proprio prodotto

da quello altrui; consentendo alle imprese che svolgono proficuamente

ricerca scientifica di ampliare la produzione e di ridurre quindi

l'incidenza delle spese generali.

Tenuto conto del fatto che una certa invenzione può avere diversi

impieghi si verificherebbe attualmente, almeno nella prassi, l'assurdo

di considerarla brevettabile o non a seconda se viene presentata da una

ditta farmaceutica o di altra natura.

Si costituiva infine la Ciba Societé anonyme aderendo alle censure

prospettate nell'ordinanza introduttiva del giudizio; rilevando

segnatamente che il divieto di brevettare invenzioni attinenti ai

medicinali venne introdotto per la prima volta in legge piemontese del

1855 per motivi del tutto estranei alla presente realtà storica: per

il timore cioè che da una eventuale brevettazione (non idonea di per

sé a garantire l'effettiva bontà del farmaco) potessero trarre

illecito vantaggio i ciarlatani, i segretisti, all'epoca a quel che

sembra ancora numerosi ed in grado di nuocere. Non sussistendo ancora

tale pericolo non si vedrebbe perché il divieto dovrebbe essere

mantenuto; tanto più che le ulteriori giustificazioni addotte (in

seguito) a suo sostegno sarebbero contrarie alla realtà. La

eliminazione del brevetto non precluderebbe la possibilità di

utilizzare in segreto una scoperta e dunque non escluderebbe il

monopolio di fatto, tanto più nocivo in quanto non razionalizzato e

limitato da norme giuridiche.

Sosteneva, inoltre, che il principio di eguaglianza sarebbe violato

non solo per la carente tutela del diritto ad essere riconosciuto

inventore, ma anche per il diverso trattamento economico riservato

all'inventore di medicinali rispetto a qualsiasi altro; ed inoltre

perché lo stesso ritrovato (idoneo a più di un impiego) potrebbe

essere o non materia di brevetto anche in base a valutazioni relative

alla natura del soggetto richiedente ed alla attività che svolge, con

ingiustificato vantaggio per quelle ditte che svolgono attività in

settori diversi da quello farmaccutico.

3. - Intervenivano la Società farmaceutica Italia s.p.a. e la Soc.

Carlo Erba, estranee ai procedimenti innanzi alla Commissione ricorsi,

le quali illustravano e corroboravano con nuovi argomenti i dubbi di

incostituzionalità prospettati nell'ordinanza introduttiva del

giudizio, evidenziando anche profili e termini ulteriori della

questione. Un contrasto fra diritto di sfruttamento esclusivo ed

interesse generale potrebbe essere affermato solo fraintendendo la

funzione del brevetto, che non si limita a garantire un diritto al

singolo ma è innanzi tutto strumento di ripartizione e distribuzione

dei costi della ricerca.

L'inventore di processi o prodotti farmaceutici verrebbe inoltre ad

essere svantaggiato ingiustificatamente rispetto a colui che esplica le

sue capacità di ricerca in settori diversi e privato del frutto del

suo lavoro in evidente contrasto con quanto dispongono gli artt. 4, 35,

primo comma, 36, primo comma, della Costituzione. Ne risulterebbe

violato anche l'art. 42 della Costituzione medesima secondo cui la

proprietà privata è "riconosciuta e garantita" ed alla cui stregua

quindi dovrebbero essere tutelate innanzi tutto le sue manifestazioni

più naturali fra cui dovrebbe annoverarsi l'appropriazione del frutto

del proprio ingegno e della propria attività di ricerca. Interveniva

inoltre l'Associazione Industrie Chimiche e Fermaceutiche (Assofarma),

anch'essa estranea ai procedimenti innanzi alla Commissione ricorsi,

che, aderendo ai rilievi già contenuti nella ordinanza di rimessione,

criticava, fra l'altro, alcuni fra gli argomenti più di frequente

addotti a sostegno della vigente normativa. Il costo della ricerca

inevitabilmente si ripercuoterebbe sul prezzo, pur in regime di non

brevettabilità. Per eliminare la rendita del monopolista sarebbe a

disposizione dello Stato un preciso e specifico strumento - del resto

già in opera - e cioè appunto il controllo dei prezzi. Il sistema

attuale, d'altra parte, svantaggerebbe senza motivo valido i

ricercatori farmaceutici rispetto agli altri.

4. - Con successive memorie e nella discussione orale - nel corso

della quale non predevano la parola gli interventori - le parti

costituite ribadivano i rilievi già svolti e le conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Le diciotto ordinanze propongono questioni attinenti alla

stessa normativa. Pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi

con un'unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente dichiarata - in conformità alla

costante giurisprudenza di questa Corte - l'inammissibilità degli

interventi proposti per la Società Farmaceutica Italia s.p.a.

(Farmitalia), per la Società Carlo Erba s.p.a. e per la Associazione

tra Industrie Chimiche e Farmaceutiche (Assofarma).

3. - È poi da chiedersi se l'oggetto della questione di

legittimità costituzionale, proposta nei confronti dell'art. 14 del

r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (ma che deve intendersi diretta al primo

comma di questa disposizione), includa anche il divieto di

brevettazione dei procedimenti per la fabbricazione di medicinali.

Com'è noto, infatti, l'art. 16 del r.d. 13 settembre 1934, n. 1602,

ammetteva la concessione delle privative industriali per i processi

usati nella produzione dei medicamenti. Peraltro l'art. 16 e le altre

disposizioni di questo regio decreto non entrarono mai in vigore,

giacché non fu emanato il regolamento alla cui pubblicazione l'art.

134 del predetto decreto condizionava l'entrata in vigore delle

disposizioni in esso contenute. D'altra parte sopravveniva il r.d.l. 24

febbraio 1939, n. 317, che, mentre delegava il governo ad emanare una

disciplina organica, tra le altre, in materia di brevetti per

invenzioni industriali "integrando, modificando, sopprimendo" le

disposizioni del r.d. n. 1602 del 1934, disponeva nell'art. 2 che

"fosse differita" l'attuazione dell'art. 16, comma secondo,

riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti. Questa Corte,

chiamata a giudicare della illegittimità costituzionale dell'art. 14,

comma primo, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, per eccesso di delega,

dichiarava non fondata la questione con sent. n. 37 del 1957, ritenendo

che il divieto di brevettazione previsto dall'art. 14, comma primo,

anche per i procedimenti di fabbricazione, costituisse l'immediata e

doverosa conseguenza del differimento di attuazione dell'art. 16, comma

secondo, del r.d. n. 1602 del 1934 (come è confermato dalla sent. n.

42 del 1958, al punto 4 del considerato in diritto). Tuttavia, secondo

la motivazione della sent. n. 37 del 1957, il principio della

brevettabilità dei procedimenti industriali per la produzione dei

medicamenti ("legislativamente accolto, ma in una legge mai entrata in

vigore") non era negato nemmeno dal divieto di brevettazione ex art.

14, comma primo, del r.d. n. 1127 del 1939: e si concludeva che "dato

il rinvio di una disciplina definitiva ad un tempo successivo, in base

alla riserva contenuta nel più volte citato art. 5 del r.d. 24

febbraio 1939, n. 317 - e riannodandosi appunto a tale riserva - il

legislatore potrà riprendere eventualmente in esame l'intera materia".

Si deve ora constatare che malgrado diversi tentativi effettuati

nel ventennio trascorso con la presentazione di vari disegni di legge

alle Camere, la situazione normativa del settore è rimasta invariata:

e che al principio legislativamente accolto nel 1934, e la cui

attuazione fu sospesa "sine die" con la legge delega del 1939, n. 317,

non può riconoscersi alcuna operatività, nemmeno a livello

interpretativo, trattandosi, appunto, di un "principio" rimasto privo

dell'atto, che, entrando in vigore, avrebbe potuto immetterlo, sia pure

con efficacia differita, nell'ordinamento giuridico italiano.

4. - Nel merito la questione è fondata.

È utile ricordare che l'origine del divieto di brevettazione dei

prodotti farmaceutici si trova nelle deliberazioni del Parlamento

subalpino sul progetto legislativo in tema di privative industriali,

divenuto poi legge 12 marzo 1855, n. 782, più conosciuta attraverso il

provvedimento con cui fu estesa alla Lombardia (r.d. 30 ottobre 1859,

n. 3731). L'art. 6 di questo testo conteneva una esclusione, introdotta

su proposta del deputato Luigi Carlo Farini, secondo la quale non

potevano costituire "argomento di privativa... i medicamenti di

qualunque specie". Veramente, già nel dibattito della Camera dei

deputati, appare difficile cogliere una univoca ratio legis di questa

disposizione, che contrastava con la linea del progetto governativo e

con quella difesa dalla Commissione parlamentare. I due motivi fatti

valere più direttamente dal Farini si fondavano sulla opportunità di

evitare che ciarlatani, speziali e "segretisti" profittassero

dell'attestato di privativa per smerciare prodotti non utili alla

salute, e, meno coerentemente, sulla intenzione di rinviare la

disciplina della materia ad un "codice sanitario ed igienico" che già

si stava approntando.

Peraltro, sia negli interventi del Farini che in quelli dei

deputati consenzienti con la sua proposta, emergeva anche la

preoccupazione per il "rincarimento cagionato dalla privativa" e l'idea

che allo scopritore - inventore - filantropo, il quale dispensa a tutti

gli uomini il frutto delle sue ricerche a rimedio della fisica

fragilità, non spetti nessuna forma di remunerazione economica, salvo

quei premi che i corpi rappresentativi avrebbero immancabilmente

deliberato a favore di chi arrecasse davvero "un segnalato benefizio"

in questo campo.

Si sono rievocati i molteplici e, per così dire, giustapposti

motivi del voto che ebbe luogo il 5 dicembre 1854 nella Camera dei

deputati del regno sardo (ed ebbero qualche peso anche i timori dei

farmacisti torinesi per la preparazione dei medicamenti nelle

farmacie), perché le incertezze circa la ratio legis, se fino alla

entrata in vigore della Costituzione repubblicana ed in particolare del

suo art. 3, primo comma, facevano sorgere più di un dubbio circa la

saggezza della via prescelta dal legislatore (ed erano perciò

argomento di politica legislativa), a partire dal 1 gennaio 1948

potevano dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale,

risultando inadeguati ad offrire un idoneo fondamento giustificativo

alla deroga che la disposizione dell'art. 14, primo comma, del r.d. n.

1127 del 1939 dispone nei confronti della disciplina generale in tema

di brevetti per invenzioni industriali. La possibilità di prospettare

in termini di costituzionalità, nell'ambito dell'art. 3, primo comma,

Cost., la questione che prima si poneva in termini di opportunità, è

confermata dal modo come Antonio Scialoja, commissario regio per il

dibattito alla Camera, riassumeva nella sua relazione al progetto

governativo l'essenza del problema: "...se egli è vero che

l'inventore di un processo acconcio a guarentire dal deperimento una

materia qualunque ha diritto a conseguire una privativa, per qual

motivo dovrebbe essere spogliato di simil diritto l'inventore di una

medicina atta a conservare la vita dell'uomo?".

5. - Nell'ordinanza della Commissione dei ricorsi contro i

provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti la prima anomalia, che

darebbe luogo a violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,

consisterebbe nella impossibilità per l'inventore di medicamenti nuovi

o di nuovi procedimenti per la fabbricazione di medicinali di vedere

formalmente e pienamente riconosciuta "erga omnes" la paternità della

sua invenzione ove gli fosse precluso l'ottenimento del brevetto,

residuando a vantaggio suo e degli altri aventi diritto forme di tutela

di certo meno piene ed appaganti.

In realtà, anche da altri passi dell'ordinanza (vedi nel penultimo

periodo il confronto tra gli inventori nel campo farmacologico ed ogni

altro operatore economico, dipendento o indipendente) si trae che la

violazione del principio del pari trattamento viene eccepita partendo

da un profilo più comprensivo, e cioè in rapporto sia alla tutela del

diritto personale dell'inventore sia alle situazioni economiche di

vantaggio cui dà luogo la esclusiva derivante dal brevetto.

Ammessa come pacifica l'esistenza del tertium comparationis

riguardo alle invenzioni nel settore farmaceutico, consistente nel più

vasto genere delle invenzioni industriali di cui al r.d. n. 1127 del

1939 ed agli artt. 2584 - 2591 del codice civile, deve dirsi che il

motivo di deroga per le invenzioni in materia farmaceutica (carattere

ulteriore della specie rispetto al genere, e cioè, in ipotesi,

finalizzazione alla tutela sanitaria) non presenta la nota necessaria

della esclusività. Non si vede perché, in effetti, avendo presenti le

stesse finalità, il legislatore non si sia dato cura di escludere

dalla brevettabilità le invenzioni in materia alimentare o, più

ancora, quelle relative a presidi medico-chirurgici (dalle incubatrici

pediatriche ai pace-maker). In secondo luogo, non appaiono ormai

corrispondenti a realtà i motivi più specificamente addotti per la

deroga. Non il timore di agevolare ciarlatani, speziali e segretisti da

quando la produzione dei medicinali ha superato le arcaiche condizioni

che potevano (in ipotesi) facilitare quel tipo di sfruttamento della

credulità popolare (senza che si possa escludere l'odierno uso di

mezzi più sottili per sviare la pubblica opinione con la pubblicità,

uso, tuttavia, favorito, anziché ostacolato, dal divieto di

brevettazione).

Né corrisponde a realtà la preoccupazione di favorire (o di non

impedire) il "rincarimento" dei prezzi dei medicinali come conseguenza

dei diritti di esclusiva a profitto di chi detiene il brevetto, perché

i prezzi dei prodotti farmaceutici sono determinati e modificati di

imperio sia in base alle leggi sanitarie sia per effetto della

normativa sul Comitato interministeriale prezzi (cfr. da ultimo per il

C.I.P. art. 33 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745). Del resto, l'esperienza

degli altri paesi, nei quali è ammessa la brevettabilità dei prodotti

farmaceutici (o quanto meno dei procedimenti di fabbricazione),

dimostra come non sia possibile stabilire un legame di causa-effetto

tra brevettabilità e livello dei prezzi, risultando ovunque il mercato

dei medicinali largamente corretto da interventi autoritativi, che

debbono tener conto non solo del costo delle materie prime e della mano

d'opera, del normale profitto e della spesa di confezionamento, ma pure

della possibile diffusione del farmaco, dell'incidenza della ricerca,

nonché di altri fattori più peculiari.

Quanto alla rarefazione del prodotto, derivante dal calcolo

speculativo del titolare della esclusiva, soccorrerebbe comunque l'art.

52 della legge sui brevetti (che prevede un onere di attuazione nel

territorio dello Stato "in misura tale da non risultare in grave

sproporzione con i bisogni del paese") nonché l'art. 54 della stessa

legge nel nuovo testo disposto dall'art. 1 del d.P.R. 26 febbraio 1968,

n. 849.

Ma è da chiedersi, da vari punti di vista, se la disciplina

derogativa sia congrua rispetto all'interesse generale quale emerge a

questo proposito dalla normativa della Costituzione.

Tale interesse deve ravvisarsi nella tutela della salute (art. 32,

primo comma) e ad esso devono coordinarsi, quali mezzi al fine, la

disciplina del prezzo dei medicinali, la loro presenza sul mercato in

quantità sufficiente, ed infine, ma non certo come ultimo fattore, la

ricerca scientifica e tecnica organizzata nell'ambito dell'industria

farmaceutica. Naturalmente, il coordinamento di questi fattori, perché

sia raggiungibile l'obbiettivo di interesse generale rappresentato

dalla tutela della salute pubblica, deve risultare equilibrato, non

sacrificandosi dunque in misura grave nessuno di essi. Ma la disciplina

attuale sacrifica appunto la componente della ricerca scientifica e

tecnica, essenziale ormai per assicurare l'ulteriore progesso nel

settore della produzione farmaceutica.

La necessità di "promuovere" la ricerca (art.9 Cost.), cioè di

predisporre per l'avvenire le condizioni idonee alla sua esplicazione

ed al suo sviluppo, è in contrasto radicale con la deroga dell'art.

14, primo comma, della legge n. 1127 del 1939.

E ciò per almeno due ragioni, che sarebbero superabili soltanto se

si conservasse una concezione non aggiornata della funzione del

brevetto. In effetti si è fin qui contrapposto l'interesse

dell'inventore a sfruttare in regime di esclusiva il suo ritrovato

all'interesse della collettività ad una libera utilizzazione di

questo: ma si dimentica con ciò che una delle finalità del

conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione è

quella di incentivare la ricerca, coprendo innanzitutto le ingenti

spese che comporta la sua organizzazione ed il suo svolgimento.

Spetterà poi all'autorità che stabilisce i prezzi valutare quale

margine di guadagno, al di là della copertura di questi e di altri

costi, debba spettare al titolare del brevetto. In altre parole, una

volta superata dal progresso tecnico la fase "individualistica"

dell'attività inventiva, è chiaro che o la ricerca è finanziata da

organismi pubblici (come tendenzialmente avviene nel campo della

ricerca pura), o il finanziamento della ricerca scientifico-tecnica si

realizza anche mediante i diritti di brevetto, peraltro di temporanea

durata. Inoltre, da un secondo punto di vista, il contrasto con l'art.

9 Cost. viene a coincidere con una specifica violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione: in realtà l'art. 14, primo comma, non

solo non concorre a promuovere la ricerca, ma pone in condizione di

svantaggio le imprese che organizzano la ricerca stessa rispetto a

quelle che si avvalgono, puramente e semplicemente, della possibilità

di imitare le invenzioni altrui, realizzate in Italia ed all'estero. In

definitiva, nell'ambito del nostro ordinamento, si verificano insieme

la disincentivazione della ricerca e la violazione dell'art.3, primo

comma, Cost., giacché vengono trattate in modo eguale situazioni

profondamente diverse. Né si può riparare al trattamento eguale di

situazioni diseguali con la fissazione autoritativa dei prezzi, perché

questi, per intrinseca necessità, non possono certo essere

differenziati a vantaggio dell'impresa che ha organizzato la ricerca da

cui è derivata l'invenzione del prodotto farmaceutico o del processo

di fabbricazione.

Infine la non congruità con l'interesse generale alla tutela della

salute viene in evidenza ove si consideri la sproporzione tra il mezzo

prescelto (divieto di brevettazione) e la possibilità di soddisfare

quell'interesse con mezzi più rispettosi del principio di eguaglianza.

In effetti l'ordinamento italiano non ignora l'espropriazione dei

diritti di brevetto per ragioni di pubblica utilità (art. 60, primo

comma) nonché il sistema delle licenze obbligatorie (artt. 54 e ss.

r.d. n. 1127 del 1939, modificato dal d.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849),

soluzioni che presuppongono entrambe la brevettabilità

dell'invenzione: in ogni caso, specie con riguardo a quest'ultimo

istituto, il legislatore ben potrà introdurre i necessari adattamenti,

prevedendo, a simiglianza di quanto è disposto in altri paesi europei,

forme speciali di licenza obbligatoria non esclusiva, indipendentemente

dallo stato di attuazione della invenzione brevettata; e ciò appunto

per conseguire, anche con procedure particolarmente celeri, l'interesse

primario consistente nella tutela della salute pubblica.

Si potrebbe osservare a questo punto che solo con il divieto

stabilito dall'art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 si può

anticipare quella situazione di generale utilizzabilità del prodotto

farmaceutico o del processo di fabbricazione (c.d. dominio pubblico

del bene immateriale) che normalmente segue all'esaurimento del periodo

di durata del brevetto. Ma si può replicare che questo è solo un

altro modo di porre il problema più generale cui si è fatto cenno: se

l'istituto del brevetto è ritenuto socialmente utile in settori assai

delicati della vita collettiva, è necessario che risultino ragionevoli

motivi di differenziazione per escludere tale utilità nel settore

farmaceutico. Al contrario, si è dovuto constatare il venir meno di

ogni motivo specifico a tale riguardo; l'attuale normativa anzi, oltre

alle disparità segnalate, solleva anche la difficoltà pratica di

rendere rapidamente noti (in assenza di pubblicità collegata al

brevetto) taluni più delicati procedimenti di fabbricazione.

Va poi precisato che la obsolescenza dei motivi di trattamento

derogatorio con riflessi di ordine propriamente costituzionale in

relazione al criterio della "corrispondenza a realtà" (giustamente

accolto ai fini del controllo del rispetto del principio di

eguaglianza), si è verificata ben più tardi della entrata in vigore

della Costituzione repubblicana, specie per quanto riguarda la

giustificatezza della deroga in ordine ai prodotti medicinali (mentre

per i processi di fabbricazione, oltre alle oscillazioni

giurisprudenziali in tema di brevettabilità in periodi precedenti la

sent. n. 37 del 1957 di questa Corte, si era da tempo rafforzata, anche

a livello di iniziativa legislativa, la tendenza ad un allineamento con

la soluzione accolta nelle legislazioni di quasi tutti i paesi

dell'ONU). In realtà, negli ultimi anni la presa di coscienza della

sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga è

cresciuta di pari passo con l'affermarsi del valore della ricerca

scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con

la più elevata capacità dell'industria farmaceutica italiana di

organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di

competitività con quella degli altri paesi; ed infine con le più

intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell'ambito

degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d'Europa ed

a quella della Comunità economica europea (come è attestato dalle

convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a

restringere o a eliminare radicalmente la possibilità di vietare la

brevettazione in singoli settori).

6. - A quelle già esaminate, l'ordinanza aggiunge un'altra censura

concernente l'art. 14, primo comma, r.d. n. 1127 del 1939 per

violazione degli artt. 42 e 43, Cost. In particolare, le invenzioni

farmaceutiche formalmente non sarebbero in proprieta di alcuno,

contravvenendosi così al sistema chiuso ex art. 42, primo comma,

Cost., secondo il quale i beni economici sono di proprietà pubblica o

privata. Secondo altra interpretazione dell'ordinanza, poi, la

violazione dell'art. 42 si riferirebbe alla generale utilizzabilità

delle invenzioni non brevettabili ex art. 14, primo comma, r.d. n. 1127

del 1939 (uso indifferenziato da parte di ognuno), perché ciò

presupporrebbe in ogni caso la precedente attribuzione del diritto di

proprietà ad un soggetto di diritto pubblico.

Ma la peculiarità della categoria dei beni immateriali,

suscettibili di simultaneo e plurimo godimento (del resto lo stato di

res communis omnium è quello definitivo di tutte le invenzioni, siano

esse brevettabili o meno) sconsiglia ogni meccanica inserzione negli

schemi della proprietà privata o pubblica ex art. 42, primo comma,

Cost. anche se per taluni aspetti l'assimilazione è possibile: così

per l'espropriazione dei diritti di brevetto, prevista dagli artt. 60 e

ss. del r.d. n. 1127 del 1939.

Ciò premesso, le censure motivate da violazione degli articoli 42

e 43 Cost, debbono comunque considerarsi assorbite.

7. - Dalle considerazioni che precedono emerge pertanto il

contrasto tra l'art. 14, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 per

quanto riguarda la par condicio degli autori di invenzioni industriali,

in ordine alla piena tutela del diritto personale al riconoscimento

della paternità dell'invenzione; e risulta pure, in parallelo, che la

precitata norma viola il combinato disposto degli artt. 3 e 41, Cost.,

in quanto svantaggia gli imprenditori del settore produttivo

farmaceutico (nonché alcuni imprenditori di questo nei confronti dei

loro concorrenti) rispetto agli imprenditori di altri comparti,

impedendo che operino a loro favore le previsioni normative contenute

negli artt. 23, secondo comma, e 24 del r.d. n. 1127 del 1939. Di

riflesso sono posti in condizione deteriore gli autori di invenzioni

industriali dipendenti dai datori di lavoro nel settore farmaceutico,

non potendo essi, a seguito del divieto di brevettazione, acquisire

l'equo premio o il corrispettivo che la normativa vigente ricollega

all'ottenimento del brevetto.

Resta altresì confermato il contrasto tra l'art. 14, primo comma,

del testo unico sui brevetti e l'art. 9 della Costituzione, nella parte

in cui prevede il dovere della Repubblica di promuovere la ricerca

scientifica e tecnica.

Non spetta, com'è ovvio, a questa Corte suggerire provvedimenti

conseguenziali a questa pronunzia; sarà il legislatore a valutare se

si renda necessario assicurare in via transitoria una tutela a quegli

inventori che, vigendo il divieto di brevettazione, non abbiano nemmeno

presentato la relativa domanda, sicché si sia verificata una

situazione ammissibile per certi aspetti a quella del preuso; e se

occorra, sempre in via transitoria, tutelare in qualche misura coloro

che, vigendo la normativa di non brevettabilita, abbiano operato

investimenti in strutture dell'industria farmaceutica, sulla base

dell'affidamento che nasceva dalla esistenza stessa di quella

normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art.

14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127: "Testo delle disposizioni

legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali".

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, il 9 marzo 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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