Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 1),

del codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal

tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Karadar

Hildegard e Rovari Guerrino iscritta al n. 1193 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex

conviventi more uxorio per questioni di natura patrimoniale, il

tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2941, n. 1), del codice civile.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata sarebbe

costituzionalmente illegittima in quanto, mentre stabilisce che il

corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene

analoga previsione per i conviventi more uxorio benché tale tipo di

rapporto, ormai comunemente riconosciuto ed accettato, sia

sostanzialmente equiparabile a quello tra i coniugi.

In punto di rilevanza il rimettente nota che l'eccezione di

prescrizione, sollevata da una delle parti in causa nei confronti

della pretesa di carattere economico avanzata dall'altra, deve

ritenersi fondata alla luce della norma impugnata così come essa è

attualmente, in quanto spostando l'inizio del decorso della

prescrizione al momento in cui cessa la convivenza more uxorio,

l'eccezione medesima verrebbe a risultare priva di fondamento.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il tribunale

osserva che questa Corte ha in più occasioni riconosciuto (sentenze

n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta

famiglia di fatto non è priva di rilevanza costituzionale, anche in

considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto

sociale del nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima

ha perso il carattere di esclusività rivestito in passato. D'altra

parte, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la prescrizione

rimanga sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta

separazione legale, il che crea un'evidente irragionevole disparità

di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, per i quali la

sospensione non può operare neppure in costanza del rapporto.

E poiché la stessa Corte suprema ha sempre insegnato che le cause

di sospensione della prescrizione, siccome eccezionali, sono da

ritenersi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione

analogica, è chiaro che estendere la portata della norma impugnata

anche ai conviventi more uxorio non è possibile senza l'intervento

di questa Corte. Tale intervento, secondo il tribunale, è tanto più

doveroso in quanto la famiglia di fatto è andata acquistando rilievo

anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, come formazione

sociale nel cui ambito l'individuo sviluppa la propria personalità.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito Rovari Guerrino, con comparsa depositata fuori termine. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Bolzano dubita che l'art. 2941, n. 1), cod.

civ., nel prevedere che la prescrizione rimanga sospesa tra i

coniugi, violi gli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto non tiene

nella dovuta considerazione la famiglia di fatto, intesa come

formazione sociale nella quale si svolge la personalità

dell'individuo ed inoltre crea un'irragionevole disparità di

trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio tanto più che, per

giurisprudenza costante, la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi

anche in caso di intervenuta separazione legale.

2. - La questione non è fondata.

L'istituto della prescrizione è finalizzato - com'è noto - ad un

obiettivo di primaria importanza, che è quello di garantire certezza

dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non esercitato

per un determinato periodo di tempo. In tale prospettiva la

sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarità,

rilevata anche dal giudice a quo costituita dalla tassatività dei

casi previsti dalla legge. Se infatti ogni diritto, salvo specifiche

eccezioni, "si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo

esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934 cod. civ.),

ne deriva coerentemente che non è possibile riconoscere ipotesi di

sospensione che non siano espressamente regolate dal codice civile o

da altre norme speciali in materia (v., ad esempio, l'art. 168,

secondo comma, della legge fallimentare). È per questo che l'art.

2941 cod. civ. contiene un elenco ben determinato di casi,

enucleabili in base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla

particolarità delle situazioni ivi previste.

3. - Il carattere eccezionale della sospensione della prescrizione

non impedisce, tuttavia, a questa Corte di vagliare la legittimità

costituzionale di ingiustificate omissioni da parte del legislatore

sotto un diverso profilo ed entro precisi limiti. Già in materia di

privilegio - istituto assimilabile a quello in esame sotto l'aspetto

della eccezionalità - la Corte ha rilevato che "mentre è possibile,

in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva

di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in

essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di

prelazione è riferita, certamente non consentito è invece

utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per introdurre

(...) una causa di prelazione ulteriore" (sentenza n. 84 del 1992).

In altre parole, se esorbita dai compiti del giudice delle leggi

quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della

prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa

nell'ambito di un'ipotesi già determinata; ma in questo caso, com'è

ovvio, la norma richiamata deve costituire un valido tertium

comparationis tale da rendere illegittima l'omissione e

conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte.

4. - Poste queste premesse, la Corte osserva che - anche sotto

questo profilo - la questione è infondata per un duplice ordine di

considerazioni: a) perché la famiglia legittima, essendo una realtà

diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato tertium

comparationis; b) perché la sospensione della prescrizione implica

precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e

non nella libera convivenza.

Questa Corte, nel corso degli anni, ha in più occasioni affermato

che "la convivenza more uxorio è un rapporto di fatto, privo dei

caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e

corrispettività dei diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto

dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima" (sentenza n.

45 del 1980, ripresa dalla sentenza n. 237 del 1986 e, più di

recente, dalla sentenza n. 127 del 1997). Peraltro in tema di

successione nel rapporto di locazione la Corte (sentenza n. 404 del

1988) ha ritenuto illegittima l'omessa estensione di certe norme

anche a favore dei conviventi more uxorio.

5. - Nella decisione della presente questione la Corte ribadisce

che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla

legge, una serie di potenzialità che non si esauriscono nel mero

dato materiale della convivenza accompagnato dall'affectio pur

verificabile anche nel rapporto more uxorio. I diritti e i doveri

inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la

disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da ciò consegue

che la non omogeneità delle due situazioni non consente di estendere

dall'una all'altra le regole sulla sospensione della prescrizione.

D'altronde la stessa natura della prescrizione - istituto

finalizzato a conferire stabilità a rapporti patrimoniali - impone

per il decorso dei termini l'adozione di parametri di riferimento

certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto

dall'esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il

matrimonio.

Da quanto esposto deriva che nella norma denunziata non sussiste

alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

6. - In riferimento all'invocato parametro dell'art. 2 della

Costituzione - oltre al rilievo che il carattere patrimoniale dei

diritti in esame rende certamente difficile ricomprendere la

fattispecie nell'ambito della citata norma, che presuppone

l'inviolabilità dei diritti - si osserva che il collegamento

compiuto dal rimettente tra la convivenza more uxorio e le formazioni

sociali di cui all'art. 2 della Costituzione si risolve in

un'esplicitazione della presunta violazione del principio di

eguaglianza, sicché le argomentazioni già svolte valgono a

dimostrare l'infondatezza della questione anche in relazione a tale

ulteriore parametro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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